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Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 agosto 2017, n. 19973

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 agosto 2017, n. 19973 - Danno biologico e danno all'immagine per il lavoratore oggetto di mobbing da parte di superiori e di colleghi

1) In primo grado il Tribunale di Bologna accoglieva parzialmente la domanda di G.F., dipendente della Unipol Sai accertando il demansionamento , la mancata corresponsione di differenze retributive ed indennità varie e condannando la datrice di lavoro al pagamento di danno biologico ed all'immagine, oltre al pagamento di differenze retributive.

2) La sentenza veniva appellata sia dalla Unipol Sai che dal G.F. in via incidentale.

3) La Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello principale di Unipol, ritenendo provato il demansionamento subito per anni dal dipendente, operatore Sertel addetto soltanto alla ricezione delle telefonate e all'Inserimento dei dati , senza mai essere stato adibito anche alla gestione e liquidazione dei sinistri , mansioni rientranti nella qualifica rivestita di impiegato di sesto livello, anche se tale qualifica era stata attribuita in via convenzionale in forza di specifico accordo , ma non rientranti neanche nella qualifica di assunzione di quarto livello.

La corte ha inoltre confermato la sentenza di primo grado, respingendo sul punto l'appello principale di Unipol spa, in relazione all'accertato mobbing, provato in base alle risultanze istruttorie testimoniali, che avevano confermato condotte mobbizzanti, connotate dalla volontà di danneggiare psicologicamente il G.F. e individuate nell'adibizione a mansioni inferiori, nella collocazione in una postazione fissa e a vista, nella denigrazione e nel trattamento differenziato rispetto ai colleghi di lavoro.

4) E' stato poi respinto l'appello incidentale del G.F. sia con riferimento al lamentato danno alla professionalità, che la Corte ha ritenuto non provato, non essendovi state in merito precise allegazioni nel ricorso di primo grado, sia con riferimento al richiesto danno patrimoniale, sulla base di quanto osservato dal CTU che non aveva ravvisato riduzione della capacità lavorativa specifica.

5) La sentenza ha invece accolto parzialmente il gravame di entrambe le parti in relazione alla determinazione del danno non patrimoniale e, riportandosi alle conclusioni della seconda CTU espletata, ha ritenuto che andasse liquidato il danno differenziale, atteso che il rapporto si era concluso successivamente all'entrata in vigore del DLgs n.30/2000; danno determinato in euro 33.266,66, con applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, sulla base di un'invalidità permanente del 20% , detratto l'ammontare spettante in astratto in base all'assicurazione INAIL.

6) Infine la Corte territoriale ha accolto l'appello principale della società affermando che non fossero dovute le differenze retributive scaturenti dall'applicazione dell'art.86 del CCNL, ritenuto non applicabile ed ha altresì escluso, sempre accogliendo il motivo di gravame della società, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, essendo stato erogato al G.F. l'importo di cui all'allegato 9 del CIA. E' poi stata riconosciuta dalla Corte l'indennità sostitutiva delle ferie non godute durante la malattia , respingendo sul punto il gravame della società.

7) Ancora la corte ha accolto il motivo di appello di Unipol escludendo la debenza del rimborso forfettario di trasferta , trattandosi non di trasferta ma di trasferimento e, comunque , per aver erroneamente richiesto il G.F. la liquidazione di somme applicando il sistema "a diaria" e non chiedendo le somme a titolo di risarcimento del danno.

8) Infine la Corte territoriale ha confermato la sentenza, appellata sul punto da entrambe le parti, con riferimento al riconoscimento dell'indennizzo per mancate pause di lavoro per i soli anni 1998 e 1999, essendo prescritto il 1997.

9) Ha proposto ricorso del Cassazione Unipol affidato a nove motivi. Ha resistito il G.F. con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a dieci motivi, a cui ha opposto difese Unipol con controricorso. E' stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c. da parte del G.F.

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