~ 2000 / 2026 ~
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1. Con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Bari, emessa a seguito di giudizio abbreviato, in data 8 febbraio 2011, gli odierni ricorrenti S.V., e S.D., venivano assolti, con la formula 'perché il fatto non sussiste" dai reati di cui agli artt. 582 e 583 II comma n. 3) cod. pen., loro ascritto al capo a), perché, quali datori di lavoro, nonché soci amministratori della società in nome collettivo Scorano 1980", corrente in Bitetto, esercente attività di falegnameria, cagionavano al dipendente T.S., nelle circostanze che qui di seguito si indicheranno, lesioni personali gravissime.
Specificatamente, accadeva che T.S., operaio generico, dopo aver lavorato con l'impiego di una macchina profilatrice-scorniciatrice, si accingeva a ripulirla dalla segatura ivi accumulatasi, dopo averla preventivamente spenta. Senonché, sopraggiunto il dipendente-capo reparto S.N., costui, in modo del tutto inopinato, riaccendeva tale macchinario. Ma tale improvvisa riaccensione, essendo il macchinario sprovvisto dei prescritti dispositivi di sicurezza, in quanto disattivati per volontà del datore di lavoro al fine di velocizzare il lavoro, provocava al T.S., che era intento a pulire gli utensili intasati, l'amputazione di tre dita della mano destra. Attraverso la su descritta condotta, i predetti datori di lavoro accettavano il rischio del verificarsi di tali infortuni. Tant'è che in tali circostanze si verifica il detto incidente che cagionava al T.S. lesioni personali gravissime consistenti nella amputazione di tre dita della mano destra (indice, anulare e medio) e, perciò, importanti la perdita dell'uso della mano.
S.V., inoltre, veniva assolto, con la stessa formula, dal reato di cui egli artt. 56 e 610 a lui ascritto al capo b), perché, nell'accompagnare all'Ospedale il dipendente T.S. in occasione, dell'infortunio sul lavoro occorsogli il giorno 12 settembre 2008, tentava, con minacce varie, di costringerlo a dichiarare una diversa versione dell'accaduto. Specificatamente, nel minacciare al predetto di licenziarlo dal lavoro e di cercare il modo di mandarlo in galera, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre T.S. a dichiarare alla competente Autorità che l'infortunio fosse avvenuto non già con le modalità descritte al capo a) dell'imputazione (ossia per fatto imputabile al datore di lavoro) bensì per fatto imputabile a se stesso.
In Bitetto, il 12 settembre 2008; querela del 15 ottobre 2008.

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