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Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40

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Circolare INAIL 04 luglio 2025 n  40

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40 / Ciclo-fattorini delle piattaforme digitali

ID 24233 | 07.07.2025 / In allegato

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40
Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9 riguardante “Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali”. Profili assicurativi Inail.

...

Negli ultimi anni, lo sviluppo delle tecnologie digitali ha determinato notevoli trasformazioni nel mondo del lavoro, favorendo, in particolare, la diffusione del lavoro mediante piattaforme digitali che riguarda ormai moltissimi lavoratori e solleva questioni rilevanti in materia di tutele previdenziali e assicurative.

Il tema della Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali è stata affrontato dal legislatore nel 2019 tramite l’inserimento del capo V-bis nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che con gli articoli da 47-bis a 47-septies ha previsto livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

Ferma restando la tutela minima prevista per i suddetti lavoratori autonomi, in vari contenziosi giurisdizionali è stata affrontata la questione della natura dei rapporti di lavoro aventi a oggetto l’attività di consegna tramite le piattaforme digitali e ciò in considerazione del noto e consolidato principio del parallelismo e automatismo tra l’applicazione della disciplina lavoristica e quella previdenziale, secondo il quale “la relazione di lavoro è il presupposto che giustifica l’insorgenza del rapporto giuridico, che, una volta qualificato, con individuazione della sua disciplina giuridica, determina, in conseguenza, quella previdenziale”.

Sull’argomento, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto di intervenire con la circolare 18 aprile 2025, n. 9 (allegato 1), trasmessa tra gli altri all’Inail al fine di consentire di opportunamente allineare le comunicazioni relative ai profili di competenza.

La circolare suddetta è stata adottata al fine di fornire indicazioni che, a legislazione vigente, possano risultare utili per una ricognizione, quanto più possibile puntuale, delle effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività lavorativa del settore in oggetto, tenendo conto della necessità di garantire, in ogni caso, ai lavoratori, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro, nella consapevolezza della insufficienza dei tentativi di esclusiva riconduzione forzosa al rapporto di lavoro subordinato.

Come osservato nella circolare ministeriale, alla disciplina interna costituita dall’articolo 2 e dal capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si è aggiunta la recente Direttiva (UE) 2024/2831, relativa al lavoro mediante piattaforme digitali, adottata il 24 ottobre 2024 dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea e che tutti gli Stati membri dovranno recepire entro il 2 dicembre 2026.

In attesa del recepimento della direttiva e senza voler in alcun modo anticipare le scelte che saranno assunte in quella sede dal legislatore nazionale, nella circolare in questione si provvede ad una ricostruzione quanto più possibile puntuale delle connotazioni dei rapporti di lavoro di cui trattasi.

Acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel fare integrale rinvio alla circolare ministeriale se ne riassumono gli aspetti salienti, fornendo di seguito alcune precisazioni riguardanti i profili assicurativi di competenza dell’Inail.

A. Ricognizione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei riders e tipologie di lavoro “adottabili” secondo la circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9

Premesso che La prestazione resa dai lavoratori per il tramite delle piattaforme digitali può essere organizzata, così come ogni altra attività lavorativa, con modalità tra loro anche significativamente differenti e che La stessa categoria dei lavoratori che rendono tale attività non si esaurisce esclusivamente con coloro che provvedono alla consegna di beni per conto altrui, sebbene quella dei ciclofattorini (o riders) rappresenti oggettivamente la modalità con la maggiore diffusione, nell’ambito della ricognizione offerta dal d.lgs. n. 81/2015, nella circolare ministeriale si evidenzia che Al pari di qualsiasi altra attività umana, anche quella prestata dai ciclofattorini può atteggiarsi sia quale prestazione di lavoro autonomo che come rapporto di lavoro subordinato.

Nella circolare ministeriale si sottolinea che Ciò che rileva, pertanto, sono le modalità concrete attraverso le quali l’attività lavorativa è resa (…).

In considerazione delle specifiche caratteristiche della predetta attività, inoltre, il legislatore, con il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (convertito, con modificazioni, con la legge 3 novembre 2019, n. 128), ha novellato l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, introducendo una previsione ad hoc per le collaborazioni continuative, a carattere prevalentemente personale, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (c.d. collaborazioni etero-organizzate).

È stata così introdotta una disposizione di carattere rimediale che - in ragione della loro sostanziale posizione di debolezza contrattuale – prevede l’applicazione delle tutele riservate al lavoro subordinato anche a quei soggetti che, per le concrete modalità di svolgimento della prestazione, continuano ad essere inquadrabili nell’ambito del lavoro autonomo (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663). Contestualmente, è stato inserito nel medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 anche il Capo V-bis che ha dettato una disciplina speciale per il lavoro autonomo prestato attraverso piattaforme digitali, nell’ottica di garantire un nucleo minimo di tutele anche ai lavoratori che non rientrino nella categoria delle collaborazioni etero-organizzate.

La prestazione lavorativa tramite piattaforme digitali potrà atteggiarsi secondo le diverse modalità organizzative indicate nella circolare, che si riassumono di seguito.

a. Lavoro autonomo

Può essere qualificata in termini di genuina autonomia l’attività complessivamente caratterizzata:

1. dall’assenza di:
2. poteri di controllo, anche in relazione ai tempi e al luogo della prestazione (esercitati, ad esempio, attraverso l’imposizione di tempi di consegna o la geolocalizzazione del rider per finalità estranee a quelle, strumentali, dettate dalle esigenze organizzative dell’attività di consegna);
3. poteri di direzione (quali, ad esempio, l’obbligo di presenza in determinate aree per poter accedere alla app e ricevere ordini di consegna o l’obbligo di seguire percorsi predeterminati per effettuare le consegne);
4. poteri sanzionatori (quali il ranking reputazionale, ove lo stesso abbia espresse conseguenze sulla retribuzione, ad esempio, collocando l’attività in orari più o meno remunerativi a seconda della affidabilità del lavoratore o privando i lavoratori meno performanti di occasioni di lavoro, fino a disporre la loro disconnessione dell’account, presupposto necessario per svolgere ulteriori attività di consegna)
5. dalla reale facoltà del prestatore di non accettare l'incarico di consegna o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza subire alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni.

b. Rapporto di lavoro subordinato

La circolare ministeriale precisa che Gli elementi essenziali a cui far riferimento per la qualificazione di un rapporto come subordinato, si rinvengono nell’art. 2094 c.c. che richiama gli indici della “dipendenza” e della “direzione”, da cui discende un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con inserimento nell’organizzazione aziendale e conseguente limitazione dell’autonomia del lavoratore stesso.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza (sentenza Corte di cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663), l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorrente con le piattaforme digitali deve essere compiuto in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo conto degli indici di subordinazione che fanno presumere un controllo stringente nell'esecuzione del lavoro da parte delle piattaforme digitali.

In merito agli indici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato e alla manifesta eterodirezione esercitata dalla piattaforma digitale sull’attività svolta dal ciclo-fattorino, si rinvia a quanto esposto nella circolare a proposito, per esempio, delle puntuali indicazioni su come procedere, fornite in tempo reale tramite app per le consegne e all’imposizione di rispettare predeterminati slot orari e ordini, con attribuzione di punteggi ai fattorini.

La circolare evidenzia che In definitiva, occorre quindi prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato, che possono porre all’autonomia del lavoratore limiti tali da poter ricondurre alla piattaforma e all’algoritmo medesimi una sintesi dei tipici poteri direttivo, di controllo e disciplinare propri di un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore subordinato.

Nell’ambito del lavoro subordinato, inoltre, nella circolare ministeriale si osserva che la dinamica lavorativa in analisi appare inverare maggiormente i tratti caratterizzanti il lavoro intermittente, disciplinato dagli articoli 132 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che È a tale tipologia contrattuale pertanto, che, laddove richiamata dalla contrattazione collettiva e nell’ambito dei profili di legge, si potrà fare riferimento per disciplinare il rapporto in punto di trattamento economico, normativo e previdenziale, risultando riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

La circolare aggiunge che L’attrazione verso la tipologia del lavoro intermittente, inoltre, impone di porre attenzione, in punto di analisi dello specifico rapporto di lavoro, alla circostanza se sia o meno contrattualmente definito un obbligo di risposta alla chiamata, considerati i riflessi ad esso connessi quanto alla indennità di disponibilità, alle tutele previdenziali, della malattia, della genitorialità.

In particolare, con riguardo all’indennità di disponibilità, la circolare osserva che essa dovrebbe avere rilievo soltanto a quei lassi temporali in cui il rider, secondo le modalità organizzative definite dalla piattaforma, si pone effettivamente a disposizione esclusiva del committente in attesa di ricezione/accettazione dell’incarico di consegna, con un vincolo di fatto effettivo e strettamente funzionale al rendimento della prestazione.

Il Ministero ritiene che, qualora il lavoratore sia tenuto a rispondere alle chiamate durante il periodo di permanenza in piattaforma, il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da retribuire, coincida con il tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione medesima. Diversamente, per il periodo durante il quale al lavoratore sia richiesto il collegamento con la piattaforma e fino al momento della sua disconnessione, è riconosciuta l’indennità di disponibilità, laddove prevista dal contratto e nella misura dallo stesso stabilita. Ciò in quanto, altrimenti, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo (art. 13, co. 4, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

[...] Segue in allegato

Fonte: INAIL

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