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Modulo di rettifica istanza Patente a crediti

ID 22839 | | Visite: 1389 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/22839

Modulo di rettifica istanza Patente a crediti

Modulo di rettifica istanza Patente a crediti

ID 22839 | 31.10.2024 / In allegato

Al fine di gestire errori materiali segnalati da parte degli utenti in fase di compilazione dell’istanza della patente a crediti, INL ha predisposto una apposita modulistica, oggetto di continuo aggiornamento in rapporto alla tipologia di errore materiale evidenziato, da compilare e firmare a cura del legale rappresentante - titolare dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Tale modulistica è trasmessa esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l’intervento delle competenti strutture dell’Ispettorato.

Il modulo dovrà poi essere inviato dalla PEC aziendale alla PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il modulo dovrà essere compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.

L’Ispettorato richiede:

- di compilare il modulo unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica, dopo aver prestato attenzione alle istruzioni di compilazione;
che non sarà emessa una nuova patente, ma, dopo l’invio del modulo di rettifica e all'esito dell'elaborazione da parte dell’ispettorato, le informazioni della patente già in possesso dell’impresa o del lavoratore autonomo, saranno automaticamente aggiornate;
- che la patente ha, quindi, piena validità con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza con cui si è richiesta la patente a crediti;
- di controllare i dati modificati e, ove permanessero errori, invita ad effettuare una nuova segnalazione di rettifica.

Se il modulo viene inviato da un delegato, fermo restando l'invio tramite PEC, si richiede la firma digitale apposta al modulo pdf da parte del legale rappresentante/lavoratore autonomo.

Dal 1° novembre 2024 non sarà più valida l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti, prevista, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, unicamente per il mese di ottobre 2024.

Modulo di rettifica istanza Patente a crediti

Sezione A) – Informazioni generali

Il “Codice fiscale soggetto richiedente” (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l’accesso alla piattaforma online relativo all’istanza di cui si chiede rettifica. Il “Codice istanza” si trova nella pagina di riepilogo dell’istanza e sulla ricevuta.

Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo

La rettifica di questa informazione comporta necessariamente l’eliminazione dell’istanza e della patente eventualmente già generata. Pertanto, l’utente dovrà compilare e inviare una nuova istanza di patente.

Inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscale dell’impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.

Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell’impresa/lavoratore autonomo

In questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell’istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai seguenti campi:

- Ragione sociale,

- PEC,

- Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante.

Questo tipo di rettifica non comporta l’emissione di una nuova patente e nessuna azione da parte dell’utente.

Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti

Anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008, che si riportano. La lettera a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

...

Fonte: INL

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio cantieri

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