Direttiva 2014/45/UE
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Direttiva 2014/45/UE
Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE
(GU L 127, 29.4.2014)
Decreto ministeriale protocollo 214 del 19/05/2017
Decreto di recepimento della Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la Direttiva 2009/40/CE (GU n.139 del 17.06.2017)
Modificata da:
- M1 Direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 (GU L 342 48 del 27.9.2021) - Consolidato 20.05.2023
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La Direttiva si applica ai veicoli in grado di raggiungere una velocità superiore a 25 km/h nelle seguenti categorie:
- autovetture e veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1) da sottoporre a controlli quattro anni dopo la data della prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
- veicoli della categoria M1 impiegati come taxi o ambulanze, autobus o minibus (M2, M3), autoveicoli pesanti (N2, N3) e rimorchi pesanti (O3, O4) da sottoporre a controlli un anno dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni anno;
- trattori veloci di velocità nominale di 40 km/h (T5) e utilizzati in ambito commerciale da sottoporre a controlli quattro anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
Motocicli potenti
I veicoli della categoria L con un motore superiore a 125 cm3 saranno sottoposti a controlli dal 2022 a meno che le statistiche sulla sicurezza stradale per i cinque anni precedenti dimostrino che lo stesso livello di sicurezza stradale potrebbe essere raggiunto con misure alternative.
Controlli tecnici prima della scadenza dei termini
In determinate circostanze, i veicoli potrebbero dover essere sottoposti a controlli prima della debita scadenza:
- dopo un incidente;
- se il titolare del certificato di immatricolazione è cambiato;
- al raggiungimento di 160 000 km;
- qualora la sicurezza stradale sia gravemente compromessa.
Esenzioni
Le seguenti tipologie di veicoli possono essere escluse dai controlli tecnici:
- veicoli di interesse storico;
- veicoli diplomatici;
- veicoli utilizzati da forze armate, polizia, dogana, vigili del fuoco o solo per attività agricole e forestali;
- veicoli utilizzati esclusivamente nelle isole piccole.
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