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UNI 10912:2000 | Guida DPI: Protezione occhi e viso

ID 10461 | | Visite: 14717 | Documenti Riservati NormazionePermalink: https://www.certifico.com/id/10461

UNI 10912 2000 Guida DPI per la protezione di occhi e viso

UNI 10912:2000 | Guida DPI: Protezione occhi e viso / Update norme ISO 2020/2021

ID 10461 | Rev. 1.0 del 18.10.2021 / Documento completo allegato

Il presente documento sintetizza quanto riportato dalla norma tecnica UNI EN 10912:2000 in merito alla scelta, l’uso e la manutenzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per gli occhi ed il viso per le attività lavorative.

Validazione straordinaria DPI // Soppresso

Per la procedura di richiesta produzione di dispositivi per la protezione degli occhi: Decreto Cura Italia: validazione straordinaria dei DPI (INAIL).

L’art. 15 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

UNI 10912:2000 “Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative” 

Data entrata in vigore: 31 dicembre 2000

Non armonizzata Regolamento (UE) 2016/425.

Norme relative ai protettori dell’occhio per attività lavorative:

UNI EN ISO 4007:2019 “Dispositivi di protezione individuale - Protezione degli occhi e del viso - Vocabolario”
UNI EN 166 “Specifiche” (armonizzata Regolamento (UE) 2016/425)
UNI EN 167 “Metodi di prova ottici”
UNI EN 168 “Metodi di prova non ottici”
UNI EN 169 “Filtri per la saldatura e tecniche connesse – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate” (armonizzata Regolamento (UE) 2016/425)
UNI EN 170 “Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate” (armonizzata Regolamento (UE) 2016/425)
UNI EN 171 “Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate”
UNI EN 172 “Filtri solari per uso industriale” (armonizzata Regolamento (UE) 2016/425)
UNI EN 175 “Equipaggiamento di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi” (armonizzata Regolamento (UE) 2016/425)
UNI EN 207 “Filtri e mezzi di protezione dell'occhio contro radiazioni laser” (armonizzata Regolamento (UE) 2016/425)
UNI EN 208 “Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser” (armonizzata Regolamento (UE) 2016/425)
UNI EN 379 “Specifiche per filtri per saldatura aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa” (armonizzata Regolamento (UE) 2016/425)
UNI EN 1731 “Protettori degli occhi e del viso, a rete, per uso industriale e non industriale, per la protezione contro i rischi meccanici e/o contro il calore” (armonizzata Regolamento (UE) 2016/425)
UNI EN 14458 “Equipaggiamento individuale per gli occhi - Visiere ad alte prestazioni destinate all’uso con caschi/elmetti di protezione" (armonizzata Regolamento (UE) 2016/425) Rev. 1.0

L’applicazione delle norme armonizzate dà la presunzione di conformità ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS - Allegato II Regolamento (UE) 2016/425) e, di conseguenza, l’applicazione determina l’apposizione corretta della Marcatura CE.

La norma UNI 10912:2000 è stata redatta al solo scopo di informazione e guida. Essa si riferisce a tutti i tipi di protettori dell’occhio e del viso utilizzati contro i vari pericoli riscontrabili nell’ambiente industriale, nel commercio, nei laboratori, nelle strutture didattiche, ecc., che potrebbero ledere l'occhio o compromettere la visione, ad esclusione delle radiazioni ionizzanti come i raggi X e delle radiazioni infrarosse (IR) a bassa temperatura.

La norma non comprende una guida specifica sull'utilizzo di dispositivi di protezione dell'occhio e del viso per le discipline sportive, le attività del tempo libero o la guida, ma contiene informazioni utili anche per attività diverse da quelle in ambito professionale, dove esistano rischi per l’occhio o per il viso.

Lo scopo della presente norma è di:

a) dettagliare e spiegare le principali normative europee che si riferiscono ai dispositivi di protezione individuale dell'occhio e del viso in ambito professionale;
b) fornire una comprensione di base della classificazione dei pericoli per gli occhi che insorgono in ambito industriale e in altri ambiti professionali;
c) spiegare e classificare i vari tipi di dispositivi di protezione individuale dell'occhio e del viso e di elencare le loro varie caratteristiche e prestazioni protettive;
d) fornire una guida per la selezione, il corretto uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione dell’occhio e del viso per uso professionale.

La norma non deve essere utilizzata in sostituzione totale o parziale della valutazione del rischio in ambito professionale, che costituisce elemento essenziale di qualsiasi procedura di selezione di dispositivo di protezione dell’occhio.

La selezione, fornitura e manutenzione del protettore dell’occhio rappresenta una procedura impegnativa che richiede conoscenze specialistiche e un’attenzione particolare a molti aspetti.
________

1. Percorso di conformità

Il Regolamento (UE) 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea.

Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.
c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

I fabbricanti, all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.

I fabbricanti:

- redigono la documentazione tecnica ed
- eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità.

Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti:

- redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e
- appongono la marcatura CE;
- conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI.

La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio (Categoria I, Categoria II e Categoria III) da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I).

Figura 1

Fig. 1 - Categorie di rischio Regolamento DPI

5.1 Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS)

I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili e non possono essere immessi nel mercato se non soddisfano i RESS.

Il punto 4) dei considerando sottolinea che tali requisiti essenziali di salute e di sicurezza, come le procedure di valutazione della conformità dei DPI, devono essere identici in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Di seguito alcune osservazioni preliminari contenute nell’allegato:

- i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili;
- gli obblighi relativi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente;
- i requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza;
- il fabbricante effettua una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI. Deve quindi progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione;
- in sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all'atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante considera non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall'utilizzatore”.

Le procedure di valutazione della conformità sono differenti in relazione alle categorie di rischio dei DPI:

Figura 2

Fig. 2 - Percorso di conformità

__________

2. Pericoli per la vista riscontrabili in attività lavorative

L’occhio umano è particolarmente esposto ai danni provocati dalle tre principali categorie di pericolo riscontrabili nelle attività lavorative che sono di natura meccanica, di natura chimica e dovuti a radiazioni. Talvolta possono ricorrere circostanze nelle quali si riscontra la simultanea o concorrente presenza di due o più di questi pericoli ed è perciò fondamentale conseguire una stima di tutti i potenziali pericoli riscontrabili nell'ambiente di lavoro.

Gli effetti sull'occhio umano di un danno dovuto a pericoli vari sono numerosi e complessi e variano, in termini di gravità, da una lieve irritazione alla cecità totale. Per meglio spiegare questi effetti, trattati nei punti seguenti, nella sottostante figura 1 è illustrato uno schema relativo alla sezione dell'occhio che ne evidenzia le parti principali.

Figura 4

Fig. 4 - Occhio umano

Tabella 1

Tabella 1 – Pericoli per gli occhi ed il viso

__________

3.2 Classificazione per forma

Le numerose forme di protettori dell’occhio per attività lavorative oggi disponibili possono essere convenientemente classificate in tre categorie principali: occhiali, maschere/occhiali a visiera, ripari facciali. Gli occhiali proteggono gli occhi ed offrono una protezione limitata alle cavità orbitali. Le maschere/occhiali a visiera proteggono gli occhi e le cavità orbitali ed i ripari facciali forniscono protezione sia agli occhi sia al viso.

Una descrizione generale di occhiali, maschere/occhiali a visiera e ripari facciali è riportata nella tabella 3.

Tabella 3

Tabella 3 - Classificazione per forma

__________

3.4 Altro per la classificazione

Figura 5

Fig. 5 – Schema classificazione

__________

4. Marcatura

Protettori dell’occhio per "altri usi" (UNI EN 166)

Oculari

Gli oculari sono marcati in modo distinto dalle montature; la marcatura consiste in una sequenza orizzontale di lettere e numeri sull'oculare nel seguente ordine:

- numero di scala (solo per i filtri);
- identificazione del fabbricante - lettera o simbolo;
- classe ottica (ad eccezione delle coperture per filtri) - 1, 2 o 3;
- simbolo della robustezza incrementata o dell’energia di urto (dove applicabile) S, F, B o A;
- simbolo della resistenza all'arco elettrico (dove applicabile) 8;
- simbolo per i metalli fusi/solidi caldi (dove applicabile) 9;
- simbolo di resistenza ai danni superficiali da particelle fini (dove applicabile) K;
- simbolo di resistenza all'appannamento (dove applicabile) N.

Esempio: 3 - 2,5 X 1 S 9 N

Nell'esempio sopra indicato il numero di scala è 3 - 2,5 che comprende il numero di codice 3 (filtri UV con buon riconoscimento dei colori) e il numero di graduazione 2,5. La X denota il simbolo del fabbricante, 1 si riferisce alla classe ottica 1, S indica la robustezza incrementata, 9 la resistenza ai metalli fusi e solidi caldi e N la resistenza all'appannamento.

Esempio 1

Montature

Come nel caso degli oculari, la marcatura sulle montature consiste in una sequenza orizzontale di simboli nel seguente ordine:

- identificazione del fabbricante - lettera o simbolo;
- numero della norma - UNI EN 166 (o, come minimo, il numero 166);
- campi di utilizzo applicabili - nell'ordine indicato nel prospetto 6;
- simbolo di resistenza alle particelle ad alta velocità (dove applicabile).

Esempio: X EN 166 3 4 9 – B

Nell'esempio sopra indicato, X è il simbolo del fabbricante, 3 denota la resistenza ai liquidi, 4 la resistenza alle particelle di polvere di grandi dimensioni, 9 la resistenza ai metalli fusi e solidi caldi e -B la resistenza alle particelle ad alta velocità con urti a media energia.

Esempio 2

Tabella 13

Tabella 13 - Marcatura della montatura e della lente, codice alfanumerico (EN 166)

__________

5. Scelta dei protettori dell’occhio per attività lavorative

La selezione di protettori dell’occhio appropriati e idonei per qualsiasi situazione è d'importanza vitale. Se la procedura non viene eseguita in modo corretto le conseguenze per l'utilizzatore possono variare da un minimo disagio ad una ferita lieve fino alla perdita completa della vista.

Le informazioni contenute in questa parte della presente norma sono solo a scopo di guida.

È dovere e responsabilità del datore di lavoro (o del lavoratore autonomo) la scelta di protettori dell’occhio adeguati; la responsabilità non può essere fatta ricadere sul fabbricante, sul fornitore o sul dipendente. Per ottenere il più elevato grado di accettazione del DPI è essenziale coinvolgere attivamente l’utilizzatore finale in tutte le fasi del processo di selezione.

Il compito del fabbricante è quello di fornire tutte le informazioni che sono essenziali per consentire al datore di lavoro la scelta del dispositivo più adatto a fornire protezione dal rischio individuato.

Il primo dovere del datore di lavoro è l'esecuzione della valutazione del rischio, allo scopo di definire chiaramente la fonte e la natura di tutti i potenziali pericoli. Tale analisi deve essere eseguita ed archiviata da una o più persone adeguatamente addestrate e qualificate per svolgere tale incarico. La valutazione dei rischi deve essere revisionata e aggiornata ad intervalli regolari e qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nell’ambiente di lavoro.

Una volta identificato il pericolo e valutato il rischio, il requisito successivo è considerare e mettere in pratica tutte quelle misure fattibili per l'eliminazione o la riduzione della fonte del pericolo. I dispositivi di protezione individuale dell'occhio devono essere considerati come l'ultima misura da intraprendere per proteggere l'individuo dai pericoli sul posto di lavoro. Se il pericolo non può essere eliminato mediante l’utilizzo di schermature o ridotto a livello tale da non provocare lesioni, il ricorso ad un dispositivo di protezione individuale dell'occhio sarà ineludibile e sarà necessario quindi avviare la procedura di selezione.

La procedura di selezione è analizzata più approfonditamente nel seguito della presente norma; gli elementi e la sequenza del processo sono illustrati in dettaglio nella tabella 15.

Tabella 15

Tabella 15 - Sequenza per la selezione dei protettori dell’occhio per attività lavorative

__________

8. Altre norme ISO d’interesse

Di particolare interesse sono le seguenti norme ISO:

1. UNI EN ISO 19734:2021 - Guida alla scelta protezioni per occhi e viso

2. Le norme della Serie ISO 16321-X: Eye and face protection for occupational use

3. Norme della serie UNI EN ISO 18526:X Protezione degli occhi e del viso

....

9. Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI // Soppresso - Archivio

Con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15 è prevista la validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale.

L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
______

Decreto legge n. 18 del 2020 // 

Art. 15 decreto legge n. 18 del 2020 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

...

segue in allegato

Fonti
UNI 10912:2000
Regolamento (UE) 2016/425

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 18.12.2021 UNI EN 14458 
ISO 16321-1:2021
Norme della serie UNI EN ISO 18526:X Protezione degli occhi e del viso
UNI EN ISO 19734:2021 - Guida alla scelta protezioni per occhi e viso
Certifico Srl
0.0 27.03.2020 --- Certifico Srl


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Tags: Normazione Norme armonizzate direttiva DPI Abbonati Normazione

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