Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione / Update CEI 64-8 ed. 9a 2024 - Ott. 204
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Newsletter n. 98421 del 24 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
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Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione / CEI 64-8 ed. 9a 2024 ID 5442 | Rev. 2.0 del 15.10.2024 CEI 64-8 ed. 9a 2024 Documento aggiornato alla nuova edizione della norma CEI 64-8 Ed. 9a (2024) L'acronimo "MA.R.C.I." sta per "MAggior Rischio in Caso d'Incendio" o meglio sta ad indicare i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore che in un luogo ordinario. Nei luoghi MA.R.C.I. (in seguito MARCI), gli Impianti elettrici devono rispettare i requisiti della norma CEI 64-8/7 Sez. 7.5.1. Download Preview Documento Luoghi MA.R.C.I.: Norma e Classificazione Ed. 2024 [...] Il rischio relativo all'incendio in un luogo può essere valutato in modo qualitativo, come al solito, come funzione della probabilità P che si inneschi un incendio e dell'entità del Danno D che mediamente l'incendio può provocare in quel luogo; danno anche alle cose, ma soprattutto alle persone: f (P,D). Non è fissato un limite convenzionale, il rischio è valutato non con calcoli analitici. Nei luoghi MARCI, per la progettazione e l’esecuzione degli impianti elettrici, si applicano le prescrizioni della sezione 751 della norma CEI 64-8/7. La Rev. 00 del Documento era in riferimento al D.M. 10 Marzo 1998, ora abrogato, punto 1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio, riporta le modalità per la classificazione del livello di rischio incendio di un luogo di lavoro. Abrogazione DM 10 Marzo 1998 Il Decreto 3 settembre 2021 "Decreto Minicodice", all. 4 c. 2 abroga il DM 10 Marzo 1998 dalla data della sua entrata in vigore il 29 Ottobre 2022. Con il D.M. 10 Marzo 1998 sulla base della valutazione dei rischi era possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso in: basso, medio o elevato, nel dettaglio: Con l’entrata in vigore del Decreto 3 settembre 2021 la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali dovrà essere effettuata in particolare in accordo con gli articoli 2 e 3 del decreto stesso. Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio 1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Art. 3. Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili. 2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato. 3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015. 4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015. […] Allegato I 1. Campo di applicazione 1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. 2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: a) con affollamento complessivo ≤100 occupanti; Nota b) con superficie lorda complessiva ≤1000 m2; Nota e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; […] Nel Decreto 2 settembre 2021 sono definiti tre livelli di rischio attività ai fini della formazione lavoratori, il punto 3.2.2 (attività di Livello 3) è preso a riferimento dalla CEI 64-8/7, punto 751.03.2, di cui alla nota: NOTA Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi di Livello 3 di rischio secondo 3.2.2 Decreto 2 settembre 2021 rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella 751.03.2. Decreto 2 settembre 2021 / Livelli di rischio attività ai fini formazione lavoratori e CEI 64-8/7 p. 751.03.2 3.2.2 Attività di livello 3 1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività: a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 3 (FOR o AGG). […] Luoghi a maggior rischio d'incendio e Attività soggette Luoghi a maggior rischio di incendio e luoghi ATEX La norma CEI 64-8/7 (2024) 751 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio 751.01 Campo d’applicazione Le prescrizioni della presente Sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03). Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31.[/panel] La sezione 751 della CEI 64-8/7, definisce 3 tipi di ambienti MARCI in relazione alla causa che determina il maggiore rischio: 751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella: Tabella 751.03.2 (rif. Tabella 51A) NOTA Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi di Livello 3 di rischio secondo 3.2.2 Decreto 2 settembre 2021 rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella. 751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto costruiti con materiali combustibili Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella: Tabella 751.03.3 (rif. Tabella 51A) NOTA Fermo restando le eventuali disposizioni emanate dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività soggette a controllo di prevenzione incendi, rientrano in tale categoria di rischio i fabbricati realizzati con strutture portanti combustibili suscettibili di essere innescati da un guasto elettrico di componenti e apparecchi direttamente installati a contatto con le stesse strutture. I fabbricati con strutture portanti in materiale combustibile rivestite con materiali in classe di reazione al fuoco A1 non rientrano nella classificazione indicata in Tabella. Commento 751.03.3 Ai fini della suscettibilità di innesco da parte dei componenti e degli apparecchi deve essere fatto riferimento alle istruzioni dei fabbricanti. A tal fine si rimanda alle indicazioni di cui ai paragrafi 422 e 559 751.03.4 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito Tali ambienti sono individuati nella seguente Tabella: Tabella 751.03.4 (rif. Tabella 51A) NOTA Sono da classificare come BE2 i compartimenti antincendio/fabbricati con carico d’incendio specifico di progetto qfd > 450 MJ/m2. Carico di incendio e Classe compartimento
Secondo quanto stabilito dalla Circolare 14 Settembre 1961 n. 91, la quantità di materiale combustibile era notevole se la classe del compartimento era maggiore di 30, ovvero se: q x k > 15 kg (di legna equivalente) = 277 MJ/m² dove: Classificazione luogo MARCIO Al fine di definire le caratteristiche dell’impianto elettrico, detti ambienti sono raggruppati come indicato in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4. 751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose 751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto costruiti con materiali combustibili Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è superiore a 450 MJ/m2, vedere D.M. 9 marzo 2007. * Decreto 3 settembre 2021 Allegato I p.1 2 “sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i requisiti aggiuntivi da 2a a 2f." ** Attività di livello 3. Nello specifico per “751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose”, in accordo alla norma CEI 64-8/7. Fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi di incendio secondo la normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011 punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 78 e i luoghi di Livello 3 di rischio secondo 3.2.2 Decreto 2 settembre 2021 rientrano in una delle classificazioni indicate in Tabella 751.03.2 della CEI 64-8/7. Fig. 1 - Fonti normative da cui individuare il luogo MARCIO Casi particolari - Esempi 1) Luogo dove si svolge un'attività non soggetta a D.P.R. 151/2011 ma luogo MARCIO Se in base alla valutazione del rischio, un'attività non è soggetta a D.P.R. 151/2011 può essere luogo MARCIO, ad esempio quelle attività ricomprese in 751.03.3 (strutture combustibili portanti) 2) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO Es.: Attività 54 "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti" senza materiale combustibile in quantità apprezzabile "può" essere considerato un luogo non MARCIO. 3) Luogo compreso nelle attività di cui al D.P.R. 151/2011 "ordinario" ma luogo NON MARCIO Nota 751.01 Essi sono disciplinati da apposita normativa e devono essere considerati come luoghi a pericolo di esplosione di cui all'art. 5 del DPR 462/2001. [...]
Estratto norma CEI 64-8/7 (2024) (in rosso le novità) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari Le prescrizioni della presente Sezione si applicano agli ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari (751.03). Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili, si rimanda alle Norme CEI specifiche del CT 31. Commento 751.01 I provvedimenti per evitare il pericolo di esplosione sono in genere diversi da quelli necessari per limitare il rischio relativo all’incendio, per cui i luoghi con pericolo di esplosione non sono necessariamente ambienti a maggior rischio in casi d’incendio. Se i due pericoli coesistono, possono sommarsi le prescrizioni. [...] 751.04.1 Prescrizioni comuni di protezione contro l’incendio per i componenti elettrici escluse le condutture Le seguenti misure vanno adottate in tutti i gruppi di ambienti considerati in 751.03, tenendo conto delle indicazioni di cui in 751.04.4 e 751.04.5 751.04.1.1 Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio possono essere impiegati tutti i sistemi di distribuzione disciplinati alla Sezione 312 con le seguenti limitazioni: - Non è ammesso l’utilizzo di sistemi TN-C, a meno che la separazione del neutro dal conduttore di protezione non avvenga a monte del fabbricato alimentato o attraversato. [...] 751.6.5 Verifiche periodiche 751.6.5.2.1 Frequenza della verifica periodica La frequenza della verifica periodica degli impianti elettrici di cui alla presente Sezione deve essere determinata in funzione del tipo di impianto e delle apparecchiature, del loro uso e funzionamento, della frequenza e della qualità della manutenzione, delle influenze esterne a cui l’impianto è soggetto. In ogni caso, l’intervallo di tempo massimo tra le verifiche periodiche deve essere non superiore a quanto di seguito riportato: - Impianto elettrico: 2 anni Devono essere tenuti in considerazione i risultati e le raccomandazioni di precedenti rapporti. NOTA Quando non è disponibile alcun precedente rapporto, è necessario un controllo più approfondito. ... segue in allegatoCertifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024
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