Legge 12 luglio 2022 n. 93 / Ratifica convenzione di Stoccolma
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29 Novembre 2024 | ||
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Legge 12 luglio 2022 n. 93 / Ratifica convenzione di Stoccolma Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. (GU n.166 del 18.07.2022) Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2022 Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 26 della Convenzione stessa. Art. 3. Autorità nazionale competente 1. Il Ministero della transizione ecologica è designato quale autorità nazionale competente per l’attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all’articolo 1 nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa. Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’articolo 19 della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2022, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell’Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per l’anno 2022 e in euro 207.321 annui a decorrere dall’anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della citata Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Collegati |
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