Slide background
Slide background




Legge 12 luglio 2022 n. 93

ID 17116 | | Visite: 1979 | Regolamento POPsPermalink: https://www.certifico.com/id/17116

Legge 12 luglio 2022 n  93

Legge 12 luglio 2022 n. 93 / Ratifica convenzione di Stoccolma

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

(GU n.166 del 18.07.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2022

______

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

Art. 2. Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3. Autorità nazionale competente

1. Il Ministero della transizione ecologica è designato quale autorità nazionale competente per l’attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all’articolo 1 nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il piano di attuazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d’azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all’articolo 5 della Convenzione stessa.
3. Ai fini della predisposizione del piano di attuazione di cui al comma 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
4. Nel piano di attuazione di cui al comma 2 sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.

Art. 4. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’articolo 19 della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2022, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell’Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per l’anno 2022 e in euro 207.321 annui a decorrere dall’anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della citata Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 12 luglio 2022 n. 93.pdf)Legge 12 luglio 2022 n. 93
 
IT2135 kB268

Tags: Chemicals Regolamento POPs

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States IAEA Ed  2023
Lug 12, 2024 73

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States Ed. 2023

Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States 2023 Edition / IAEA ID 22248 | 12.07.2024 / Attached The 2023 edition of this publication contains integrated reports combining nuclear reactor operating experience data with design characteristics and dashboards. The integrated… Leggi tutto
Radioactive Waste Management   IAEA 2023
Lug 12, 2024 77

Radioactive Waste Management

Radioactive Waste Management / Solutions for a Sustainable Future ID 22247 | 12.07.2024 Proceedings of an International Conference, Held in Vienna, Austria, 1–5 November 2021 The IAEA International Conference on Radioactive Waste Management: Solutions for a Sustainable Future brought together… Leggi tutto
Relazione annuale 2024 del Direttore dell ISIN al Governo e al Parlamento
Lug 04, 2024 103

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento

Relazione annuale 2024 del Direttore dell’ISIN al Governo e al Parlamento ID 22175 | 04.07.2024 / In allegato Nel documento, ISIN illustra le attività del 2023 e lo stato della sicurezza nucleare in Italia. L’Ispettorato presenta il resoconto annuale sulle attività istituzionali svolte nel 2023,… Leggi tutto
Rapporti ISTISAN 24 8
Lug 03, 2024 514

Linee guida Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN)

Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 (GMP / MOCA) / Ed. 2023 (EN) ID 22167 | 03.07.2024 / In allegato Progetto CAST. Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 2023/2006 alla filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Giu 26, 2024 145

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 24.06.2024 ID 22128 | Last update: 24.06.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Giu 18, 2024 112

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.(GU n.178 del 24.07.1958)_______ Aggiornamenti all'atto 10/02/1996 LEGGE 6 febbraio 1996, n.… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 111298

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 76604

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto