Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche | 02.2021
ID 7102 | Rev. 14.0 del 22 Febbraio 2021*
Nel Documento Tabella allegato PDF scaricabile Abbonati e al link sotto indicato, sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo** con link all'articolo. Con l'ed. 6.0 aggiunta colonna relativa obbligo Codice DM 3 agosto 2015 e indicazione della stesso Decreto nella colonna 7 (vedi note in calce).
Colonna 1 | n. Attività D.P.R. 151/2011
Colonna 2 | n. Attività DM 16/2/1982
Colonna 3 | Descrizione
Colonna 4 | Categoria A
Colonna 5 | Categoria B
Colonna 6 | Categoria C
Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo**
Colonna 8 | Obbligo Codice [1]
NB.
[1] Dal 20 Ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al Decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi (segnalate con SI nella Tabella Elenco - colonna 8) di nuova realizzazione sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015.
Eventuali norme o indicazione “Quadro normativo” nella colonna 7, saranno da prendere in considerazione come supporto all’applicazione del Codice se obbligatorio (colonna 8). Tali indicazioni, infatti, sono state introdotte in precedenza alla pubblicazione del Decreto 12 Aprile 2019 (Vedasi Ed. 4.0 e precedenti del presente documento).
Il Documento Tabella Rev. 14.0 Febbraio 2021 | Preview
* Attenzione - Quadro aggiornato alla data del 22.02.2021
** Se presente riportata la RTV
Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito, è stata dedicata una pagina unica con rimandi agli articoli delle pertinenti Regole Tecniche/Quadro normativo.
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La Tabella PDF scaricabile
La Tabella consultabile Rev. 14.0 Febbraio 2021
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N
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N.*
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ATTIVITA'
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CAT. A
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CAT. B
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CAT. C
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Regola Tecnica
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Obbligo Codice [1]
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[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011.
I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".
[1] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad eslusione degli asili nido; da 69 a 71; 72; 73; 75; 76.
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
[2] Art. 2-bis (Modalità applicative alternative) del decreto 3 agosto 2015, attività per le quali possono applicarsi le norme tecniche all’Art. 5 in alternativa all’Art. 1 c.1 (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) del decreto 3 agosto 2015:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020)
[3] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23-05-2020), che entra in vigore il 19 novembre 2020 abroga il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986.
[4] Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².
[5] In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95(*), 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni (scadenza primo innovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - Vedi doc)
Changelog
Rev. |
Data |
Attività |
Oggetto |
1.0 |
Ottobre 2018 |
--- |
-- |
2.0 |
Novembre 2018 |
13 |
- Aggiornata Attività - Decreto 23 ottobre 2018 (H2) |
30 |
Febbraio 2019
|
43 |
- Quadro normativo |
4
|
- D.M. 24 novembre 1984 |
- D.M 13 ottobre 1994 |
- Decreto 3 febbraio 2016 |
6 |
- D.M. 24 novembre 1984 |
- Decreto 16 aprile 2008 |
- Decreto 17 aprile 2008 |
78 |
- Decreto 17 Luglio 2014 |
79 |
- Decreto 18 Luglio 2014 |
4.0 |
Marzo 2019 |
55 |
- Decreto 1 luglio 2014 |
72 |
- Quadro normativo |
5.0 |
Aprile 2019 |
13 |
- Quesiti |
- DM 24 maggio 2002 |
- Aggiunta colonna 8 [1] |
6.0 |
Maggio 2019 |
Tutte |
- Aggiornamento generale da VVF |
7.0 |
Luglio 2019 |
66 |
- Decreto 2 Luglio 2019 |
8.0 |
Novembre 2019 |
3b/4b |
- Depositi GPL |
--- |
- Quesiti Prevenzione Incendi |
9.0 |
Giugno 2020 |
8 |
- Quadro normativo |
9 |
- Decreto 6 ottobre 2009 - Decreto 30 aprile 2012 - Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000 |
75 |
- Decreto 15 maggio 2020 (in vigore dal 19.11.2020) [3] |
78 |
- Decreto 11 Gennaio 1988 (New) |
79 |
- Decreto 18 Luglio 2014 (Update) |
10.0 |
Giugno 2020 |
74 |
- Decreto 8 novembre 2019 (G) - Decreto 28 aprile 2005 (L) - Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S) |
15 |
- Quesiti e chiarimenti |
66 |
- Quesiti e chiarimenti |
11.0 |
Luglio 2020 |
--- |
- Precisazioni su Modalità alternative colonna (8) |
12.0 |
Dicembre 2020 |
75 |
- Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [4] |
1 |
- Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti | Quadro PI |
13.0 |
Gennaio 2021 |
65 |
- Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI |
14.0 |
Febbraio 2021 |
Attiività "una tantum" 67 |
- Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96) - Decreto 26 agosto 1992 - Quadro normativo scuole |
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