Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) | Consolidato 2021 Ed. 2.0 del 02.02.2021
Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) | Consolidato Ed. 2.0 2021 | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) | Consolidato 2021 Ed. 2.0 del 02 Febbraio 2021 Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169/45 del 25.06.2019). In allegato Testo Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) Consolidato 2021 in formato pdf riservato Abbonati. Il testo consolidato 2021 del Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs), tiene conto delle modifiche e abrogazioni da Giugno a Febbraio 2021. Download Indice Ed. 2.0 Febbraio 2021 Il Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti mira a tutelare la salute umana e l’ambiente eliminando o limitando la fabbricazione e l’uso di inquinanti organici persistenti (POP) come definiti nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti o nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Esso punta a ridurre, o a eliminare ove possibile, il rilascio di tali sostanze e a regolamentare i rifiuti che le contengono o che ne sono contaminati. Il regolamento tiene conto in particolare del principio di precauzione. I POP sono sostanze chimiche potenzialmente pericolose che possono attraversare le frontiere internazionali, vengono spesso rilevate lontano dal luogo di rilascio, persistono nell’ambiente, sono soggette a bioaccumulo*, e presentano un rischio per la salute umana e per l’ambiente. La fabbricazione e l’immissione sul mercato dei POP elencati nell’allegato I, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli* sono vietate. La produzione, l’immissione sul mercato e l’uso dei POP elencati nell’allegato II sono limitati agli usi per i quali non sono disponibili per il paese in questione alternative localmente sicure, efficaci ed economicamente abbordabili. Gli Stati membri e la Commissione europea adottano adeguate misure per controllare le sostanze esistenti (ad esempio inserendole in elenco) e per prevenire la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso di nuove sostanze che presentano caratteristiche dei POP. Gli Stati membri possono inoltrare suggerimenti riguardo agli inserimenti alla Commissione che, con il supporto dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), decide se proporre ulteriori sostanze da inserire in elenco. L’ECHA ha anche un ruolo consultivo e informativo generale nei processi descritti nel regolamento. Le deroghe a tali controlli sono consentite per le sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento, o presenti in miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. Altre deroghe sono applicabili agli articoli contenenti POP fabbricati antecedentemente alla data in cui il presente regolamento è diventato applicabile, fatte salve garanzie e condizioni specifiche, compresi i requisiti per la notifica alla Commissione e al Segretariato della Convenzione di Stoccolma. Gli Stati membri devono: - preparare inventari delle sostanze elencate nell’allegato III, rilasciate in atmosfera, nelle acque e nel suolo; Rifiuti Chi produce e chi detiene rifiuti deve evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV. Nella maggior parte dei casi, i rifiuti contaminati sono smaltiti o recuperati* con tempestività in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che la produzione, la raccolta e il trasporto dei rifiuti contaminati, così come il loro trasporto e stoccaggio, siano tracciabili e condotti in condizioni di tutela dell’ambiente e della salute umana. Piani di attuazione, monitoraggio e comunicazioni Gli Stati membri devono offrire al pubblico l’opportunità di partecipare a tale processo e i loro piani di attuazione devono essere resi pubblici e condivisi con la Commissione e l’ECHA, comprese le informazioni sulle misure adottate a livello nazionale per identificare e valutare i siti contaminati dai POP, se del caso. La Commissione deve inoltre mantenere un piano di attuazione che deve essere riesaminato e aggiornato, come opportuno. Occorre istituire o mantenere un meccanismo di monitoraggio per la raccolta di dati di monitoraggio comparabili sulla presenza nell’ambiente delle sostanze elencate nella parte A dell’allegato III del regolamento. Gli Stati membri redigono inoltre una relazione sull’attuazione del regolamento. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l’elenco delle sostanze di cui agli allegati I, II e III del presente regolamento per adattarli alle modifiche dell’elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione di Stoccolma o del protocollo del 1979. Il regolamento provvede all’abrogazione e alla rifusione del Regolamento (CE) n. 850/2004.
Ed. 2.0 Febbraio 2021
Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. (GU L 36/7 del 02.02.2021)
Ed. 1.0 Agosto 2020 Il testo nativo: Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169/45 del 25.06.2019). Modifiche e abrogazioni: - Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (GU L 270/1 del 18.08.2020) Entrata in vigore: 07.09.2020 ... Formato: pdf
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