Rettifica del regolamento (UE) 2019/1021 | 09.06.2020
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Rettifica del regolamento (UE) 2019/1021
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti
GU LI 179/4 del 09.06.2020
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1. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 4:
anziché:
«4. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 2, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all’uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:»
leggasi:
«4. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 3, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all’uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie.».
2. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 4, lettera c):
anziché:
«c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i tessuti e i rivestimenti dei sedili, solo se pertinenti per l’air-bag e gli air-bag (frontali e laterali)»
leggasi:
«c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i rivestimenti e i tessuti dei sedili (solo se pertinenti per l’air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali)».
3. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 7:
anziché:
«7. Sono consentiti la commercializzazione e l’uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 2 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 2, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.»
leggasi:
«7. Sono consentiti la commercializzazione e l’uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 3 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 3, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.».
4. Pagina 63, allegato I, parte A, tabella, voce «1 Esabromociclododecano», prima colonna, prima riga: anziché:
«1 Esabromociclododecano»
leggasi:
«Esabromociclododecano».
5. Pagina 67, allegato III, parte B, titolo: anziché:
«PARTE B»
leggasi:
«PARTE B Sostanza (N.CAS)».
Collegati:
Regolamento CE 850/2004 (POPs)
La Convenzione di Stoccolma: Inquinanti organici persistenti
Direttiva 2010/75/UE
Direttiva 2012/18/UE - Seveso III
ebook Direttiva 2008/98/CE "Direttiva quadro rifiuti"
Tags: Chemicals Regolamento POPs