Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/2008
ID 10243 | Rev. 20.0 dell'08 Agosto 2020 (Rev. 25a) | Documento allegato PDF/DOC Abbonati
Il Modello DVR Rischio biologico Coronavirus Rev. 20.0 dell'08 Agosto 2020 è aggiornato con le modifiche:
- Aggiornati: Cap. 1.3, 1.7, 2, 3.2, 3.,3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.13, 5.2
- Modificata Sez. 5.3.1.1 Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI
- Aggiunta Sez 5.3.1.2 Validazione in deroga Mascherine e DPI separati se Produttori UE o Importatori
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
- DPCM 07 agosto 2020 misure efficaci fino al 7 settembre 2020
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Efficacia del DPCM 07 Agosto 2020 fino al 07 Settembre 2020
DPCM 07 agosto 2020 misure efficaci fino al 7 settembre 2020
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Preview Rischio biologico Coronavirus Titolo X D.Lgs. 81.2008 Rev. 20.0 2020
Nel Modello è analizzato il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) a seguito della diffusione del coronavirus (COVID-19) nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro secondo il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL, Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e specifici.
Il datore di lavoro ai sensi dell’Art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 è tenuto alla valutazione di "tutti i rischi". La specifica valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal titolo X. Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all’attività sia diverso da quello della popolazione generale.
Nell’ambiente di lavoro, il lavoratore è tenuto ad esempio a contatto con fornitori/clienti, a viaggi di lavoro, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc.
Tali interazioni nell’ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.
Si applica quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.
L'EU OSHSA ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace, che "le misure contro il COVID-19 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro". L'OSHA US nel Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19, ha strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività, come simile già inserita nel DOC dalla Rev. 5.0.
Modello Documento Valutazione dei Rischi biologico (Coronavirus), valido per tutte le Aziende non sospese, in accordo con:
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili (24.04.2020);
- Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti;
- Protocollo sicurezza Covid dipendenti PA.
- Linee guida/ Protocolli regionali Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33
In allegato tutta la normativa aggiornata alla data dell'08 Agosto 2020.
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Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08: aggiornamenti
Update 20.0 dell'08 Agosto 2020
- Aggiornati: Cap. 1.3, 1.7, 2, 3.2, 3.,3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.13, 5.2
- Modificata Sez. 5.3.1.1 Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI
- Aggiunta Sez 5.3.1.2 Validazione in deroga Mascherine e DPI separati se Produttori UE o Importatori
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
- DPCM 07 agosto 2020 misure efficaci fino al 7 settembre 2020
Update 19.0 del 31.07.2020
- Legge 17 luglio 2020 n. 77 Sez aggiunta al Cap. 5.3.1
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
- - Delibera del CdM 29 luglio 2020 proroga fino al 15 Ottobre 2020 dello stato di emergenza COVID-19
- - DPCM 14 luglio 2020 prorogato non oltre il 10 luglio 2020 (Art. 1 c. 5 D.L. 30 luglio 2020 n. 83)
Update 18.0 del 15.07.2020
- Aggiornato Cap. 2
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
- - DPCM 14 luglio 2020 proroga fino al 31 luglio delle misure del DPCM 11 giugno 2020
Update 17.0 del 13.06.2020
- Aggiornata Sezione Coronavirus a seguito della pubblicazione della Direttiva (UE) 2020/739.
- Aggiornato Cap. 1.3 Strategie di Prevenzione Premessa - Allegato 10 DPCM 11 Giugno 2020. (Cap. 1.3)
- Aggiornato Cap. 2. Attività non sospese. (Cap. 2)
- Aggiunta Cap. 3.9.5 Posti lavaggio mani (Cap. 3.9.5)
- Aggiornato Cap. 5.2 Misure generali di protezione DPCM 11 Giugno 2020. (Cap. 5.2)
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
- - AggiuntaCircolare n. 17664 del 22.05.2020.
- -DPCM 11 Giugno 2020.
Update 16.0 del 31.05.2020
- Aggiunto Cap. Dettaglio Apprestamenti anticontagio (3.8)
- - 3.8 Dettaglio Apprestamenti anticontagio
- - 3.8.1 Misura temperatura corporea
- - 3.8.2 Barriere
- - 3.8.3 Segnaletica distanze a terra
- - 3.8.4 Dispenser disinfettanti
- - 3.8.5 Segnaletica / Informativa
- Aggiunto Cap. Dettaglio Dispositivi anti contagio (3.9)
- Aggiunto Cap. Dettaglio Formazione del personale (3.10)
Update 15.0 del 29.05.2020
- Aggiornato Cap. 0 sul tempo di persistenza e disinfettanti estratto Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 0)
- Aggiornato Cap. Sanificazione (Cap. 3.8.1)
- Aggiunto Cap. Prodotti disingfettanti (Cap. 3.8.2)
- Aggiornato Cap. Normativa di riferimento / Norme tecniche / Altri (Cap. 3.8.3)
- Aggiunto Cap. Aerazione locali e impianti di condizionamento in accordo Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020 (Cap.3.9)
- Aggiunta Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 5.1)
Update 14.0 del 17.05.2020
- Inserito il D.P.C.M. 17 maggio 2020
- Inserito COVID-19 Tempo di permanenza e disinfettanti (Cap. 0)
- Inserite Note Sanificazione ISS e altri (cap. 3.8.1)
- Inserito Ruolo medico competente lavoratori fragili (Cap. 3.10.1)
- Aggiornato paragrafo su Valutazione del Medico Competente (Cap. 4)
- Aggiunto paragrafo “Firme comitato” nel paragrafo finale “Firme” del DVR (Cap. 6)
- Aggiunto Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 /Ordinanze regionali (Cap. 3.7)
- Modificato Misure generali di protezione DPCM 17 Maggio 2020 (Cap. 5.2)
- Aggiornato Allegato II – Normativa
- Eliminati Cap.
- - 2.1 Comunicazione sospensione attività
- - 2.1.1 Modello attività commerciali al dettaglio
- - 2.1.2 Modello attività produttive industriali e commerciali
- - 2.1.3 Modello attività dei servizi di ristorazione
- - 2.1.4 Modello attività dei servizi alla persona
Update 13.0 del 03.05.2020
- Inserito Cap. 3.8 Segnaletica/Informative
- Inserito Cap. 3.9 Misure lavoratori fragili
Update 12.0 del 27.04.2020
- Inserito DPCM 26 Aprile 2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili (p. 3.3)
Update 11.0 del 24.04.2020
- Aggiornato con il nuovo Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.
- Aggiunta Nuova Sezione 3.6 “Altri Protocolli specifici”.
Il Protocollo generale, elencato in forma check list al Cap. 3.1, riporta in rosso le Integrazioni del Protocollo 24.04.2020 al Protocollo del 14 Marzo 2020
Update 10.0 del 23.04.2020
- Modificato il Metodo di Valutazione del Rischio in accordo con il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL”
- Aggiunto il Protocollo sicurezza PA
- Aggiunto capitolo Termografi/misuratori di temperatura corporea EM - (Allegato I)
- Aggiunto Documento Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL (Allegato II)
Update 9.0 del 17.04.2020
- Aggiunto capitolo 3.5 Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
- Normativa Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
Update 8.1 del 13.04.2020
- Aggiornato il metodo di stima del rischio COVID-19
Update 8.0 del 11.04.2020
- Revisionato l'intero documento in accordo DPCM 10 Aprile 2020
- Aggiunto DPCM 10 Aprile 2020
- Aggiunto Capitolo I.3 Distanza interpersonale
Update 7.1 del 03.04.2020
- Aggiunto estratto “Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19” OSHA
- Inserito DPCM 01 Aprile 2020
Update 7.0 del 29.03.2020
- Aggiunta Sezione D. Attività ambientale/rifiuti
- Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti
- Aggiunta Sezione mascherine chirurgiche EN 14683
- Aggiornato Metodo di stima del livello di rischio
Update 6.1 del 26.03.2020
Nella Rev. 6.1 è stato aggiornato:
- Elenco attività sospese di cui al Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020
- DPCM 22 Marzo 2020
- DPCM 8 Marzo 2020
Update 6.0 del 23.03.2020
Nella Rev. 6.0 è stato aggiornato:
- Elenco attività sospese di cui al DPCM 22 Marzo 2020
- D.P.C.M. 8 Marzo 2020
ed aggiunto:
DPCM 22 marzo 2020
Update 5.0 del 21.03.2020
Nella Rev. 5.0 sono stati aggiunti:
- Metodo di stima del livello di rischio (p. 1.1)
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica; (p. 3.1)
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili. (p.3.2)
Update 4.1 del 18.03.2020
Nella Rev. 4.1 si precisa che per il coronavirus (agente biologico gruppo 2) non è prevista la comunicazione di cui all’Art. 269 c.1, in quanto il rischio biologico da coronavirus, non è legato all’attività che ne fa “uso”, ma è un rischio biologico potenziale “nel contesto dell’organizzazione”.
Art. 269.Comunicazione
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
…
Update 4.0 del 15.03.2020:
1. Documento è strutturato come aggiornamento DVR
2 Aggiornato il DPCM 8 Marzo 2020 alla luce dei provvedimenti:
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020
- D.P.C.M 11 Marzo 2020
- D.P.C.M. 8 Marzo 2020
Update 3.0 del 12.03.2020
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
Update 2.0 del 08.03.2020
1. Eliminato il D.P.C.M. 1° Marzo 2020 abrogato dal D.P.C.M. 8 Marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.59 del 08-03-2020). Le disposizioni del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
D.P.C.M. 8 Marzo 2020
...
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Aggiunto Documento doc: DPCM 8 marzo: Documento di sintesi misure nuova Zona arancione COVID-19
Update 1.0 del 02.03.2020
Nella Rev. 1.0 è stato riportato il D.P.C.M. 1° Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19 con le misure di prevenzione nelle zone di epidemia e nel territorio nazionale.
Update 0.0 del 29.02.2020
In allegato modello compilabile formato.doc: Autocertificazione visitatori/fornitori
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Modello Documento Valutazione dei Rischi biologico (Coronavirus), valido per tutte le Aziende non sospese, in accordo con:
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili,
- Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti,
- Protocollo sicurezza Covid dipendenti PA.
In allegato tutta la normativa aggiornata alla data del 31.07.2020.
L’analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle indicazioni del D.P.C.M. 14 Luglio 2010 e D.L. 30 luglio 2020 n. 83.
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Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc).
Il rischio da agenti biologici deve essere contestualizzato “durante l’attività lavorativa” dell’organizzazione, e non può essere oggetto di generalizzazione per tutte le attività lavorative / tutte le “mansioni” di una attività lavorativa. Concentrare l’attenzione per tutto ciò che può essere “veicolo per il virus” durante l’attività lavorativa che viene svolta all’interno o all’esterno del perimetro aziendale. Inoltre la stessa azienda potrebbe essere interessata da “veicoli di virus” provenienti dall’esterno.
E’ da precisare, inoltre, che alla data della presente, salvo il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL, non sono state emanate specifiche disposizioni MLPS, CSR o altri sul rischio biologico da coronavirus sulla epidemia in atto.
Excursus
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Il Modello DVR Rischio biologico Coronavirus Rev. 19.0 del 31 Luglio 2020 è aggiornato al D.P.C.M. 14 Luglio 2010 e D.L. 30 luglio 2020 n. 83.
Nel Modello è analizzato il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) a seguito della diffusione del coronavirus (COVID-19) nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro secondo il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL, il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 e specifici.
Il datore di lavoro ai sensi dell’Art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 è tenuto alla valutazione di "tutti i rischi". La specifica valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal titolo X. Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all’attività sia diverso da quello della popolazione generale.
Nell’ambiente di lavoro, il lavoratore è tenuto ad esempio a contatto con fornitori/clienti, a viaggi di lavoro, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc.
Tali interazioni nell’ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.
Si applica quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.
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Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc.).
Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.
D. Lgs. 81/08
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Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 266. Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
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Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08. Ai sensi del Titolo X s’intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.
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L’applicabilità, in merito al Coronavirus, del D. Lgs. 81/08 ed in particolare dal Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020.
Circolare n. 3190 del 03.02.2020
Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.
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I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
....
Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
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D.Lgs. 81/08
Articolo 271 - Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
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Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" è inserita nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:
Il rigoroso rispetto e l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Essa si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti.
L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione. Conformemente alla nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tenere conto delle conoscenze più recenti riguardo agli sviluppi scientifici ed epidemiologici che hanno determinato notevoli cambiamenti, compresa l’esistenza di nuovi agenti biologici.
Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati.
Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3.
Alla luce della gravità della pandemia di Covid‐19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento breve.
Sulla base di un’ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque mesi. Viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile.
Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati.
Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3.
Alla luce della gravità della pandemia di Covid‐19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento breve.
Sulla base di un’ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque mesi. Viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile.
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Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08
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Coronaviridae 2
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)- Direttiva (UE) 2019/1833
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) - Direttiva (UE) 2020/739
Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS) - Direttiva (UE) 2019/1833
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1. Valutazione del Rischio
1.1 Metodo di stima della Classe di rischio di rischio
Il metodo di stima è in accordo con il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Esposizione
0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
1 = probabilità medio-bassa;
2 = probabilità media;
3 = probabilità medio-alta;
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
Prossimità
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
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Tabella 1 - Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale
1.5 Individuazione Classe di Rischio
Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.
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1.6 Misure
1.7 Applicazione Protocolli
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3.8 Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 / Protocolli regionali
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Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33
Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)
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6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale.
Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.
7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
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..
3.12 Misure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
...
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3.12.1 Sanificazione
Attività di "sanificazione": chi può svolgerla
Come da Direttive e Protocolli emanati emergenza COVID-19 che riportano frequentemente il termine "sanificazione", l'attività di sanificazione è regolamentata dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 e Decreto 7 luglio 1997 n. 274 di cui a seguire e può essere svolta solo da Imprese autorizzate con specifici requisti tecnico-professionali.
Altresì, secondo diverse fonti inerenti il Covid-19, con il termine “Sanificazione”, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria e ciò presupporebbe l’esclusione del termine ai sensi del Decreto 7 luglio 1997 n. 274.
Ciò, comunque, non esclude di effettuare l’attività di Sanificazione in accordo con il Decreto 7 luglio 1997 n. 274 che prevede, in sintesi, l'incarico a Impresa autorizzata CCIAA.
Fonti inerenti il Covid-19 che precisano cosa si intende con il termine “Sanificazione”:
- l’ISS con il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020, riporta che:
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020
Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.
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3.13 Aerazione locali e impianti di condizionamento
...
Per l’aerazione deio locali di lavoro e modalità d'uso degli impianti di condizionamento e frequenza di pulizia, sono presi in esame i Documenti:
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...
3.14 Misure lavoratori fragili
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5.3 Classificazione mascherine
5.3.1 Mascherine EN 14683 (cd chirurgiche)
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5.3.1.1 Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI
...
5.3.2 Mascherine EN 149
Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l’interno totale massima.
Sono previste 3 classi:
- FFP1
- FFP2
- FFP3
...
Figura 2 - Marcatura CE maschera facciale EN 149
...
6. Conclusioni
Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino al…………….. e comunque fino a quando non siano variate attività/mansioni dell’Azienda o apportate modifiche delle disposizioni applicate:
- Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 24.04.2020
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL
- Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili
- Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti
- Circolare n. 0005443 del 22 febbraio 2020
- Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020
- Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020
- D.P.C.M. 22 Marzo 2020
- D.P.C.M. 11 Marzo 2020
- D.P.C.M. 8 Marzo 2020
- DPCM 01 Aprile 2020
- DPCM 10 Aprile 2020
- D.P.C.M. 26 Aprile 2020
- D.P.C.M. 17 maggio 2020
- Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33
- Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020
- Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020
- D.P.C.M. 11 Giugno 2020
- Direttiva (UE) 2020/739
- DPCM 14 luglio 2020
- D.L. 30 luglio 2020 n. 83
- Delibera del CdM 29 luglio 2020
- Legge 17 luglio 2020 n. 77
ALLEGATO I - Istruzioni istituzionali
Allegato II - Normativa
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segue in allegato
Fonti
GU
Ministero della Salute / Interno / Trasporti / Altri
OMS
UNI EN 149
UNI EN 14883
D.Lgs. 81/2008
Normativa collegata
Certifico Srl - IT | Rev. 20.0 2020 (Rev. 25a)
©PDF Abbonati / DOC Abbonati
Pag.: 339
Info e download
Matrice Revisioni
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
20.0 |
08.08.2020 |
- Aggiornati: Cap. 1.3, 1.7, 2, 3.2, 3.,3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.13, 5.2 - Modificata Sez. 5.3.1.1 Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI - Aggiunta Sez 5.3.1.2 Validazione in deroga Mascherine e DPI separati se Produttori UE o Importatori - Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa: - DPCM 07 agosto 2020 misure efficaci fino al 7 settembre 2020 |
Certifico Srl |
19.0 |
30.07.2020 |
- Legge 17 luglio 2020 n. 77 Sez aggiunta al Cap. 5.3.1 - Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa: - - Delibera del CdM 29 luglio 2020 proroga fino al 15 Ottobre 2020 dello stato di emergenza COVID-19 - - DPCM 14 luglio 2020 prorogato non oltre il 10 luglio 2020 (Art. 1 c. 5 D.L. 30 luglio 2020 n. 83) |
Certifico Srl |
18.0 |
15.07.2020 |
- Aggiornato Cap. 2 - Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa: - - DPCM 14 luglio 2020 proroga fino al 31 luglio delle misure del DPCM 11 giugno 2020 |
Certifico Srl |
17.0 |
13.05.2020 |
Nella Rev. 17.0 è stato/a: - Aggiornata Sezione Coronavirus a seguito della pubblicazione della Direttiva (UE) 2020/739 - Aggiornato Cap. 1.3 Strategie di Prevenzione Premessa - Allegato 10 DPCM 11 Giugno 2020. (Cap. 1.3) - Aggiornato Cap. 2. Attività non sospese. (Cap. 2) - Aggiornato Cap. 5.2 Misure generali di protezione DPCM 11 Giugno 2020. (Cap. 5.2) - Aggiornata Sezione: Allegato II - Normativa - - Aggiunta Circolare n. 17664 del 22.05.2020 - - Aggiunto DPCM 11 Giugno 2020 |
Certifico Srl |
16.0 |
31.05.2020 |
- Aggiunto Cap. Dettaglio Apprestamenti anticontagio (3.8) - - 3.8 Dettaglio Apprestamenti anticontagio - - 3.8.1 Misura temperatura corporea - - 3.8.2 Barriere - - 3.8.3 Segnaletica distanze a terra - - 3.8.4 Dispenser disinfettanti - - 3.8.5 Segnaletica / Informativa - Aggiunto Cap. Dettaglio Dispositivi anti contagio (3.9) - Aggiunto Cap. Dettaglio Formazione del personale (3.10) |
Certifico Srl |
15.0 |
29.05.2020 |
Aggiornato Cap. 0 sul tempo di persistenza e disinfettanti estratto Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 0) - Aggiornato Cap. Sanificazione (Cap. 3.8.1) - Aggiunto Cap. Prodotti disinfettanti (Cap. 3.8.2) - Aggiornato Cap. Normativa di riferimento / Norme tecniche / Altri (Cap. 3.8.3) - Aggiunto Cap. Aerazione locali e impianti di condizionamento in accordo Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020 (Cap.3.9) - Aggiunta Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 5.1) |
Certifico Srl |
14.0 |
17.05.2020 |
- Inserito il D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Inserito COVID-19 Tempo di permanenza e disinfettanti (Cap. 0) - Inserite Note Sanificazione ISS e altri (cap. 3.8.1) - Inserito Ruolo medico competente lavoratori fragili (Cap. 3.10.1) - Aggiornato paragrafo su Valutazione del Medico Competente (Cap. 4) - Aggiunto paragrafo “Firme comitato” nel paragrafo finale “Firme” del DVR (Cap. 6) - Aggiunto Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 /Ordinanze regionali (Cap. 3.7) - Modificato Misure generali di protezione DPCM 17 Maggio 2020 (Cap. 5.2) - Aggiornato Allegato II – Normativa - Eliminati Cap. - - 2.1 Comunicazione sospensione attività - - 2.1.1 Modello attività commerciali al dettaglio - - 2.1.2 Modello attività produttive industriali e commerciali - - 2.1.3 Modello attività dei servizi di ristorazione - - 2.1.4 Modello attività dei servizi alla persona |
Certifico Srl |
13.0 |
03.05.2020 |
- Inserito Cap. 3.8 Segnaletica/Informative - Inserito Cap. 3.9 Misure lavoratori fragili |
Certifico Srl |
12.0 |
27.04.2020 |
- Inserito DPCM 26 Aprile 2020; - Protocollo condivisodi regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili(p. 3.3) |
Certifico Srl |
11.0 |
24.04.2020 |
- Aggiornato con il nuovo Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle m- Inserito DPCM 26 Aprile 2020; - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili(p. 3.3)isure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020. - Aggiunta Nuova Sezione 3.6 “Altri Protocolli specifici”.
Il Protocollo generale, elencato in forma check list al Cap. 3.1, riporta in rosso le Integrazioni del Protocollo 24.04.2020 al Protocollo del 14 Marzo 2020 |
Certifico Srl |
10.0 |
23.04.2020 |
- Modificato il Metodo di Valutazione del Rischio in accordo con “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL” - Aggiunto il Protocollo sicurezza PA - Aggiunto capitolo Termografi/misuratori di temperatura corporea EM – (Allegato I) - Aggiunto Documento Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL (Allegato II) |
Certifico Srl |
9.0 |
17.04.2020 |
- Aggiunto capitolo 3.5 Pulizia/Disinfezione/Sanificazione - Normativa Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
|
Certifico Srl |
8.1 |
13.04.2020 |
- Aggiornato il metodo di stima del rischio COVID-19 |
Certifico Srl |
8.0 |
11.04.2020 |
- Revisionato documento in accordo DPCM 10 Aprile 2020 - Aggiunto DPCM 10 Aprile 2020 - Aggiunto Capitolo I.3 Distanza interpersonale - Eliminati: - DPCM 8 marzo 2020 - DPCM 9 marzo 2020 - DPCM11 marzo 2020 - DPCM 22 marzo 2020 - DPCM 1° aprile 2020
|
Certifico Srl |
7.1 |
03.04.2020 |
- Aggiunto estratto: “Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19” OSHA - Inserito DPCM 01 Aprile 2020 |
Certifico Srl |
7.0 |
29.0.2020 |
- Aggiunta Sezione D. Attività ambientale/rifiuti (D) - Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti (3.3) - Aggiunta Sezione mascherine chirurgiche EN 14683 (4.3.1) - Aggiornato Metodo di stima del livello di rischio (p. 1.1) |
Certifico Srl |
6.1 |
26.0.2020 |
- Aggiornato Elenco attività sospese DM 25 Marzo 2020 - Aggiunto Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020 - Aggiornato diagramma Sezione 1.2 |
Certifico Srl |
6.0 |
21.03.200 |
- Elenco attività sospese di cui al D.P.C.M. 22 Marzo 2020 - aggiornato D.P.C.M. 8 Marzo 2020 - Aggiunto D.P.C.M. 22 marzo 2020 |
Certifico Srl |
5.0 |
21.03.2020 |
Metodo di stima del livello di rischio Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili |
Certifico Srl |
4.1 |
18.03.2020 |
Precisazioni su D.Lgs. 81/2008 Art. 269. Comunicazione |
Certifico Srl |
4.0 |
15.03.2020 |
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020 |
Certifico Srl |
3.0 |
12.03.2020 |
D.P.C.M. 11 Marzo 2020 |
Certifico Srl |
2.0 |
08.03.2020 |
D.P.C.M. 8 Marzo 2020 |
Certifico Srl |
1.0 |
02.03.2020 |
D.P.C.M. 1° Marzo 2020 |
Certifico Srl |
0.0 |
26.02.2020 |
--- |
Certifico Srl |
Info e download