Rischio biologico: Coronavirus Titolo X D.Lgs. 81/2008 | Rev. 17.0 del 13 giugno 2020
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/2008 ID 10243 | Rev. 17.0 del 13.06.2020 (Rev. 22a) | Documento allegato PDF/DOC Abbonati - Aggiornata Sezione Coronavirus a seguito della pubblicazione della Direttiva (UE) 2020/739 Efficacia del DPCM 11 Giugno 2020 dal 15 Giugno al 14 Luglio 2020 / DPCM 17 maggio 2020 sostituito D.P.C.M. 11 Giugno 2010 Preview Rischio biologico Coronavirus Titolo X DLgs 81/2008 Rev. 17.0 2020 L'EU OSHSA ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace, che "le misure contro il COVID-19 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro". L'OSHA US nel Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19, ha strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività, come simile già inserita nel DOC dalla Rev. 5.0. Modello Documento Valutazione dei Rischi biologico (Coronavirus), valido per tutte le Aziende non sospese, in accordo con: Preview Rischio biologico Coronavirus Titolo X DLgs 81/2008 Rev. 17.0 2020 Download Demo e Acquisto DVR Rischio COVID-19 Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08: aggiornamenti Update 17.0 del 13.06.2020 - Aggiornata Sezione Coronavirus a seguito della pubblicazione della Direttiva (UE) 2020/739. Update 16.0 del 31.05.2020 - Aggiunto Cap. Dettaglio Apprestamenti anticontagio (3.8) Update 15.0 del 29.05.2020 - Aggiornato Cap. 0 sul tempo di persistenza e disinfettanti estratto Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 0) Update 14.0 del 17.05.2020 - Inserito il D.P.C.M. 17 maggio 2020 Update 13.0 del 03.05.2020 - Inserito Cap. 3.8 Segnaletica/Informative Update 12.0 del 27.04.2020 - Inserito DPCM 26 Aprile 2020; Update 11.0 del 24.04.2020 - Aggiornato con il nuovo Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020. Update 10.0 del 23.04.2020 - Modificato il Metodo di Valutazione del Rischio in accordo con il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL” Update 9.0 del 17.04.2020 - Aggiunto capitolo 3.5 Pulizia/Disinfezione/Sanificazione - Aggiornato il metodo di stima del rischio COVID-19 Update 8.0 del 11.04.2020 - Revisionato l'intero documento in accordo DPCM 10 Aprile 2020 Update 7.1 del 03.04.2020 - Aggiunto estratto “Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19” OSHA Update 7.0 del 29.03.2020 - Aggiunta Sezione D. Attività ambientale/rifiuti Nella Rev. 6.1 è stato aggiornato: Update 6.0 del 23.03.2020 Nella Rev. 6.0 è stato aggiornato: Update 5.0 del 21.03.2020 Nella Rev. 5.0 sono stati aggiunti: - Metodo di stima del livello di rischio (p. 1.1) Update 4.1 del 18.03.2020 Art. 269.Comunicazione 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori: 1. Documento è strutturato come aggiornamento DVR 2 Aggiornato il DPCM 8 Marzo 2020 alla luce dei provvedimenti: - Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020 - D.P.C.M 11 Marzo 2020 - D.P.C.M. 8 Marzo 2020 Update 3.0 del 12.03.2020 Nella Rev. 3.0 è stato aggiunto il D.P.C.M. 11 Marzo 2020 | Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (GU n. 64 del 11-03-2020), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Il D.P.C.M 11 Marzo 2020 dispone la sospensione di alcune attività ed un aggiornamento della valutazione del rischio di quelle non sospese finalizzato ad individuare nuove misure per la riduzione del rischio di esposizione ad agente biologico. Art. 2
(Disposizioni finali) 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Update 2.0 del 08.03.2020 D.P.C.M. 8 Marzo 2020 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. Update 1.0 del 02.03.2020 L’analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle indicazioni del D.P.C.M. 17 maggio 2010 e Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33. Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc). Il rischio da agenti biologici deve essere contestualizzato “durante l’attività lavorativa” dell’organizzazione, e non può essere oggetto di generalizzazione per tutte le attività lavorative / tutte le “mansioni” di una attività lavorativa. Concentrare l’attenzione per tutto ciò che può essere “veicolo per il virus” durante l’attività lavorativa che viene svolta all’interno o all’esterno del perimetro aziendale. Inoltre la stessa azienda potrebbe essere interessata da “veicoli di virus” provenienti dall’esterno. E’ da precisare, inoltre, che alla data della presente, salvo il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL, non sono state emanate specifiche disposizioni MLPS, CSR o altri sul rischio biologico da coronavirus sulla epidemia in atto. Excursus Il Modello DVR Rischio biologico Coronavirus Rev. 14.0 del 17 Maggio 2020 è aggiornato al D.P.C.M. 17 maggio 2010 e Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33. Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc.). Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08. D. Lgs. 81/08 Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08. Ai sensi del Titolo X s’intende per: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; L’applicabilità, in merito al Coronavirus, del D. Lgs. 81/08 ed in particolare dal Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020. Circolare n. 3190 del 03.02.2020 Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente. I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: - la saliva, tossendo e starnutendo Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi: a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; Articolo 271 - Valutazione del rischio 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2; 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata. Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" è inserita nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»: Il rigoroso rispetto e l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Essa si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti. L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione. Conformemente alla nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tenere conto delle conoscenze più recenti riguardo agli sviluppi scientifici ed epidemiologici che hanno determinato notevoli cambiamenti, compresa l’esistenza di nuovi agenti biologici. Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati. Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3. Alla luce della gravità della pandemia di Covid‐19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento breve. Sulla base di un’ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque mesi. Viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile. Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati. Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3. Alla luce della gravità della pandemia di Covid‐19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento breve. Sulla base di un’ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque mesi. Viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile. ... Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 […] […] 1.1 Metodo di stima della Classe di rischio di rischio Il metodo di stima è in accordo con il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: Prossimità Tabella 1 - Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale 1.5 Individuazione Classe di Rischio Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase. 1.7 Applicazione Protocolli 3.7 Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 / Protocolli regionali Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33 Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19) ... 3.12.1 Sanificazione Attività di "sanificazione": chi può svolgerla Come da Direttive e Protocolli emanati emergenza COVID-19 che riportano frequentemente il termine "sanificazione", l'attività di sanificazione è regolamentata dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 e Decreto 7 luglio 1997 n. 274 di cui a seguire e può essere svolta solo da Imprese autorizzate con specifici requisti tecnico-professionali. Altresì, secondo diverse fonti inerenti il Covid-19, con il termine “Sanificazione”, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria e ciò presupporebbe l’esclusione del termine ai sensi del Decreto 7 luglio 1997 n. 274. Ciò, comunque, non esclude di effettuare l’attività di Sanificazione in accordo con il Decreto 7 luglio 1997 n. 274 che prevede, in sintesi, l'incarico a Impresa autorizzata CCIAA. Fonti inerenti il Covid-19 che precisano cosa si intende con il termine “Sanificazione”: - l’ISS con il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020, riporta che: ... 5.3 Classificazione mascherine 5.3.1.1 Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI 5.3.2 Mascherine EN 149 Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l’interno totale massima. Sono previste 3 classi: - FFP1
Figura 2 - Marcatura CE maschera facciale EN 149 6. Conclusioni Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino al…………….. e comunque fino a quando non siano variate attività/mansioni dell’Azienda o apportate modifiche delle disposizioni applicate: ALLEGATO I - Istruzioni istituzionali ... Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 17.0 2020 (Rev. 22a)
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