Piano Manutenzione impianti elettrici Ed. 3.0 Settembre 2023
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Piano manutenzione e Registro dei controlli degli impianti elettrici ID 5682 | 07.09.2023 Documento completo allegato Rev. 3.0 2023 Il Documento è estratto dalla Guida CEI 0-10 (*) "Guida alla manutenzione degli impianti elettrici" ed intende essere di supporto alla redazione del Piano di manutenzione di impianti elettrici ai sensi del D.Lgs. 81/2008 o di RTV di Prevenzione Incendi. E' inoltre riportato un Modello di Piano di manutenzione degli impianti elettrici in accordo con l'Allegato F della stessa norma (relativo ad un componente), che in questa veste, può essere considerato il "Registro dei controlli" seguirà prossimo aggiornamento con altre Schede da integrare nel Piano (formato doc). Nell'Allegato F è riportato un modello di "Piano di manutenzione degli impianti elettrici", suddiviso in Schede relative a certo componente, con Procedure di lavoro (dotazioni, piano di lavoro, istruzioni). (*) CEI 0-10 Abrogata (utile al documento) La norma CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici è abrogata dal 1° Aprile 2023 Il Testo Unico Sicurezza, D.Lgs. 81/2008, al titolo III, riporta le disposizioni per l’uso uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare gli articoli dall’80 all’87per gli impianti e apparecchiature elettriche. Tra questi, l’articolo 86 pone in capo al datore di lavoro dell’obbligo di effettuare regolarmente verifiche e controlli sull’impianto elettrico. Tra questi, l’articolo 86 obbliga il datore di lavoro di effettuare regolarmente verifiche e controlli sull’impianto elettrico. Art. 86. Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. 3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.[/box-info] Il MISE avrebbe dovuto definire, tramite un decreto attuativo, di cui al comma 2, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, che alla data, sono inerenti solo gli Impianti di terra e impianti di protezione dai fulmini secondo il D.P.R. 462/2001, ma non per gli impianti elettrici nel loro complesso. L'assenza del decreto attuativo non rimanda l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare regolare manutenzione all'impianto elettrico nel suo complesso, di mantenere un registro dei controlli a disposizione dell'autorità di vigilanza. Impianti elettrici nei locali medici: verifiche - Inail Il D.P.R. 462/2001impone al datore di lavoro la verifica periodica degli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione secondo la periodicità riportata in tabella 1. Tabella 1 - Periodicità di verifica degli impianti soggetti al D.P.R. 462/2001 Le verifiche previste dal DPR 462/2001 devono essere richieste alla ASL territorialmente competente o ad un Organismo abilitato alle verifiche (MISE). L’elenco completo degli Organismi è disponibile sul sito del MISE. Oltre a quanto richiesto dal DPR 462/2001, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente. L’esito dei controlli dovrà essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. L'Organismo abilitato alle verifiche periodiche deve svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, su istallazioni ed impianti secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (articolo 4, comma 2; articolo 6, comma 2 e articolo 7). Manutenzione ordinaria Art. 1. Ambito di applicazione Diagramma di flusso per i lavori previsti nella CEI 11-27 La CEI 0-10, riporta una tabella specifica per le tipologie di lavoro e professionalità dei tecnici che possono svolgerlo: Per il DM 37/2008: - il collaudo è obbligatorio solo se ed in quanto imposto da specifiche disposizioni riguardanti particolari tipologie di impianti; Art. 2 Definizioni d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw. 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura. Art. 9. Certificato di agibilità 1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Art. 10. Manutenzione degli impianti 1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3. 2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.[/box-info] Registro dei controlli: Attività soggette a Prevenzione Incendi Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione o l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. Art. 9 - Gestione della sicurezza. [...] Oltre alle regole tecniche per la prevenzione incendi anche il Decreto 1° settembre 2021 “Decreto controlli” prevede che il Datore di Lavoro predisponga un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Allegato I - Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (Art. 3, comma 1) 1 Manutenzione e controllo periodico 1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. 2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio. 3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili. Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Le norme tecniche, se pertinente, riportano i dettagli sui controlli da eseguire relativi agli impianti elettrici che poi verranno inseriti nel registro. Prima di passare alla fase esecutiva delle prove, si deve eseguire un controllo preliminare che è costituito da una ispezione visiva del sistema. Per i sistemi di rivelazione incendio, l’ispezione è eseguita in conformità alla UNI 9795, prevedendo quindi: - l’accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo; [...] CEI 11-27:2021 Definizioni figure professionali Unità responsabile di un impianto elettrico (URI)(N) (3.2.1) Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto. Tali responsabilità rimangono di fatto in capo al responsabile dell’Unità. Per grandi impianti elettrici complessi o per grandi reti elettriche, si può individuare una Unità responsabile di tutti gli impianti elettrici con la possibilità di delegare a singole persone compiti di responsabilità di parti d’impianto anche per periodi limitati e definiti (per es. impianti per la produzione di energia elettrica, trasformazione e/o cabine di smistamento, ecc.) mediante documentazione scritta. Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa (Responsabile dell’Impianto - RI) (N1) (3.2.2) Persona responsabile, durante l’attività di lavoro (N2), della sicurezza dell’impianto elettrico. (N1) Il RI, che deve essere PES, è sempre espresso, in occasione di un lavoro su un impianto elettrico, da URI. Nei lavori complessi ed in aziende organizzate e strutturate, alcuni compiti del RI possono essere delegati ad altri; in tal caso le responsabilità saranno individuate nelle diverse persone che assolvono tale incarico. Si noti, peraltro, che nelle imprese con strutture semplici, le figure di URL, RI e PL possono coincidere del tutto o parzialmente o essere in qualsiasi combinazione (vedere anche la Prefazione). Nel prosieguo, per brevità, si farà sempre riferimento al RI e al PL. (N2) Per “lavoro” si intende qualsiasi lavoro elettrico o non elettrico che richieda un intervento sull’impianto elettrico considerato Unità responsabile della Realizzazione del Lavoro (URL) (N) (3.2.3) Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL) (N) (3.2.4) Persona designata dalla URL alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro Persona Esperta in ambito elettrico (PES) (N) (3.2.5) Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare Persona avvertita in ambito elettrico (PAV) (N) (3.2.6) Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. (N) L’aggettivo “avvertita” è limitata al campo di applicazione della presente Norma e della CEI EN 50110-1. Nella presente Norma, pur non esplicitandolo l’attribuzione di PAV non è afferente al solo personale operativo, ma anche al personale tecnico che viene coinvolto nel processo realizzativo di lavori elettrici. Persona Comune (PEC) (3.2.7) [...] L’estratto seguente della CEI 0-10 fa riferimento a norme non aggiornate, si riporta come pubblicata. CEI 0-10 / Abrogata dal 1° Aprile 2023 (utile al documento) Dalla Guida sono escluse le manutenzioni dei seguenti impianti: - gli impianti elettrici dei luoghi con pericolo di esplosione; La Guida contiene le indicazioni relative alla manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione allo scopo di favorire il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza previsti dalle Norme CEI e, più in generale, dalla regola dell’arte. Essa può essere utilizzata anche quale riferimento per l’applicazione delle prescrizioni relative alla manutenzione prevista nella documentazione di progetto degli impianti elettrici conformemente alla Guida CEI 0-2. La Guida si propone, anche, come lo strumento che il CEI mette a disposizione di quanti, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, sono chiamati a fare la valutazione dei rischi nelle attività lavorative ed a redigerne il relativo documento tenuto conto di quanto imposto ai datori di lavoro. Norma CEI 11-27:2021 Zona di lavoro sotto tensione (DL) - Spazio, delimitato dalla distanza DL, intorno alle parti attive nel quale non è assicurato il livello di isolamento atto a prevenire il pericolo elettrico. Zona prossima (DV) - Spazio esterno alla zona di lavoro sotto tensione delimitato dalla distanza DV . Zona di lavoro non elettrico (DA9) - Spazio esterno alla zona prossima delimitato dalla distanza DA9. Delimitazione zona di lavoro Fig. Delimitazione della zona di lavoro Il Piano di Manutenzione si articola nei seguenti documenti: ... segue in allegato Certifico Manutenzione impianti elettrici: il Prodotto dedicato completo di tutte le Schede CEI 0-10 Ed. 2.0 2023 [...] segue in allegato Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023 Matrice Revisioni
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