Regolamento (UE) N. 327/2011
Regolamento (UE) n. 327/2011
ID 3340 | 10.12.2005
Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione del 30 marzo 2011 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW.
GU L 90/8 del 6.4.2011
[box-warning]Abrogazione dal 24 luglio 2026
Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione. (GU L 2024/1834 del 4.7.2024). Entrata in vigore: 24.07.2024
Il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III di tale regolamento continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.
Le unità di modelli immessi sul mercato tra il 24 luglio 2024 e il 24 luglio 2026 che soddisfano le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1834 sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (UE) n. 327/2011.[/box-warning]
Regolamento (CE) N. 278/2009
Regolamento (CE) N. 278/2009
Regolamento (CE) N. 278/2009 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni
[box-warning]Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) 2019/1782 a far data dal 14.11.2019[/box-warning]
Regolamento (CE) N. 244/2009
Regolamento (CE) N. 244/2009
Regolamento (CE) N. 244/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico.
(GU L 76, 24.3.2009)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2020
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Aggiornamento:
Il Regolamento (UE) 1428/2015, emendamento della Direttiva Ecodesign approvato dal Comitato Regolatore lo scorso 17 aprile 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 agosto 2015 ed entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).
L’emendamento introduce una serie di modifiche al:
- Regolamento (CE) 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica),
- Regolamento (CE) 245/2009 (requisiti di EcoDesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade)
- Regolamento (UE) 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009.
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2020 [/box-note]
Regolamento (CE) N. 643/2009
Regolamento (CE) N. 643/2009
Regolamento (CE) N. 643/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
(GU L 191 del 23.7.2009)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2019
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2019[/box-note]
Regolamento (CE) N. 640/2009
Regolamento (CE) N. 640/2009
Regolamento (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici.
(GU L 191 del 23.7.2009)
[box-warning]Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) 2019/1781 a far data dal 14.11.2019[/box-warning]
In allegato testo consolidato 2017 con le modifiche degli atti:
Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici Testo rilevante ai fini del SEE
(GU L 2 del 7.1.2014)
Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici Testo rilevante ai fini del SEE
(GU L 2 del 7.1.2014)
Rettifica del regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009 , recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici ( GU L 191 del 23.7.2009 )
(GU L 46 del 19.2.2011)
Breve guida all’identificazione dei carrelli industriali non conformi
Breve guida all’identificazione dei carrelli industriali non conformi
Marcatura macchina, documentazione, Istruzioni
I carrelli industriali immessi per la prima volta sul mercato UE devono essere conformi alla legislazione UE in vigore e soddisfare tutti i requisiti ambientali e di sicurezza validi.
I macchinari che non soddisfano tali requisiti risultano non conformi e non è consentito immetterli sul mercato UE.
Queste linee guida sono state redatte allo scopo di aiutare a distinguere facilmente tra macchinari conformi e non conformi.
Esse contengono i criteri di base che possono essere verificati anche in assenza di conoscenze profonde e informazioni tecniche.
Quindi, questo opuscolo non intende essere esauriente, ma è stato redatto come strumento di “primo avvertimento”.
Tuttavia, se uno o più elementi non sono in linea con i criteri, allora è probabile che siate in presenza di apparecchiature non conformi.
L’importazione nell’UE di carrelli industriali non conformi, così come la vendita e l’utilizzo degli stessi, è un problema serio per l’industria europea dei carrelli industriali. Essa è fonte di concorrenza sleale e compromette la capacità dei fornitori in buona fede di investire nei progetti di R&S.
A sua volta ciò va a minacciare la competitività dell’industria europea dei carrelli industriali e i posti di lavoro da essa offerti.
Con le macchine non conformi, che spesso non sono in linea con le normative ambientali previste dall’UE, esiste una maggiore probabilità che si verifichino incidenti.
Il Gruppo di Prodotto Carrelli Industriali FEM, in qualità di ente riconosciuto che rappresenta e promuove i produttori europei di carrelli industriali nonché tutte le industrie correlate, si rivolge alle autorità responsabili e alle parti interessate affinché collaborino per eliminare dall’UE i carrelli industriali non conformi.
FEM
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Breve guida identificazione carrelli Non Conformi - FEM.pdf FEM |
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Segnalazione di non Conformità piattaforme GoldLift 1470 - HINOWA
Segnalazione di non Conformità piattaforme GoldLift 1470 - HINOWA
Avvisi di mancata corrispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza con richiesta di relativo adeguamento
In relazione ad un procedimento di sorveglianza del mercato relativo a piattaforme di lavoro modello GoldLift 1470 prodotte da HINOWA, a seguito di alcuni incidenti, era stata diffusa la circolare ISPESL dell'11 marzo 2010 che, nel dichiarare non conforme tale piattaforma, invitava i dipartimenti periferici ISPESL e gli organi di vigilanza delle ASL a prestare la massima attenzione nell'esecuzione delle verifiche e ad accertare l'effettiva realizzazione dell'intervento di adeguamento strutturale necessario.
Nel frattempo, tuttavia, la ditta HINOWA aveva già provveduto a richiamare quasi tutte le macchine già commercializzate e ad effettuare i necessari interventi di adeguamento; solo alcuni esemplari sono sfuggiti a questi adeguamenti in quanto sono risultati non reperibili.
Pertanto ISPESL ha predisposto un'altra circolare, allegandovi la lettera dell'HINOWA che precisa quali macchine sono state adeguate e la lista relativa, rimesse in allegato alla presente con la cortese richiesta di diffusione agli organi di vigilanza.
RAPEX Report 48 del 04/12/2015 N.48 A11/0104/15 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 48 del 04/12/2015
N.48 A11/0104/15 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Peluche
Il prodotto “Starbrights Dragon”, Mod. 422091/ 022091, è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Dir. 2009/48/CE Giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.
Il materiale fibroso dell’imbottitura è risultato facilmente accessibile a causa della debolezza di alcune cuciture. Pertanto, potrebbe provocare soffocamento se messo in bocca dai bambini.
In accordo al punto 5.2 della norma tecnica EN 71-1, il peluche contenente materiale fibroso deve essere testato in accordo al punto 8.4.2.2 b).
Il test prevede l’utilizzo di apposite pinze munite di dischi di 19 mm di diametro. Le pinze devono essere posizionate, ad esempio, tra la gamba ed il corpo del peluche ed in modo che siano equidistanti dalle cuciture.
Gradualmente deve essere applicata una forza di 70 ± 2 N per un periodo di 5 s.
A seguito della prova di trazione, è necessario verificare l’inserimento, in una qualsiasi cucitura, di uno stelo di 12 mm di diametro, applicando una forza al massimo di 10 N. Lo stelo non deve entrare per più di 6 mm.
Scaffali e sistemi di scaffalature & Direttiva macchine

Scaffali e sistemi di scaffalature & Direttiva macchine
La posizione di FEM su scaffali e sistemi di scaffalature in relazione all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE:
a. Scaffali statici caricati a mano
b. Scaffali caricati da elevatori
c. Scaffali con unità di carico mossi per gravità
d. Scaffali scorrevoli non motorizzati caricati a mano
e. Scaffali con navetta
f. Scaffali serviti da un trasloelevatore
g. Scaffali scorrevoli motorizzati
FEM
European Federation of Materials Handling
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Storage Equipment Information Bulletin No. 5 - August 2011 FEM.pdf FEM 2011 |
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RAPEX Report 47 del 27/11/2015 N.46 A12/1460/15 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 47 del 27/11/2015
N.47 A12/1460/15 Svezia
Approfondimento tecnico: giocattolo gonfiabile
Il prodotto “Krea Hoppeko”, Mod. 2010, è stato ritirato volontariamente dal mercato perché non conforme al Reg. 850/2004 (Regolamento POP - Persistent Organic Pollutants).
La plastica nera della mucca contiene fino allo 0.5% in peso di paraffine clorurate a catena corta (SCCP). L’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti SCCP è vietato.
Le SCCP sono tossiche per gli organismi acquatici in basse concentrazioni e l’accumulo nell’ambiente può generare dei rischi per la salute umana.
Il Reg. 850/2004 stabilisce che:
Art. 3
1. Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.
ALLEGATO I
1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.
2. L'uso è consentito per quanto concerne:
a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e
b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.
c) Agli articoli di cui al punto 2 sopra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.»
Art. 7, Par. 4, Lett. A
a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell'allegato IV entro il 31 dicembre 2005, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché i valori limiti di concentrazione non saranno indicati in conformità di tale procedura, l'autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;
Allegato IV
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)
Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) = 10 000 mg/kg
È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:
1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:
- formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;
- miniere di sale;
- discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 1903 della decisione 2000/532/CE);
2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e della decisione 2003/33/CE del Consiglio;
3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.
Linee guida applicazione delle norme della serie EN 1090
Linee guida applicazione delle norme della serie EN 1090
Esecuzione delle strutture di acciaio e d’alluminio”Applicazione delle norme
Le norme EN 1090 costituiscono un riferimento di base per la fornitura di componenti per strutture metalliche, dalla loro progettazione alla loro installazione. Attualmente la serie è costruita da 3 Parti.
La Parte 1 (EN 1090-1) definisce i requisiti da applicare per assicurare che i componenti strutturali sono fabbricati in modo sistematico a “regola d’arte”.
La Parte 2 (EN 1090-2) e la Parte 3 (EN 1090-3) stabiliscono i criteri e le modalità operative di dettaglio da applicare nella costruzione di tali componenti rispettivamente in acciaio e in alluminio, a partire dai
materiali, dalla loro lavorazione (taglio, sagomatura foratura, saldatura, ecc.), fino all’installazione.
Le norme della serie EN 1090 hanno carattere volontario, cioè costituiscono le “best practices” cioè le regole di buona prassi e quindi un utile riferimento per chi opera nel campo delle costruzioni metalliche.
La norma EN 1090 parte 1 è “norma armonizzata” per il Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione (CPR) pertanto a partire dal 1 luglio 2014 nei casi previsti si deve applicare l’allegato ZA della norma stessa che individua gli obblighi e di conseguenza possono essere soddisfatti anche i requisiti del Regolamento.
Questo consente la commercializzazione dei prodotti di carpenteria metallica strutturale nel territorio dell’Unione Europea.
Attenzione: le regole per la commercializzazione previste dal Regolamento UE 305/2011 si applicano in tutti i paesi della UE, non solo per gli scambi da un paese all'altro, ma anche agli scambi nei mercati interni.
Rev. 0 - Settembre 2015
CONFORMA
Vedi il Prodotto Certifico sulla EN 1090
RAPEX Report 46 del 20/11/2015 N.46 A12/1456/15 Lituania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 46 del 20/11/2015
N.46 A12/1456/15 Lituania
Approfondimento tecnico: Colla
Il prodotto di marca “OBM - NEWTECH”, Mod. NGT 4835, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme al Reg. 1907/2006 (REACH).
La colla contiene cloroformio (valora misurato: 28,9% in peso). Il cloroformio in quantità elevate può causare irritazione della pelle e può essere dannoso per la salute se inalato o ingerito.
ALLEGATO XVII REG. 1907/2006
RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI
32. Cloroformio
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.
1. L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi:
- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso,
qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.
2. Senza pregiudizio per l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente per uso in impianti industriali»
A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.
Direttiva macchine: I compiti degli Organismi Notificati (RFU)
Direttiva macchine 2006/42/CE: I compiti degli Organismi Notificati
Le Raccomandazioni per l'Uso (RFU) per la Valutazione di Conformità delle macchine da parte degli Organismi Notificati
Le seguenti "Raccomandazioni per l'uso" riflettono la posizione comune degli organismi notificati nel settore delle macchine e sono state approvate dal gruppo di lavoro sulle macchine.
Il loro scopo è quello di aiutare gli organismi notificati nei loro compiti di valutazione della conformità delle macchine, soprattutto per la procedura di certificazione CE, in conformità con i termini della Direttiva Macchine.
Tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione della direttiva dovrebbero essere a conoscenza dell'esistenza di tali informazioni.
Le schede Raccomandazione per l'uso precedute da 00 sono di natura orizzontale, e si applicano a tutti i tipi di macchine di cui all'allegato IV della Direttiva Macchine.
La altre schede Raccomandazione per l'uso sono di natura verticale, e si applicano più specificamente ad una particolare categoria di macchine di cui all'allegato IV.
Ad esempio, le schede precedute da 01 hanno a che fare con macchine per il legno e sono emessi da Gruppo Verticale N °1 del Coordinamento degli Organismi notificati.
Aggiornamento 2014
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vertical-rfu_en.pdf RFU Vertical 2014 |
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horizontal-rfu_en.pdf RFU horizontal 2014 |
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Pump position paper machinery directive 2006/42/EC

Pump position paper machinery Directive 2006/42/EC
CETOP Position Paper on the Implementation of the Machinery Directive 2006/42/EC in the Fluid Power Industry
The CETOP Position Paper serves as a guide and gives an overview of the application of the new machinery directive, which came into effect from Dec. 29th 2009, to parts or components for fluid power applications.
It makes no claim to be complete or to interpret exactly the statutory provisions.
It should not replace a full study of the relevant directives, laws and regulations.
Furthermore, the characteristics of the respective products and their different applications may require individual assessments to be made in certain situations.
The statements within this paper are based on the text of the Directive 2006/42/EC and the first part of the guidelines of the European Commission which were published in December 2009.
The conclusions and standpoints stated within this paper are made by the CETOP Technical Commission and are based upon the knowledge and facts known at the time of printing this paper. Direct quotations from the Machinery Directive are underlined.
Fonte
CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques)
Collegati
[box-note]Pressure equipment paper PED directive 2014/68/EU
Direttiva macchine 2006/42/CE
Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC - Update May 2017[/box-note]
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Pump Position Papers Machinery Directive 2006 42 EC - CETOP.pdf CETOP 2010 |
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Dispositivi medici - Aspetti regolatori e operativi
Dispositivi medici - Aspetti regolatori e operativi
I dispositivi medici, compresi i diagnostici in vitro, contribuiscono sempre di più – anche grazie alle continue innovazioni tecnologiche – ad elevare la qualità delle cure e ad estendere il numero dei soggetti che ne possono usufruire. Anche sul piano regolatorio e degli adempimenti amministrativi vi è stata una rapida evoluzione, che ha reso opportuno procedere ad un significativo aggiornamento di questo volume e alla pubblicazione, a tre anni dalla prima, di una seconda edizione.
Ne risulta un testo aggiornato ed arricchito nei contenuti, ma anche una pubblicazione più gradevole, grazie all'introduzione del colore, di un maggior numero di grafici e tabelle e di due appendici.
Resta fermo l’intento della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della Salute di favorire, anche attraverso questo strumento, la conoscenza e la comunicazione con i soggetti operanti nel settore, ai quali vengono descritti gli obblighi di legge e forniti suggerimenti sulle modalità per ottemperarvi.
Parte I: I DISPOSITIVI MEDICI E I DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI
Capitolo 1 - Il nuovo approccio e le direttive sui dispositivi medici
Capitolo 2 - Requisiti, classificazione e procedure per l’attestazione della conformità
Capitolo 3 - La sperimentazione clinica con i dispositivi medici
Capitolo 4 - La banca dati ed il repertorio dei dispositivi, Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND)
Capitolo 5 - La sorveglianza sui dispositivi medici
Capitolo 6 - La vigilanza sui dispositivi medici
Capitolo 7 - La pubblicità dei dispositivi medici
Capitolo 8 - Le sanzioni in materia di dispositivi medici
Parte II: I DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO
Capitolo 9 - I dispositivi medico-diagnostici in vitro. Introduzione
Capitolo 10 - Requisiti, classificazione e procedure per l’attestazione della conformità
Capitolo 11 - La valutazione delle prestazioni
Capitolo 12 - Registrazione dei fabbricanti, banca dati, Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND)
Capitolo 13 - La sorveglianza sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
Capitolo 14 - La vigilanza sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
Capitolo 15 - La pubblicità dei dispositivi medico-diagnostici in vitro
Capitolo 16 - Le sanzioni in materia di dispositivi medico-diagnostici in vitro
APPENDICE ALLA II EDIZIONE
Gruppi di lavoro comunitari
Documenti europei (MEDDEV e documenti interpretativi della Commissione)
Ministero della Salute
Ed. II 2010
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Dispositivi medici - Aspetti regolatori e operativi.pdf Ministero Salute 2010 |
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RAPEX Report 43 del 30/10/2015 N.3 A12/1298/15 Slovenia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 43 del 30/10/2015
N.3 A12/1298/15 Slovenia
Approfondimento tecnico: Telefono cellulare giocattolo
Il prodotto è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva Giocattoli 2009/48/CE ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.
Il livello del suono è troppo alto e può causare danni all’udito.
In accordo alla norma tecnica EN 71-1, il livello di pressione sonora di emissione ponderata A (LpA), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, deve essere:
- inferiore a 60 dB per i giocattoli di categoria 1;
- inferiore a 65 dB per giocattoli di categoria 2;
- inferiore a 70 dB per giocattoli di categoria 3.
Inoltre, il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderata C (LpCpeak), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, non deve superare i 110 dB.
I giocattoli sono divisi, secondo la norma tecnica EN 71-1, in 3 categorie in base al tipo di esposizione al suono.
Categoria di esposizione 1
- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo superiori ai 30 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente superiori ai 30 s;
- giocattoli che usano cuffie o auricolari;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per più di 1/3 del tempo di gioco.
Categoria di esposizione 2
- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s, dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s;
- sonagli e giocattoli da premere;
- giocattoli a fiato che sono imitazione di strumenti musicali;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/3 del tempo di gioco, ma per più di 1/10.
Categoria di esposizione 3
- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 5 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che per produrre il suono richiedono un notevole sforzo fisico;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 5 s;
- giocattoli a fiato, come i fischietti;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/10 del tempo di gioco.
Direttiva macchine: attrezzature sollevamento di persone - Documento ufficiale
Direttiva macchine:
attrezzature intercambiabili / macchine sollevamento materiali
utilizzate per il sollevamento di persone
Documento Ufficiale
Attrezzature intercambiabili per il sollevamento di persone e attrezzature impiegate con macchine progettate per il sollevamento di materiali ma utilizzate per sollevare persone.
Questo documento distingue due categorie di attrezzature:
1) attrezzature intercambiabili assemblate con macchine per il sollevamento di persone:
2) macchine ed attrezzature utilizzate allo scopo di sollevare persone con macchinari progettati per il sollevamento di materiali:
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Equipment used for lifting person MD.pdf Documento Ufficiale Commissione |
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Vademecum CE: Progettazione e soluzioni tecniche di sicurezza

Vademecum CE M2
Progettazione e soluzioni tecniche di sicurezza
Manuale divulgativo sulla corretta progettazione e costruzione delle macchine della M2 S.p.A. in accordo con la Direttiva Macchine 98/37/CE e Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme tecniche armonizzate applicabili.
Illustrazioni ed esempi costruttivi delle parti di macchine inerenti gli aspetti di sicurezza.
Il Manuale è stato redatto sul modello del Prodotto tecnico Certifico Vademecum CE.
Elaborato Certifico S.r.l. per M2 S.p.A.
www.mdue.it
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Anno: 2007
Certifico Vademecum CE
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VademecumCE-M2.pdf Certifico Srl - 2007 |
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Regolamento (CE) N. 641/2009
Regolamento (CE) N. 641/2009
REGOLAMENTO (CE) N. 641/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti.
Regolamento (CE) N. 245/2009
Regolamento (CE) N. 245/2009
Regolamento (CE) N. 245/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 76 24.3.2009)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2020
______
Aggiornamento:
Il Regolamento (UE) 1428/2015, emendamento della Direttiva Ecodesign approvato dal Comitato Regolatore lo scorso 17 aprile 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 agosto 2015 ed entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).
L’emendamento introduce una serie di modifiche al:
- Regolamento (CE) 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica),
- Regolamento (CE) 245/2009 (requisiti di EcoDesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade)
- Regolamento (UE) 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009.
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2020 [/box-note]
Regolamento (CE) N.107/2009
Regolamento (CE) N. 107/2009
ID 3335 | 10.12.2015
Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici
(GU L 36/8 del 5.2.2009)
[box-warning]Il regolamento (CE) n. 107/2009 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025 dal Regolamento (UE) 2023/826 (GU L 103/29 del 18.4.2023)[/box-warning]
In allegato Testo consolidato al 09.01.2017 con le modifiche di cui al Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L346/51 del 20.12.2016).
Regolamento (CE) N. 642/2009
Regolamento (CE) N. 642/2009
Regolamento (CE) N. 642/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori.
(GU L 191 del 23.7.2009)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2021
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2021[/box-note]
Regolamento (UE) N. 666/2013
Regolamento (UE) N. 666/2013
Regolamento (UE) N. 666/2013 della Commissione dell'8 luglio 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere.
GU L 192/24 del 13.7.2013
Correlati
Segnalazione di non Conformità tornio MENTI 250 a controllo numerico - Costruttore MENTI s.r.l.
Segnalazione di non Conformità Tornio Menti 250 - Costruttore Menti Srl
Avvisi di mancata corrispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza con richiesta di relativo adeguamento
Non conformità alla Direttiva 98/37/CE della macchina: tornio MENTI 250 a controllo numerico - Costruttore MENTI s.r.l.. Nell'ambito dell'attività di controllo dei requisiti essenziali di sicurezza in relazione a quanto emerso dagli accertamenti dell'ISPESL il Ministero per lo Sviluppo Economico ha chiesto alla ditta di mettere in atto azioni correttive per la messa in conformità delle macchine difettose.
La ditta però è stata dichiarata fallita con sentenza 125/04 del 29/10/2004 dal Tribunale di Vicenza. Considerata la necessità prioritaria di tutelare la sicurezza delle macchine e del loro impiego si trasmette l'elenco delle macchine immesse sul mercato al fine del controllo dell'avvenuto adeguamento
Guide to Understanding the Specific Requirements of the Construction Products Regulation
Guide to Understanding the Specific Requirements of the Construction Products Regulation
Updated November 2015
The Guide aims at providing its users with a simple explanation of the obligations of all economic operators with relation to Regulation 305/2011 on construction products. The updated guide includes the recent changes to the CPR so as to help Orgalime industries to meet the requirements detailed in the Regulation.
The guide has been structured in a way that readers easily comprehend the Regulation’s main content and their own obligations/requirements in a progressive manner:
1. The guide provides the user with an introduction to the background of this Regulation.
2. The guide explains the recent publications by the European Commission and how these now effect the ways in which all economic operators can meet the requirements of the Regulation.
3. The guide highlights the new tools made available by the European Commission and how these may be utilised.
4. The guide includes new practical examples which further convey the way in which to correctly interpret the CPR.
Orgalime
November 2015
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A Practical Guide to Understanding the Specific Requirements of CPR.pdf Orgalime 2015 |
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Guida rapida per gru a torre non conformi
Guida rapida per gru a torre non conformi
Questa gru a torre rispetta le norme europee?
Il CECE, in qualità di organizzazione riconosciuta che rappresenta e promuove i produttori di macchinari da costruzione e i settori collegati richiama l’attenzione di tutte le autorità e centri di interesse a collaborare per eliminare i macchinari da costruzione non conformi dall’UE.
Queste linee guida permettono di distinguere facilmente tra macchinari conformi e non conformi.
Esse descrivono solo quei criteri essenziali che possono essere verificati anche senza possedere conoscenze e informazioni tecniche approfondite. pertanto, questo documento non vuole essere esaustivo ma è strutturato in modo da rappresentare uno strumento di “primo avvertimento”. Comunque, se uno o più elementi non sono in linea con i criteri è molto probabile che l’apparecchiatura in questione non sia conforme.
Elementi più comuni di non-conformità alle norme europee:
- Marcatura
- Documenti
- Combinazione di componenti
- Rumorosità
- Componenti aggiuntivi di sicurezza
- Avvertenze/etichette
- Istruzioni
Fonte: CECE 2011
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Non Conformita' gru a torre CECE.pdf CECE |
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Direttiva PED 2014/68/UE: lo schema di Decreto Legislativo di attuazione
Direttiva PED 2014/68/UE: lo schema di Decreto Legislativo di attuazione
Allegata la Relazione illustrativa, tabella di concordanza, relazione tecnica, ATN, AIR
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
Il Decreto legislativo di prossima uscita, aggiornerà la disciplina vigente a livello europeo, per la commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard di sicurezza.
Il Decreto riguarderà le attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar e gli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale (apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata).
Consiglio Ministri 13 Novembre 2015
In allegato lo Schema di Decreto e Relazione illustrativa
Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 di attuazione
Aggiornamento articolo: il Decreto Pubblicato:
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
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Relazione illustrativa tabella di concordanza relazione tecnica ATN AIR.pdf Nuova direttiva PED 2014/68/UE |
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Schema decreto legislativo attuazione della nuova direttiva 2014 68 UE PED.pdf Nuova direttiva PED 2014/68/UE |
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Decisione di esecuzione (UE) 2015/2182
Macchina per la spiumatura di volatili: Non conformità CE
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2182 della Commissione del 24 novembre 2015 concernente una misura adottata dalla Germania a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di vietare l'immissione sul mercato di un tipo di macchina per la spiumatura di volatili.
Foto Archivio
Analysis of the implementation of the Construction Products Regulation
Analysis of the implementation of the Construction Products Regulation
Studies on regulations for the European construction sector
The Construction Products Regulation (EU No 305/2011; hereafter the CPR) entered into full force on the 1 July 20131 and, in so doing, replaced the Construction Products Directive (89/106/EEC; hereafter the CPD). The main objective of the CPR - compared with the CPD - was to facilitate the consolidation of the Internal Market for construction products through, inter alia, simplification, clarification and increasing the credibility of the legislative framework for construction products.
Although the CPR has only recently been implemented, technical, economic and societal developments over recent years mean that it is essential to assess the extent to which the CPR has met (or is likely to meet) its main objectives, based on the first experiences of its implementation.
There is also a need to identify, based on a thorough and objective review across all Member States (MS) and parts of the construction sector, whether further actions still need to be taken to ensure the consolidation of the Internal Market for construction products. Risk & Policy Analysts Ltd (RPA), with support from its partner (EPRD), and selected experts has been contracted by DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) of the European Commission (EC) to undertake this analysis of the implementation of the CPR.
It is foreseen that the findings of this study will feed into the reporting obligation for the Commission on the implementation of the CPR, as set out in its Article 67(2).
This Executive Summary summarises the key findings of the study.
European Commission / RPA
Sistemi di filtrazione cabine macchine e filtri in Direttiva macchine Allegato V
Sistemi di filtrazione e filtri in Direttiva macchine Allegato V
La direttiva 2006/42/CE Allegato V
Sistemi di filtrazione e filtri per sistemi di filtrazione destinati ad essere integrati in cabine di macchinari
L'allegato V fornisce un elenco indicativo di 17 componenti di sicurezza, prodotti immessi sul mercato separatamente, e che rientrano nella definizione di "componente di sicurezza" di cui all'articolo 2(c), della direttiva macchine:
L'elenco di cui all'allegato non è esclusivo e altri prodotti possono ritenersi conformi alla definizione di cui all'articolo 2(c) e quindi da considerarsi come "componenti di sicurezza" soggetti alla Direttiva Macchine.
Sono "Componenti di sicurezza":
- sistemi di filtrazione, destinati ad essere integrati in cabine di macchinari, al fine di proteggere gli operatori o altre persone contro materie e sostanze pericolose;
- filtri per questi sistemi di filtrazione.
WG-2015,15,
approvato dal gruppo di lavoro Macchine maggio 2015
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
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Sistemi di filtrazione Allegato V MD 2006 42 CE.pdf EC 2015 |
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La nuova norma sui ripari ISO 14120: Testo requisiti

La nuova norma sui ripari ISO 14120
ISO/DIS 14120 DRAFT Gen 2014
Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards
Testo dei requisiti
ISO/TC 199 Secretariat: DIN
Voting begins on: 2013-08-22
Voting terminates on: 2014-01-22
Elaborato Certifico S.r.l. 2015 - Controllare su norma in vigore
http://www.certifico.com/it/liberatoria-file-cem
La norma completa in EN/DE è acquistabile al sito:
http://www.beuth.de/en/draft-standard/iso-dis-14120/193015644
In allegato all'articolo i requisiti dell'ISO/DIS 14120 allo stato di Draft 2014 (immagini assenti)
Download File CEM importabile Certifico Macchine 4
Download File CEM importabile Certifico Macchine 4 nuovo sito cem4.eu
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ISO DIS 14120 Draft 2014.PDF Testo requisiti (no immagini) |
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RAPEX Report 44 del 06/11/2015 N.43 A12/1368/15 Spagna

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 44 del 06/11/2015
N.43 A12/1368/15 Spagna
Approfondimento tecnico: Liquido per sigarette elettroniche
Il prodotto “kiln tabacco” della SUPREM-E, prodotto in Italia, è stato sottoposto alla procedura di ritiro obbligatorio dal mercato perché non conforme alla Direttiva 1999/45/CE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
Il prodotto non contiene un’etichetta di sicurezza adeguata, recante le indicazioni relative ai rischi ed ai consigli per l’uso corretto e sicuro, come viene richiesto per le miscele tossiche.
L’utente non dispone, quindi, delle informazioni necessarie sui pericoli cui si espone quando il prodotto viene a contatto con la pelle o viene ingerito.
L’art. 10 della Dir. 1999/45/CE tratta degli obblighi relativi all’etichettatura:
1.1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che:
a) i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possano essere immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui alle parti A e B dell'allegato V;
b) i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 3, quali definiti alle parti B e C dell'allegato V, possano essere immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura dell'imballaggio risponde alle condizioni dei paragrafi 2.1 e 2.2 qui di seguito e alle disposizioni particolari di cui alle parti B e C dell'allegato V; 1.2. per quanto riguarda i prodotti fitosanitari oggetto della direttiva 91/414/CEE, l'etichetta è conforme alle condizioni di etichettatura di cui alla presente direttiva e reca inoltre la seguente dicitura:
«Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.»
Tale etichettatura lascia impregiudicate le informazioni richieste a norma dell'articolo 16 e dell'allegato V della direttiva 91/414/CEE.
2. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile:
2.1. designazione o nome commerciale del preparato;
2.2. nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità, che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;
2.3. il nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel preparato, secondo le seguenti modalità:
2.3.1. per i preparati classificati T+, T, Xn, in base all'articolo 6, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze T+, T, Xn presenti in concentrazione pari o superiore al loro limite rispettivo più basso (limite Xn) fissato per ciascuna di esse all'allegato I della direttiva 67/548/CEE o, in mancanza, alla parte B dell'allegato II della presente direttiva;
2.3.2. per i preparati classificati C, in base all'articolo 6, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze C presenti in concentrazione pari o superiore al limite più basso (limite Xi), fissato all'allegato I della direttiva 67/548/CEE o, in mancanza, alla parte B dell'allegato II della presente direttiva;
2.3.3. Il nome delle sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o più delle seguenti categorie di pericoli:
- cancerogeno categoria 1, 2 o 3,
- mutageno categoria 1, 2 o 3,
- tossico per il ciclo riproduttivo categoria 1, 2 o 3,
- molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non letali dopo un'unica esposizione,
- tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata,
- sensibilizzante,
deve figurare sull'etichetta.
Il nome chimico deve corrispondere ad una delle denominazioni di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE o ad una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale qualora la corrispondente denominazione non figuri ancora in tale allegato.
2.3.4. A seguito delle disposizioni sopraindicate, non deve figurare sull'etichetta il nome di qualsiasi sostanze che abbia portato a classificare il preparato in una o più delle categorie di pericolo seguenti:
- esplosivo,
- comburente,
- estremamente infiammabile,
- facilmente infiammabile,
- infiammabile,
- irritante,
- pericoloso per l'ambiente,
tranne se la sostanza sia già menzionata in base ai punti 2.3.1, 2.3.2 o 2.3.3.
2.3.5. In linea generale, un massimo di quattro nomi chimici è sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente responsabili di pericoli rilevanti per la salute che hanno portato alla classificazione e alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio. In certi casi possono risultare necessari più di quattro nomi chimici.
2.4. Simboli e indicazioni di pericolo
I simboli di pericolo se previsti dalla presente direttiva, e le indicazioni dei pericoli che presenta il preparato, devono essere conformi alle indicazioni degli allegati II e VI della direttiva 67/548/CEE e sono apposti in base ai risultati della valutazione dei pericoli effettuata a norma degli allegati I, II e III della presente direttiva.
Qualora su un preparato si debba apporre più di un simbolo di pericolo l'obbligo di apporre il simbolo:
- T rende facoltativi i simboli C e X, salvo se sia altrimenti previsto nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;
- C rende facoltativo il simbolo X;
- E rende facoltativi i simboli F e O;
- Xn rende facoltativo il simbolo Xi.
I simboli devono essere stampati in nero su fondo giallo-arancio.
2.5. Frasi di rischio (frasi R)
Le indicazioni concernenti i rischi specifici (frasi R) devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato III e alle disposizioni dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e sono attribuite in base ai risultati della valutazione dei pericoli di cui agli allegati I, II e III della presente direttiva.
In generale, non è necessario menzionare più di sei frasi R per descrivere i rischi; a tal fine le frasi combinate enumerate nell'allegato III della direttiva 67/548/ CEE sono considerate frasi uniche. Tuttavia, se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di pericolo, tali frasi tipo devono coprire l'insieme dei pericoli principali presentati dal preparato. In alcuni casi però possono essere necessarie più di sei frasi R.
Le frasi-tipo «estremamente infiammabile» o «facilmente infiammabile» possono essere omesse se riprendono un'indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del punto 2.4.
2.6. Consigli di prudenza (frasi S)
Le indicazioni concernenti i consigli di prudenza (frasi S) devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'allegato IV e alle disposizioni dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e sono attribuite in base ai risultati della valutazione dei pericoli effettuata a norma degli allegati I, II e III della presente direttiva.
In generale, non è necessario formulare più di sei frasi S per descrivere i consigli di prudenza più opportuni; a tal fine le frasi combinate enumerate nell'allegato IV della direttiva 67/548/CEE sono considerate frasi uniche. In alcuni casi però possono essere necessarie più di sei frasi S.
L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso.
2.7. Quantitativo nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto nel caso dei preparati offerti o venduti al pubblico.
3. Per taluni preparati classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 7, in deroga all'articolo 10, punti 2.4, 2.5 e
2.6 del presente articolo possono essere previste esenzioni a talune disposizioni di etichettatura ambientale o a disposizioni particolari di etichettatura ambientale secondo le procedure di cui all'articolo 20, allorché può essere dimostrata che vi sia una riduzione dell'impatto ambientale. Tali esenzioni o disposizioni particolari sono definite ed indicate nella parte A o B dell'allegato V.
4. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
- per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti, o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non è necessario indicare le frasi R o S;
- per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è necessario indicare le frasi R, ma non sarà necessario indicare le frasi S.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva 91/414/CE, sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati dalla presente direttiva non possono figurare indicazioni come «non tossico», «non nocivo» e «non inquinante», «ecologico» o qualsiasi altra indicazione diretta a indicare il carattere non pericoloso o che possa portare come conseguenza a sottovalutare i pericoli inerenti a tali preparati.
Regolamento (UE) n. 1025/2012
Regolamento (UE) n. 1025/2012 / Consolidato Dicembre 2024
ID 2012 | 07.04.2025
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 316/12 del 14.11.2012)
[panel]Aggiornamento 07.04.2025
Pubblicato nella GU L 135/1 del 23.5.2023 il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio. Entrata in vigore: 12.05.2023 Applicazione dal 13.12.2024[/panel]
[panel]Aggiornamento 12.07.2023
Pubblicato nella GU L 323/1 del 19.12.2022 il Regolamento (UE) 2022/2480 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea. Entrata in vigore: 08.01.2023. Applicazione: 09.07.2023[/panel]
[panel]Aggiornamento 18.01.2018
Il Regolamento è stato adottato nelle disposizioni della normativa nazionale con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 (GU n. 14 del 18 gennaio 2018) che ha modificato la Legge 21 Giugno 1986 (GU n. 151 del 2 luglio 1986)[/panel]
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L’importanza del Regolamento dell’Unione Europea n. 1025/2012
A costituire la piattaforma legale della normazione tecnica è il Regolamento dell’Unione Europea n. 1025/2012 del 25 ottobre 2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, secondo il quale “le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel mercato interno, ad esempio grazie all'uso di norme armonizzate nella presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato”.
Una norma armonizzata è adottata sulla base di una richiesta avanzata dalla Commissione europea ai fini dell'applicazione della legislazione dell’Unione sull'armonizzazione del mercato unico.
I riferimenti presenti nel Testo unico per la sicurezza.
Alla “norma tecnica”, ancora, fa riferimento lo stesso Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs. 81/2008), dove viene definitiva come “specifica tecnica” che deve essere stata “approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione”, ed è qualificata come una fonte “la cui osservanza non sia obbligatoria”.
Sono diversi i livelli di emissione delle norme volontarie:
- quello internazionale: (ISO, International organization for standardization, IEC, l’International electrotechnical commission, per il settore elettrotecnico; Itu, l’International telecommunications union, per il settore delle telecomunicazioni);
- quello europeo (CEN, Comitato europeo di normazione; Cenelec, Comitato europeo di normazione elettrotecnica; ETSI, Istituto europeo per le norme di telecomunicazione);
- quello nazionale (UNI, Ente italiano di normazione; CEI, Comitato elettrotecnico italiano).
[box-note]Modifiche:
- M1 Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
- M2 Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
- M3 Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
- M4 Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
- M5 Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
- M6 Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
- M7 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015
- M8 Regolamento (UE) 2022/2480 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022
- M9 Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023[/box-note]
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017
Legge 21 giugno 1986 n. 317
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro[/box-note]
Macchine per l’applicazione di pesticidi: il 1° Elenco di norme armonizzate d'interesse
Macchine per l’applicazione di pesticidi: il 1° Elenco di norme armonizzate d'interesse Giugno 2015
ID 1651 | 31.10.2015 / Documento allegato
Importanti obblighi, tra cui:
- analisi del rischio per la salute umana e l’ambiente
- ispezioni attrezzature in uso ad intervalli periodici
- formazione utilizzatori professionali
Con la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 è istituito un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, anche le macchine utilizzate per l’applicazione entrano nell’ambito degli obblighi (Direttiva macchine specifica 2009/127/CE).
Le Macchine per l'applicazione di Pesticidi sono regolamentate dalla Direttiva 2009/127/CE (Direttiva Macchine pesticidi) che modifica la Direttiva macchine 2006/42/CE ed è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 124 del 22 Giugno 2012.
La direttiva macchine 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, contempla, disposizioni sull’immissione sul mercato di attrezzature per l’applicazione dei pesticidi che devono garantire il rispetto di requisiti ambientali al fine di minimizzare l’impatto negativo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente dovuto all’impiego di tali attrezzature, la direttiva specifica emanata in merito è, appunto, la Direttiva 2009/127/CE (Direttiva Macchine pesticidi).
La Direttiva 2009/128/CE (Utilizzo sostenibile pesticidi) è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 14 Agosto 2012 n. 150.
[box-note]Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi». (GU n. 35 del 12.02.2014)[/box-note]
[box-note]Decreto Legislativo 14 Agosto 2012 n. 150
...
Art. 12. Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari
1. Le attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.
2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.
L’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.
Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.
3. Il Piano stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo di cui al comma 1, nonché i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell’attività svolta dagli stessi.
Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed organizzano, secondo i propri ordinamenti, nel rispetto delle modalità stabilite al comma 3, sistemi di controllo e di verifica per garantire l’esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri.
5. In deroga al comma 2, ed a seguito di un’analisi del rischio per la salute umana e l’ambiente relativa all'impiego delle attrezzature, il Piano può stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di attrezzature specifici che elencate nel Piano stesso, come le attrezzature portatili o gli irroratori a spalla e ulteriori attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato.
Non possono essere considerate di uso molto limitato:
a) le attrezzature per l’irrorazione montate su treni o aeromobili;
b) le irroratrici a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina.
6. Il Piano può stabilire l’esonero dall’obbligo del controllo di cui al comma 1 per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla, prevedendo una specifica attività di informazione degli utilizzatori professionali sulla necessità di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all'impiego di tali attrezzature.
7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell’efficienza.
8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.
9. I certificati rilasciati negli altri Stati membri sono automaticamente riconosciuti, a condizione che rispettino quanto previsto al comma 1.[/box-note]
Riepilogo legislazione:
Direttiva macchine Pesticidi: Direttiva 2009/127/CE
Attuazione Direttiva macchine Pesticidi: Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124
Utilizzo sostenibile pesticidi: Direttiva 2009/128/CE
Attuazione Utilizzo sostenibile pesticidi: Decreto Legislativo 14 Agosto 2012 n. 150
Piano azione nazionale uso sostenibile prodotti fitosanitari: Decreto 22 gennaio 2014
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segue in allegato
Collegati
[box-note]Norme armonizzate Pesticidi Giugno 2015
Decreto 22 gennaio 2014
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
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Macchine pesticidi - 1° Elenco di norme armonizzate d'interesse Giugno 2015 Rev. 00 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2022 |
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EN 13241 Porte e cancelli industriali: Non soddisfa i RESS della Direttiva macchine - Decisione (UE) 2015/1301
La norma EN 13241-1 relativa Porte e cancelli industriali non soddisfa taluni RESS della Direttiva macchine 2006/42/CE
[alert]Update 21.09.2017
Pubblicata la norma UNI EN 12453:2017 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti e metodi di prova
che ha sostituito la UNI EN 12453:2000 e la UNI EN 12445:2000.[/alert]
Tenuto conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 13241:2003+A1:2011 si è in attesa di una revisione adeguata di tale norma.
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1301 della Commissione del 20 luglio 2015 sulla pubblicazione con limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del riferimento della norma EN 13241-1:2003+A1:2011 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da garage a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
EN 12635:2002+A1:2008 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Installazione ed utilizzo
EN 13241-1:2003+A1:2011 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - P. 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo
Nel novembre del 2012 il Regno Unito ha aggiornato la sua precedente obiezione formale, sollevata nel dicembre 2010, per quanto riguarda la norma EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Installazione ed utilizzo» aggiungendo la norma EN 13241-1:2003+A1:2011 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo», di cui il Comitato europeo di normazione (CEN) ha proposto l'armonizzazione in applicazione della direttiva 2006/42/CE e il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 18 novembre 2011.
Nell'obiezione formale si contesta il mancato rispetto, nella norma di riferimento EN 12453:2000 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti», di cui ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, punti:
- 4.2.2 Forza per l'azionamento manuale;
- 4.2.6 Protezione contro i rischi di taglio;
- 4.3.2 Protezione contro schiacciamento, cesoiamento e trascinamento;
- 4.3.3 Forze di funzionamento;
- 4.3.4 Sicurezza elettrica;
- 4.3.6 Requisiti alternativi.
ed EN 12445:2000 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Metodi di prova», di cui ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, punto:
- 4.3.3 Forze di funzionamento.
Dopo aver esaminato la norma EN 13241-1:2003+A1:2011 insieme ai rappresentanti del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, di cui ai punti dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, attribuiti alle norme di riferimento EN 12453:2000 ed EN 12445:2000:
- 1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili;
- 1.4.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
Collegati
[box-note]UNI EN 13241:2016 la nuova norma sui cancelli
Il Prodotto Fascicolo Tecnico cancelli motorizzati
Direttiva macchine 2006/42/CE
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Dichiarazione di Prestazione DoP - Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
EN 13241 Porte e cancelli industriali: Non soddisfa i RESS della Direttiva macchine - Decisione (UE) 2015/1301[/box-note][/box-note]
Decisione Delegata (UE) 2015/1936
Decisione Delegata (UE) 2015/1936 della Commissione dell'8 luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
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