Regolamento (UE) N. 1016/2010
Regolamento (UE) N. 1016/2010
Regolamento (UE) N. 1016/2010 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico.
(GU L 293/31 11.11.2010)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2022
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2022 [/box-note]
Regolamento (UE) N. 206/2012
Regolamento (UE) 2015/1189
Regolamento (UE) 2015/1185
Regolamento (UE) 2015/1185
Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.
(GU L 193 del 21.7.2015)
_______
Articolo 8 (Disposizioni transitorie)
Fino al 1° gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto
_______
Modificato da:
M1 - Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 51 20.12.2016)
Rettificato da:
Rettifica del regolamento (UE) 2015/1185 | 16.06.2022
Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP
Regolamento (UE) 2016/2282[/box-note]
Regolamento (UE) N. 1253/2014
Regolamento (UE) N. 1253/2014
Regolamento (UE) N. 1253/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2014 recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione.
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 25 novembre 2014
...
Rettifiche:
Rettifica regolamento (UE) n. 1253/2014
Collegati:
[box-note]Direttiva 2009/125/CE[/box-note]
Regolamento (UE) n. 548/2014
Regolamento (UE) n. 548/2014
Regolamento (UE) N. 548/2014 della Commissione del 21 maggio 2014 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi.
(GU L 152 del 22.5.2014)
Modificato da:
- M1 Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 51 20.12.2016)
- M2 Regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione del 1o ottobre 2019 (GU L 272 107 25.10.2019)
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1783
Direttiva 2009/125/CE - ERP[/box-note]
Regolamento (UE) N. 1015/2010
Regolamento (UE) N. 1015/2010
Regolamento (UE) N. 1015/2010 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico.
(GU L 293 11/11/2010)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2023
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2023[/box-note]
Regolamento (UE) N. 327/2011
Regolamento (UE) n. 327/2011
ID 3340 | 10.12.2005
Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione del 30 marzo 2011 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW.
GU L 90/8 del 6.4.2011
[box-warning]Abrogazione dal 24 luglio 2026
Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione. (GU L 2024/1834 del 4.7.2024). Entrata in vigore: 24.07.2024
Il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III di tale regolamento continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.
Le unità di modelli immessi sul mercato tra il 24 luglio 2024 e il 24 luglio 2026 che soddisfano le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1834 sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (UE) n. 327/2011.[/box-warning]
Regolamento (CE) N. 278/2009
Regolamento (CE) N. 278/2009
Regolamento (CE) N. 278/2009 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni
[box-warning]Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) 2019/1782 a far data dal 14.11.2019[/box-warning]
Regolamento (CE) N. 244/2009
Regolamento (CE) N. 244/2009
Regolamento (CE) N. 244/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico.
(GU L 76, 24.3.2009)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2020
_____
Aggiornamento:
Il Regolamento (UE) 1428/2015, emendamento della Direttiva Ecodesign approvato dal Comitato Regolatore lo scorso 17 aprile 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 agosto 2015 ed entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).
L’emendamento introduce una serie di modifiche al:
- Regolamento (CE) 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica),
- Regolamento (CE) 245/2009 (requisiti di EcoDesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade)
- Regolamento (UE) 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009.
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2020 [/box-note]
Regolamento (CE) N. 643/2009
Regolamento (CE) N. 643/2009
Regolamento (CE) N. 643/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
(GU L 191 del 23.7.2009)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2019
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2019[/box-note]
Regolamento (CE) N. 640/2009
Regolamento (CE) N. 640/2009
Regolamento (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici.
(GU L 191 del 23.7.2009)
[box-warning]Regolamento abrogato dal Regolamento (UE) 2019/1781 a far data dal 14.11.2019[/box-warning]
In allegato testo consolidato 2017 con le modifiche degli atti:
Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici Testo rilevante ai fini del SEE
(GU L 2 del 7.1.2014)
Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici Testo rilevante ai fini del SEE
(GU L 2 del 7.1.2014)
Rettifica del regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009 , recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici ( GU L 191 del 23.7.2009 )
(GU L 46 del 19.2.2011)
Breve guida all’identificazione dei carrelli industriali non conformi
Breve guida all’identificazione dei carrelli industriali non conformi
Marcatura macchina, documentazione, Istruzioni
I carrelli industriali immessi per la prima volta sul mercato UE devono essere conformi alla legislazione UE in vigore e soddisfare tutti i requisiti ambientali e di sicurezza validi.
I macchinari che non soddisfano tali requisiti risultano non conformi e non è consentito immetterli sul mercato UE.
Queste linee guida sono state redatte allo scopo di aiutare a distinguere facilmente tra macchinari conformi e non conformi.
Esse contengono i criteri di base che possono essere verificati anche in assenza di conoscenze profonde e informazioni tecniche.
Quindi, questo opuscolo non intende essere esauriente, ma è stato redatto come strumento di “primo avvertimento”.
Tuttavia, se uno o più elementi non sono in linea con i criteri, allora è probabile che siate in presenza di apparecchiature non conformi.
L’importazione nell’UE di carrelli industriali non conformi, così come la vendita e l’utilizzo degli stessi, è un problema serio per l’industria europea dei carrelli industriali. Essa è fonte di concorrenza sleale e compromette la capacità dei fornitori in buona fede di investire nei progetti di R&S.
A sua volta ciò va a minacciare la competitività dell’industria europea dei carrelli industriali e i posti di lavoro da essa offerti.
Con le macchine non conformi, che spesso non sono in linea con le normative ambientali previste dall’UE, esiste una maggiore probabilità che si verifichino incidenti.
Il Gruppo di Prodotto Carrelli Industriali FEM, in qualità di ente riconosciuto che rappresenta e promuove i produttori europei di carrelli industriali nonché tutte le industrie correlate, si rivolge alle autorità responsabili e alle parti interessate affinché collaborino per eliminare dall’UE i carrelli industriali non conformi.
FEM
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Breve guida identificazione carrelli Non Conformi - FEM.pdf FEM |
335 kB | 133 |
Segnalazione di non Conformità piattaforme GoldLift 1470 - HINOWA
Segnalazione di non Conformità piattaforme GoldLift 1470 - HINOWA
Avvisi di mancata corrispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza con richiesta di relativo adeguamento
In relazione ad un procedimento di sorveglianza del mercato relativo a piattaforme di lavoro modello GoldLift 1470 prodotte da HINOWA, a seguito di alcuni incidenti, era stata diffusa la circolare ISPESL dell'11 marzo 2010 che, nel dichiarare non conforme tale piattaforma, invitava i dipartimenti periferici ISPESL e gli organi di vigilanza delle ASL a prestare la massima attenzione nell'esecuzione delle verifiche e ad accertare l'effettiva realizzazione dell'intervento di adeguamento strutturale necessario.
Nel frattempo, tuttavia, la ditta HINOWA aveva già provveduto a richiamare quasi tutte le macchine già commercializzate e ad effettuare i necessari interventi di adeguamento; solo alcuni esemplari sono sfuggiti a questi adeguamenti in quanto sono risultati non reperibili.
Pertanto ISPESL ha predisposto un'altra circolare, allegandovi la lettera dell'HINOWA che precisa quali macchine sono state adeguate e la lista relativa, rimesse in allegato alla presente con la cortese richiesta di diffusione agli organi di vigilanza.
RAPEX Report 48 del 04/12/2015 N.48 A11/0104/15 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 48 del 04/12/2015
N.48 A11/0104/15 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Peluche
Il prodotto “Starbrights Dragon”, Mod. 422091/ 022091, è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Dir. 2009/48/CE Giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.
Il materiale fibroso dell’imbottitura è risultato facilmente accessibile a causa della debolezza di alcune cuciture. Pertanto, potrebbe provocare soffocamento se messo in bocca dai bambini.
In accordo al punto 5.2 della norma tecnica EN 71-1, il peluche contenente materiale fibroso deve essere testato in accordo al punto 8.4.2.2 b).
Il test prevede l’utilizzo di apposite pinze munite di dischi di 19 mm di diametro. Le pinze devono essere posizionate, ad esempio, tra la gamba ed il corpo del peluche ed in modo che siano equidistanti dalle cuciture.
Gradualmente deve essere applicata una forza di 70 ± 2 N per un periodo di 5 s.
A seguito della prova di trazione, è necessario verificare l’inserimento, in una qualsiasi cucitura, di uno stelo di 12 mm di diametro, applicando una forza al massimo di 10 N. Lo stelo non deve entrare per più di 6 mm.
Scaffali e sistemi di scaffalature & Direttiva macchine

Scaffali e sistemi di scaffalature & Direttiva macchine
La posizione di FEM su scaffali e sistemi di scaffalature in relazione all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE:
a. Scaffali statici caricati a mano
b. Scaffali caricati da elevatori
c. Scaffali con unità di carico mossi per gravità
d. Scaffali scorrevoli non motorizzati caricati a mano
e. Scaffali con navetta
f. Scaffali serviti da un trasloelevatore
g. Scaffali scorrevoli motorizzati
FEM
European Federation of Materials Handling
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Storage Equipment Information Bulletin No. 5 - August 2011 FEM.pdf FEM 2011 |
372 kB | 266 |
RAPEX Report 47 del 27/11/2015 N.46 A12/1460/15 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 47 del 27/11/2015
N.47 A12/1460/15 Svezia
Approfondimento tecnico: giocattolo gonfiabile
Il prodotto “Krea Hoppeko”, Mod. 2010, è stato ritirato volontariamente dal mercato perché non conforme al Reg. 850/2004 (Regolamento POP - Persistent Organic Pollutants).
La plastica nera della mucca contiene fino allo 0.5% in peso di paraffine clorurate a catena corta (SCCP). L’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti SCCP è vietato.
Le SCCP sono tossiche per gli organismi acquatici in basse concentrazioni e l’accumulo nell’ambiente può generare dei rischi per la salute umana.
Il Reg. 850/2004 stabilisce che:
Art. 3
1. Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.
ALLEGATO I
1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.
2. L'uso è consentito per quanto concerne:
a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e
b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.
c) Agli articoli di cui al punto 2 sopra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.»
Art. 7, Par. 4, Lett. A
a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell'allegato IV entro il 31 dicembre 2005, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché i valori limiti di concentrazione non saranno indicati in conformità di tale procedura, l'autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;
Allegato IV
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)
Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) = 10 000 mg/kg
È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:
1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:
- formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;
- miniere di sale;
- discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 1903 della decisione 2000/532/CE);
2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e della decisione 2003/33/CE del Consiglio;
3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.
Linee guida applicazione delle norme della serie EN 1090
Linee guida applicazione delle norme della serie EN 1090
Esecuzione delle strutture di acciaio e d’alluminio”Applicazione delle norme
Le norme EN 1090 costituiscono un riferimento di base per la fornitura di componenti per strutture metalliche, dalla loro progettazione alla loro installazione. Attualmente la serie è costruita da 3 Parti.
La Parte 1 (EN 1090-1) definisce i requisiti da applicare per assicurare che i componenti strutturali sono fabbricati in modo sistematico a “regola d’arte”.
La Parte 2 (EN 1090-2) e la Parte 3 (EN 1090-3) stabiliscono i criteri e le modalità operative di dettaglio da applicare nella costruzione di tali componenti rispettivamente in acciaio e in alluminio, a partire dai
materiali, dalla loro lavorazione (taglio, sagomatura foratura, saldatura, ecc.), fino all’installazione.
Le norme della serie EN 1090 hanno carattere volontario, cioè costituiscono le “best practices” cioè le regole di buona prassi e quindi un utile riferimento per chi opera nel campo delle costruzioni metalliche.
La norma EN 1090 parte 1 è “norma armonizzata” per il Regolamento UE 305/2011 Prodotti da Costruzione (CPR) pertanto a partire dal 1 luglio 2014 nei casi previsti si deve applicare l’allegato ZA della norma stessa che individua gli obblighi e di conseguenza possono essere soddisfatti anche i requisiti del Regolamento.
Questo consente la commercializzazione dei prodotti di carpenteria metallica strutturale nel territorio dell’Unione Europea.
Attenzione: le regole per la commercializzazione previste dal Regolamento UE 305/2011 si applicano in tutti i paesi della UE, non solo per gli scambi da un paese all'altro, ma anche agli scambi nei mercati interni.
Rev. 0 - Settembre 2015
CONFORMA
Vedi il Prodotto Certifico sulla EN 1090
Regolamento (UE) N. 617/2013
Regolamento (UE) N. 617/2013
Regolamento (UE) N. 617/2013 della Commissione del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici.
...
Collegati:
[box-note]Direttiva 2009/125/CE
Norme armonizzate Direttiva Ecodesign 2009/125/CE Marzo 2018
Regolamento (UE) 2019/424 [/box-note]
Regolamento (UE) N. 66/2014
Regolamento (UE) N. 66/2014
Regolamento (UE) N. 66/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2014 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico.
Regolamento (UE) 2015/1188
Regolamento (UE) 2015/1188
ID 3349 | 10.12.2015
Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione del 28 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.
GU L 193 del 21.7.2015
[box-warning]Il regolamento (UE) 2015/1188 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2025 dal Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione del 18 aprile 2024 (GU L 2024/1103 del 19.4.2024)[/box-warning]
In allegato Testo consolidato 2017
...
Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP[/box-note]
Regolamento (UE) 2015/1095
Regolamento (UE) 2015/1095
Regolamento (UE) 2015/1095 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2015 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo.
Regolamento (UE) N. 813/2013
Regolamento (UE) N. 813/2013 / Consolidato 2027
ID 3345 | Update news 03.04.2024
Regolamento (UE) N. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti.
GU n. L 239/136 del 6.9.2013
Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP
Direttiva 2009/125/CE[/box-note]
Regolamento (UE) N. 4/2014
Regolamento (UE) N. 4/2014
Regolamento (UE) N. 4/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici.
Regolamento (UE) N. 547/2012
Regolamento (CE) N. 641/2009
Regolamento (CE) N. 641/2009
REGOLAMENTO (CE) N. 641/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti.
Regolamento (CE) N. 245/2009
Regolamento (CE) N. 245/2009
Regolamento (CE) N. 245/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 76 24.3.2009)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2020
______
Aggiornamento:
Il Regolamento (UE) 1428/2015, emendamento della Direttiva Ecodesign approvato dal Comitato Regolatore lo scorso 17 aprile 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 agosto 2015 ed entrerà in vigore il 27 febbraio 2016 (6 mesi dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale).
L’emendamento introduce una serie di modifiche al:
- Regolamento (CE) 244/2009 (lampade non direzionali per illuminazione domestica),
- Regolamento (CE) 245/2009 (requisiti di EcoDesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade)
- Regolamento (UE) 1194/2012 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade LED e relative apparecchiature) soprattutto volte ad allinearlo per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento (CE) 244/2009.
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2020 [/box-note]
Regolamento (CE) N.107/2009
Regolamento (CE) N. 107/2009
ID 3335 | 10.12.2015
Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici
(GU L 36/8 del 5.2.2009)
[box-warning]Il regolamento (CE) n. 107/2009 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025 dal Regolamento (UE) 2023/826 (GU L 103/29 del 18.4.2023)[/box-warning]
In allegato Testo consolidato al 09.01.2017 con le modifiche di cui al Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L346/51 del 20.12.2016).
Regolamento (CE) N. 642/2009
Regolamento (CE) N. 642/2009
Regolamento (CE) N. 642/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori.
(GU L 191 del 23.7.2009)
Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2021
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2021[/box-note]
Regolamento (UE) N. 666/2013
Regolamento (UE) N. 666/2013
Regolamento (UE) N. 666/2013 della Commissione dell'8 luglio 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere.
GU L 192/24 del 13.7.2013
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Segnalazione di non Conformità tornio MENTI 250 a controllo numerico - Costruttore MENTI s.r.l.
Segnalazione di non Conformità Tornio Menti 250 - Costruttore Menti Srl
Avvisi di mancata corrispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza con richiesta di relativo adeguamento
Non conformità alla Direttiva 98/37/CE della macchina: tornio MENTI 250 a controllo numerico - Costruttore MENTI s.r.l.. Nell'ambito dell'attività di controllo dei requisiti essenziali di sicurezza in relazione a quanto emerso dagli accertamenti dell'ISPESL il Ministero per lo Sviluppo Economico ha chiesto alla ditta di mettere in atto azioni correttive per la messa in conformità delle macchine difettose.
La ditta però è stata dichiarata fallita con sentenza 125/04 del 29/10/2004 dal Tribunale di Vicenza. Considerata la necessità prioritaria di tutelare la sicurezza delle macchine e del loro impiego si trasmette l'elenco delle macchine immesse sul mercato al fine del controllo dell'avvenuto adeguamento
Guide to Understanding the Specific Requirements of the Construction Products Regulation
Guide to Understanding the Specific Requirements of the Construction Products Regulation
Updated November 2015
The Guide aims at providing its users with a simple explanation of the obligations of all economic operators with relation to Regulation 305/2011 on construction products. The updated guide includes the recent changes to the CPR so as to help Orgalime industries to meet the requirements detailed in the Regulation.
The guide has been structured in a way that readers easily comprehend the Regulation’s main content and their own obligations/requirements in a progressive manner:
1. The guide provides the user with an introduction to the background of this Regulation.
2. The guide explains the recent publications by the European Commission and how these now effect the ways in which all economic operators can meet the requirements of the Regulation.
3. The guide highlights the new tools made available by the European Commission and how these may be utilised.
4. The guide includes new practical examples which further convey the way in which to correctly interpret the CPR.
Orgalime
November 2015
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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A Practical Guide to Understanding the Specific Requirements of CPR.pdf Orgalime 2015 |
2131 kB | 42 |
Guida rapida per gru a torre non conformi
Guida rapida per gru a torre non conformi
Questa gru a torre rispetta le norme europee?
Il CECE, in qualità di organizzazione riconosciuta che rappresenta e promuove i produttori di macchinari da costruzione e i settori collegati richiama l’attenzione di tutte le autorità e centri di interesse a collaborare per eliminare i macchinari da costruzione non conformi dall’UE.
Queste linee guida permettono di distinguere facilmente tra macchinari conformi e non conformi.
Esse descrivono solo quei criteri essenziali che possono essere verificati anche senza possedere conoscenze e informazioni tecniche approfondite. pertanto, questo documento non vuole essere esaustivo ma è strutturato in modo da rappresentare uno strumento di “primo avvertimento”. Comunque, se uno o più elementi non sono in linea con i criteri è molto probabile che l’apparecchiatura in questione non sia conforme.
Elementi più comuni di non-conformità alle norme europee:
- Marcatura
- Documenti
- Combinazione di componenti
- Rumorosità
- Componenti aggiuntivi di sicurezza
- Avvertenze/etichette
- Istruzioni
Fonte: CECE 2011
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Non Conformita' gru a torre CECE.pdf CECE |
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Direttiva PED 2014/68/UE: lo schema di Decreto Legislativo di attuazione
Direttiva PED 2014/68/UE: lo schema di Decreto Legislativo di attuazione
Allegata la Relazione illustrativa, tabella di concordanza, relazione tecnica, ATN, AIR
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
Il Decreto legislativo di prossima uscita, aggiornerà la disciplina vigente a livello europeo, per la commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard di sicurezza.
Il Decreto riguarderà le attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar e gli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale (apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata).
Consiglio Ministri 13 Novembre 2015
In allegato lo Schema di Decreto e Relazione illustrativa
Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 di attuazione
Aggiornamento articolo: il Decreto Pubblicato:
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Relazione illustrativa tabella di concordanza relazione tecnica ATN AIR.pdf Nuova direttiva PED 2014/68/UE |
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Schema decreto legislativo attuazione della nuova direttiva 2014 68 UE PED.pdf Nuova direttiva PED 2014/68/UE |
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Decisione di esecuzione (UE) 2015/2182
Macchina per la spiumatura di volatili: Non conformità CE
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2182 della Commissione del 24 novembre 2015 concernente una misura adottata dalla Germania a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di vietare l'immissione sul mercato di un tipo di macchina per la spiumatura di volatili.
Foto Archivio
Analysis of the implementation of the Construction Products Regulation
Analysis of the implementation of the Construction Products Regulation
Studies on regulations for the European construction sector
The Construction Products Regulation (EU No 305/2011; hereafter the CPR) entered into full force on the 1 July 20131 and, in so doing, replaced the Construction Products Directive (89/106/EEC; hereafter the CPD). The main objective of the CPR - compared with the CPD - was to facilitate the consolidation of the Internal Market for construction products through, inter alia, simplification, clarification and increasing the credibility of the legislative framework for construction products.
Although the CPR has only recently been implemented, technical, economic and societal developments over recent years mean that it is essential to assess the extent to which the CPR has met (or is likely to meet) its main objectives, based on the first experiences of its implementation.
There is also a need to identify, based on a thorough and objective review across all Member States (MS) and parts of the construction sector, whether further actions still need to be taken to ensure the consolidation of the Internal Market for construction products. Risk & Policy Analysts Ltd (RPA), with support from its partner (EPRD), and selected experts has been contracted by DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) of the European Commission (EC) to undertake this analysis of the implementation of the CPR.
It is foreseen that the findings of this study will feed into the reporting obligation for the Commission on the implementation of the CPR, as set out in its Article 67(2).
This Executive Summary summarises the key findings of the study.
European Commission / RPA
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