Slide background
Slide background




RAPEX Report 43 del 28/10/2016 N.1 A12/1378/16 Germania

ID 3167 | | Visite: 3512 | RAPEX 2016Permalink: https://www.certifico.com/id/3167


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 43 del 28/10/2016 N.1 A12/1378/16 Germania

Approfondimento tecnico: Colla

Il prodotto, di marca e modello sconosciuti, proveniente dalla Cina, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La colla contiene cloroformio (valore misurato uguale al 17,38% in peso). Il cloroformio può causare irritazione della pelle e, se inalato o ingerito, danneggiare la salute.

ALLEGATO XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006

Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

32. Cloroformio

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.

1. L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi:

- come sostanze,

- come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.

2. Senza pregiudizio per l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

«Unicamente per uso in impianti industriali».

A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (RAPEX Report 43 del 28_10_2016 N.1 A12_1378_16 Germania.pdf)RAPEX Report 43 del 28/10/2016 N.1 A12/1378/16 Germania
Colla
IT317 kB943

Tags: RAPEX

Ultimi archiviati Marcatura CE

Regolamento di esecuzione  UE  2018 608   MED
Gen 03, 2025 85

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 / Criteri tecnici etichette elettroniche equipaggiamento marittimo (MED) ID 23243 | 03.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per… Leggi tutto
Dic 13, 2024 143

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 189

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 119033

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto