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Responsabilità prodotti difettosi: Quadro normativo

ID 11931 | | Visite: 20790 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/11931

Responsabilit  prodotti difettosi   Quadro normativo

Responsabilità prodotti difettosi: Quadro normativo / Update Rev. 1.0 2024

ID 11931 | 31.01.2024 / In allegato documento completo

Nell'UE, i consumatori possono richiedere il risarcimento dei danni causati da prodotti difettosi. Dal 1985, le norme sulla responsabilità del prodotto mirano a mantenere un giusto equilibrio tra gli interessi dei consumatori e dei produttori. 

Update Rev. 1.0 del 31.01.2024

- Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio. (GU L 135/1 del 23.5.2023)
- Proposta di nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi
- Aggiornamenti grafici

Legislazione UE sulla responsabilità per prodotti difettosi:

Se un prodotto difettoso causa danni fisici ai consumatori o alla loro proprietà, il produttore deve fornire un risarcimento indipendentemente dal fatto che vi sia negligenza o colpa da parte sua.

La direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi è stata adottata nel 1985.
La direttiva 1999/34/CE ha esteso la portata della responsabilità ai prodotti dell'agricoltura e della pesca.

Questa legislazione si applica a qualsiasi prodotto commercializzato nello Spazio economico europeo. Il risarcimento del danno materiale è limitato ai beni per uso privato o consumo con una soglia inferiore di 500 euro. Stabilisce un termine di 3 anni per il risarcimento dei danni e vieta clausole che limitano o escludono la responsabilità del produttore. È responsabilità della parte lesa provare il danno, il difetto e la relazione causale tra difetto e danno ai fini del risarcimento. 

Diritti dei produttori

I produttori possono essere esentati dalla responsabilità a determinate condizioni, in particolare se dimostrano che:

- non hanno messo in circolazione il prodotto
- il difetto era dovuto alla conformità del prodotto a norme cogenti emanate da pubbliche autorità
- lo stato delle conoscenze scientifiche o tecniche al momento della messa in circolazione del prodotto non ha potuto rilevare il difetto.

Azioni della Commissione

La Commissione europea segue l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, analizza le informazioni e le denunce ricevute e riferisce ogni cinque anni sull'applicazione della direttiva al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo. Sono già state presentate cinque relazioni di candidatura. La quinta relazione, relativa al periodo 2011-2015, è stata presentata nel 2018. 

In questo contesto, la Commissione ha effettuato una valutazione formale della direttiva 85/374/CEE supportata da uno studio esterno. Questa valutazione è una valutazione basata su prove per stabilire se la direttiva continui a essere uno strumento adeguato e continui a raggiungere i suoi obiettivi oggi, anche alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici. 

Nell'ambito della valutazione, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla valutazione della direttiva 85/374/CEE. Lo scopo di questa consultazione era raccogliere il feedback delle parti interessate sull'applicazione e le prestazioni della direttiva, compreso il modo in cui questo si collega alle sfide sollevate dai nuovi sviluppi tecnologici.

La Commissione ha istituito un gruppo di esperti sulla responsabilità e le nuove tecnologie. Il gruppo ha due formazioni. La "formazione sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi" aiuterà la Commissione a elaborare orientamenti sulla direttiva. La "formazione di nuove tecnologie" valuterà le implicazioni delle tecnologie digitali emergenti per i più ampi quadri di responsabilità a livello nazionale e dell'UE.

Nel 2020 la Commissione ha pubblicato una relazione sulle più ampie implicazioni, potenziali lacune e orientamenti per i quadri di responsabilità e sicurezza per l'intelligenza artificiale, l'Internet degli oggetti e la robotica.

[...]

Proposta di nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

Il 28 settembre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta (2022/0302 (COD)) di nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi che abrogherà la direttiva 85/374/CEE.

Status procedimento: 24.01.2024 Discussione al Consiglio europeo in prima lettura (ST 5809 2024 INIT).

L'obiettivo della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi è fornire un sistema a livello di UE per il risarcimento delle persone che subiscono lesioni fisiche o danni patrimoniali a causa di prodotti difettosi. Dall'adozione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi nel 1985 si sono verificati cambiamenti significativi nelle modalità di fabbricazione, distribuzione e funzionamento dei prodotti, compresa la modernizzazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti e di vigilanza del mercato. La duplice transizione verde e digitale è in atto e comporta enormi vantaggi per la società e l'economia europee, ad esempio prolungando la vita di materiali e prodotti, come avviene attraverso la rifabbricazione, o aumentando la produttività e la convenienza grazie ai prodotti intelligenti e all'intelligenza artificiale.

La valutazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, effettuata nel 2018 nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione, ha permesso di concludere che, nel complesso, tale direttiva si è rivelata uno strumento efficace e pertinente. Tuttavia la direttiva presentava anche numerose carenze:

- non era chiaro sul piano giuridico in che modo applicare le definizioni e i concetti vecchi di decenni della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi a prodotti della moderna economia digitale e dell'economia circolare (ad es. software e prodotti che necessitano di software o servizi digitali per funzionare, quali dispositivi intelligenti e veicoli autonomi);
- l'onere della prova (ossia la necessità di provare, per ottenere il risarcimento, che il prodotto era difettoso e che questo ha provocato il danno subito) era gravoso per le persone danneggiate nei casi complessi (ad es. quelli concernenti prodotti farmaceutici o prodotti intelligenti o basati sull'IA);
- la normativa limitava eccessivamente la possibilità di presentare domande di risarcimento (ad es. i danni patrimoniali di valore inferiore a 500 EUR semplicemente non sono recuperabili a norma della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi).

Le carenze della direttiva nel campo delle tecnologie digitali emergenti sono state ulteriormente analizzate nel Libro bianco sull'intelligenza artificiale (IA), nella relazione di accompagnamento in materia di responsabilità da intelligenza artificiale, Internet delle cose e robotica e nella relazione del gruppo di esperti in materia di responsabilità e nuove tecnologie. Il Parlamento europeo ha messo in evidenza anche la necessità di norme in materia di responsabilità adeguate al mondo digitale, per garantire un livello elevato di protezione effettiva dei consumatori nonché la parità di condizioni e la certezza giuridica per tutte le imprese, evitando nel contempo costi e rischi elevati per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up.

La revisione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi mira a garantire il funzionamento del mercato interno, la libera circolazione delle merci, una concorrenza non falsata tra operatori di mercato e un elevato livello di protezione della salute e dei beni dei consumatori.

Nello specifico la presente proposta ha le seguenti finalità:

- garantire che le norme sulla responsabilità riflettano la natura e i rischi dei prodotti nell'era digitale e nell'economia circolare;
- garantire che esista sempre un'impresa con sede nell'UE che possa essere ritenuta responsabile per i prodotti difettosi acquistati direttamente da fabbricanti al di fuori dell'UE, alla luce della crescente tendenza dei consumatori ad acquistare prodotti direttamente da paesi terzi senza che vi sia un fabbricante o un importatore con sede nell'UE;
- alleggerire l'onere della prova nei casi complessi e allentare le limitazioni alla presentazione di domande di risarcimento, garantendo nel contempo un giusto equilibrio tra i legittimi interessi di fabbricanti, danneggiati e consumatori in generale; e
- garantire la certezza del diritto migliorando l'allineamento della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi con il nuovo quadro legislativo istituito dalla decisione n. 768/2008/CE e con le norme in materia di sicurezza dei prodotti, nonché codificando la giurisprudenza attinente alla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

La nuova direttiva proposta sulla responsabilità estende la definizione di "prodotto" al software e ai file per la fabbricazione digitale. In ragione della crescente complessità tecnica di molti prodotti, gli Stati membri devono inoltre garantire che la persona danneggiata che chiede un risarcimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale abbia accesso a elementi di prova pertinenti a disposizione del fabbricante sulle modalità di fabbricazione del prodotto.

Economia circolare

Nell'economia circolare, i prodotti sono concepiti per essere più durevoli, riutilizzabili, riparabili e facili da migliorare. Quando un prodotto subisce modifiche sostanziali e viene messo a disposizione sul mercato o rimesso in servizio, è considerato un prodotto nuovo. La nuova direttiva stabilisce che, se le modifiche non sono apportate dal fabbricante originario, la persona che ha apportato le modifiche sostanziali sia ritenuta responsabile in qualità di fabbricante del prodotto modificato.

Prodotti acquistati da fabbricanti di paesi terzi

Poiché i consumatori acquistano in misura crescente da fabbricanti con sede al di fuori dell'UE, la nuova direttiva sulla responsabilità prevede per i prodotti difettosi provenienti da fabbricanti di paesi terzi lo stesso livello di protezione accordato nel caso di prodotti difettosi di fabbricanti dell'UE. Essa dispone che l'importatore del prodotto difettoso, il rappresentante autorizzato del fabbricante o, in ultima istanza, il fornitore di servizi di logistica (un'impresa che si occupa generalmente dell'immagazzinamento, dell'imballaggio e della spedizione di un prodotto) possano essere ritenuti responsabili per i danni.

Termine di scadenza più lungo

Il diritto al risarcimento scade dopo 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto difettoso. Nei casi in cui i sintomi di lesioni personali tardino a manifestarsi, il termine di scadenza è di 20 anni - un termine più lungo rispetto alla proposta iniziale della Commissione di 15 anni.

Onere della prova

Uno degli obiettivi della direttiva è garantire ai consumatori un'equa possibilità di ottenere un risarcimento nei casi complessi. Il Consiglio ha pertanto razionalizzato le presunzioni che si applicano quando un attore incontra difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica del caso.

In tali circostanze, l'attore è tenuto unicamente a dimostrare la probabilità che il prodotto fosse difettoso oppure che il carattere difettoso dello stesso è una causa probabile del danno.

[...]

Regolamento (UE) 2023/988 - Nuovo Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR)

Regolamento (UE) 2023/988
del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio. (GU L 135/1 del 23.5.2023)

Entrata in vigore: 12.05.2023

Applicazione dal 13.12.2024

La direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti è abrogata dal 13 dicembre 2024

Il Regolamento (UE) 2023/988 fornisce un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando in tal modo il funzionamento del mercato interno dell’Unione europea (Unione).

A tal fine, sostituisce l’attuale direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti e l’attuale direttiva sui prodotti che imitano i prodotti alimentari, che garantiscono la sicurezza dei beni di consumo venduti sia offline che online.

Qualsiasi decisione adottata a norma del Regolamento (UE) 2023/988, la quale limiti l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di un prodotto o ne imponga il ritiro o il richiamo non incide sulla valutazione, sotto il profilo delle disposizioni del diritto nazionale applicabile nella fattispecie, della responsabilità della parte cui essa è destinata.

Il regolamento fa salva la direttiva 85/374/CEE del Consiglio.

Il regolamento:

- si applica ai prodotti nuovi, utilizzati, riparati o ricondizionati:

-- disponibili per la distribuzione, il consumo o l’utilizzo nell’Unione («immissione o messa a disposizione sul mercato»), gratuitamente o dietro corrispettivo, che non sono coperti da altre normative specifiche in materia di sicurezza dei prodotti dell’Unione;
-- soggetti agli specifici requisiti di sicurezza dell’Unione esistenti per quanto riguarda i rischi e gli aspetti che non sono già in esso contenuti;
-- si applica ai prodotti offerti ai consumatori nell’Unione attraverso tutti i canali di vendita;

- non si applica a quanto segue:

-- medicinali per uso umano o veterinario;
-- prodotti alimentari e mangimi;
-- piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati e microrganismi soggetti a uso confinato;
sottoprodotti di origine animale;
-- prodotti fitosanitari;
-- attrezzature di trasporto gestite da un fornitore di servizi;
-- aeromobili la cui progettazione, produzione, manutenzione e funzionamento comportano un basso rischio per la sicurezza;
-- oggetti d’antiquariato;
-- prodotti chiaramente indicati come da riparare o da rimettere a nuovo prima di essere utilizzati.

Il regolamento stabilisce gli obblighi a carico degli operatori economici* interessati e dei fornitori di mercati online. Inoltre, chiarisce le regole di vigilanza del mercato e i poteri delle autorità nazionali. È strettamente connesso ad altre normative dell’Unione pertinenti, come il regolamento sulla vigilanza del mercato e il regolamento sui servizi digitali.

Il regolamento sarà implementato da tutti gli attori interessati, tenendo conto del principio di precauzione.

Requisiti di sicurezza

Gli operatori economici immetteranno o metteranno a disposizione sul mercato soltanto prodotti sicuri (requisito di sicurezza generale).

La sicurezza dei prodotti deve essere valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- le caratteristiche del prodotto, quali progettazione, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
- l’effetto su altri prodotti;
- la presentazione del prodotto, l’etichettatura, le avvertenze e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza;
- le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
- l’aspetto del prodotto, in particolare gli aspetti legati all’imitazione di prodotti alimentari o all’attrattività per i bambini;
- le caratteristiche di cibersicurezza e tutte le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.

Il regolamento prevede inoltre casi in cui si presume che un prodotto sia sicuro. Tali casi includono prodotti conformi alle norme europee pertinenti citate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Altri elementi che possono essere presi in considerazione per valutare la sicurezza di un prodotto sono le norme nazionali e internazionali, i sistemi di certificazione volontaria, i codici di buona condotta e le ragionevoli aspettative dei consumatori.

Informazioni sui prodotti non sicuri

Si presume che un prodotto considerato pericoloso in uno Stato membro dell’Unione sia pericoloso anche in tutti gli altri.

Quando viene richiamato un prodotto, le informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico in una lingua chiara e dettagliata e i consumatori hanno diritto a un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo.

In generale, le informazioni sui prodotti pericolosi devono essere messe a disposizione del pubblico tramite il portale Safety Gate.

Obbligo di avere un operatore economico responsabile nell’Unione

Per ciascun prodotto che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento, deve esistere un operatore economico responsabile nell’Unione (un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un prestatore di servizi di logistica dell’Unione) incaricato di svolgere compiti relativi alla sicurezza del prodotto.

Principali obblighi dei fabbricanti:

- garantire che i prodotti siano sicuri sin dalla progettazione;
- effettuare analisi interne dei rischi e redigere la documentazione tecnica pertinente;
- agire immediatamente e informare i consumatori e le autorità nazionali tramite il portale Safety Business Gateway se ritengono che un prodotto sul mercato sia pericoloso;
- condividere informazioni sugli incidenti;
- fornire le informazioni essenziali sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei prodotti o del loro imballaggio;
- fornire i dati di contatto per ricevere i reclami, studiarli e tenere un registro interno di tali reclami.

I fabbricanti possono nominare un rappresentante autorizzato per adempiere ai propri obblighi.

Principali obblighi degli importatori

- garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti sulla sicurezza generale del regolamento, rifiutando l’immissione sul mercato di qualsiasi di questi che ritengano non soddisfi tali requisiti;
- fornire i loro dati di contatto sui prodotti e verificare che siano accompagnati da istruzioni e informazioni di sicurezza chiare;
- assumersi la responsabilità degli articoli di cui si stanno prendendo cura durante le fasi di trasporto e conservazione;
- informare i fabbricanti e le autorità nazionali di vigilanza del mercato tramite il Safety Business Gateway se ritengono che sia presente un prodotto pericoloso nel mercato e garantire che il pubblico ne venga informato.

Principali obblighi dei distributori:

- garantire che i produttori e, ove applicabile, gli importatori rispettino i requisiti del regolamento, rifiutando l’immissione sul mercato di qualsiasi prodotto che ritengano non soddisfi tali requisiti;
- informare i fabbricanti, gli importatori e le autorità di vigilanza nazionali tramite il Safety Business Gateway se ritengono che sia presente un prodotto pericoloso nel mercato e garantire che venga intrapresa una misura adeguata.

Obblighi orizzontali degli operatori economici:

- istituire processi interni di sicurezza dei prodotti per conformarsi al regolamento;
- cooperare con le autorità di vigilanza del mercato per eliminare o attenuare i rischi derivanti da qualsiasi prodotto immesso sul mercato;
- su richiesta delle autorità, fornire informazioni specifiche sul prodotto (rischi, reclami, misure correttive) per dieci anni e informazioni sulla tracciabilità della catena di fornitura per sei anni;
- informare le autorità in merito agli incidenti causati da un prodotto;
- fornire dati a un sistema di tracciabilità che la Commissione europea può istituire per conservare i dettagli dei prodotti che potrebbero presentare un grave rischio per la salute e la sicurezza pubblica;
- informare direttamente tutti i consumatori interessati in merito ai richiami per la sicurezza dei prodotti e alle avvertenze sulla sicurezza, nel caso in cui un prodotto venga richiamato utilizzando un modello di avviso di richiamo obbligatorio;
- offrire ai consumatori la scelta di almeno due dei seguenti rimedi quando un prodotto viene richiamato: riparazione o sostituzione del prodotto, oppure un rimborso adeguato;
- seguire norme specifiche per la vendita a distanza fornendo, nell’ambito dell’offerta di prodotti precontrattuali, dettagli del produttore o del suo rappresentante, una descrizione chiara del prodotto e qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza, come avverrebbe in un negozio fisico.

Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti

I seguenti obblighi specifici per prodotto si basano sui requisiti orizzontali del regolamento sui servizi digitali:

- attuare due punti di contatto unici per la comunicazione diretta in materia di sicurezza: uno per le autorità di sorveglianza del mercato, l’altro per il pubblico;
- registrarsi nel portale Safety Gate;
- predisporre processi interni di sicurezza dei prodotti;
- garantire che, senza una garanzia minima di sicurezza dei prodotti e le informazioni sulla tracciabilità, che devono essere fornite dal relativo operatore, non possa essere pubblicato un elenco (conformità mediante obbligo di progettazione);
- verificare in modo casuale se i prodotti offerti sono sicuri utilizzando banche dati pubbliche, compreso il portale Safety Gate;
- reagire entro un termine breve agli ordini governativi e agli avvisi di terzi e garantire che gli elenchi ritirati non ricompaiano;
- fornire informazioni adeguate e tempestive ai consumatori quando un prodotto viene richiamato contattando direttamente tutti coloro che hanno acquistato l’articolo sul proprio sito e pubblicando i relativi dettagli sulla loro pagina web;
- informare, in caso di richiamo o incidente, l’operatore economico interessato e informare e cooperare con le autorità di vigilanza del mercato.

Vigilanza del mercato e attuazione

L’applicazione delle norme di sicurezza dei prodotti dell’Unione rientra nella competenza delle autorità nazionali di vigilanza del mercato.

La vigilanza del mercato ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/1020 (regolamento sulla vigilanza del mercato) è allineata nella misura del possibile.

Le autorità, quando viene identificato un prodotto pericoloso, possono chiedere al produttore i dettagli di altri articoli che utilizzano la stessa procedura o componenti, oppure facenti parte dello stesso lotto.

Gli Stati membri determineranno le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento, le quali devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

La rete per la sicurezza dei consumatori delle autorità nazionali, coordinata dalla Commissione:

- facilita lo scambio regolare di informazioni, competenze e migliori pratiche e agevola l’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti;
- organizza progetti comuni di sorveglianza e prova;
- migliora la cooperazione dell’Unione in materia di reperimento, ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi.

Le autorità di vigilanza del mercato:

- possono cooperare con altri colleghi, operatori economici o organizzazioni di consumatori al fine di garantire la salute e la sicurezza pubblica in presenza di specifiche categorie di prodotti;
- condurranno azioni di controllo coordinate e simultanee («indagini a tappeto») relative ai prodotti per garantire il rispetto del regolamento.

La Commissione:

- sviluppa, modernizza e mantiene il sistema di allarme rapido dell’Unione utilizzato per lo scambio di informazioni sulle misure nazionali adottate contro i prodotti non alimentari pericolosi (Safety Gate);
- mantiene un portale web (il Safety Business Gateway) che consente agli operatori economici e ai venditori attivi in mercati online di fornire alle autorità di vigilanza del mercato e al pubblico informazioni sui prodotti potenzialmente pericolosi;
- gestisce il portale Safety Gate, che fornisce al pubblico informazioni a titolo gratuito sui rischi individuati;
- può cooperare con paesi terzi e organizzazioni internazionali per migliorare la sicurezza generale dei prodotti, anche attraverso scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;
- elabora una serie di relazioni di valutazione sull’attuazione del regolamento;
- ha il potere e l’obbligo di adottare determinati atti di esecuzione e delegati.

[...]

Evoluzione normativa prodotti difettosi

Fig. 1 - Evoluzione Normativa Prodotti difettosi/ Sicurezza Generale Prodotti

Direttiva 85/374/CEE

La Direttiva 85/374/CEE: responsabilità sul prodotto stabilisce il principio della responsabilità indipendentemente dalla colpa, applicabile ai produttori europei. Se un prodotto difettoso* provoca danni al consumatore, il produttore può essere responsabile anche senza negligenza o colpa da parte sua.

Danni coperti

La direttiva si applica a danni:

- causati dalla morte o da lesioni personali;
- causati alla proprietà privata.

I paesi dell’Unione europea (UE) possono fissare un limite per la responsabilità totale di un produttore in caso di morte o di lesione personale derivanti da articoli identici aventi lo stesso difetto.

Responsabilità

Il termine produttore designa:

- il produttore di una materia prima, il fabbricante di un prodotto finito o di una parte componente;
- l’importatore del prodotto;
- qualsiasi persona che appone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
- qualsiasi persona che appone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
- qualsiasi persona che fornisce un prodotto il cui produttore o importatore non può essere identificato.

Prova del danno

Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- la presentazione del prodotto;
-  l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato;
- il momento della messa in circolazione del prodotto.

L’onere della prova spetta alla persona danneggiata. Essa deve dimostrare:

- il danno effettivo;
- un difetto nel prodotto;
- un nesso di causalità tra il danno e il difetto.

Tuttavia, essa non deve dimostrare la negligenza o la colpa del produttore o dell’importatore.

Esclusione di responsabilità

Una serie di fattori può esonerare il produttore dalla responsabilità, nel caso in cui:

- non abbia messo in circolazione il prodotto;
- il difetto sia comparso dopo che il prodotto è stato messo in circolazione;
- il prodotto non sia stato fabbricato per essere venduto o distribuito a scopo di lucro;
- il prodotto non sia stato fabbricato o distribuito per qualsiasi scopo nel quadro delle normali operazioni e pratiche della sua attività;
- il difetto sia dovuto alla conformità del prodotto rispetto a norme vincolanti emanate da autorità pubbliche;
- il difetto di un componente sia stato causato durante la fabbricazione di un prodotto finale.

Quando il danneggiato ha colpa, la responsabilità del produttore può essere ridotta.

Scadenza della responsabilità

- Il danneggiato dispone di tre anni entro i quali chiedere un risarcimento. Il periodo decorre dalla data in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore.
- Il produttore non è più responsabile dopo dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.
- Nessuna clausola contrattuale può permettere al produttore di limitare la sua responsabilità in relazione alla persona danneggiata.

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210/29 del 7.8.1985)

Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 31.01.2024 - Regolamento (UE) 2023/988 
- Proposta di nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi
- Aggiornamenti grafici
Certifico Srl
0.0 29.10.2020   Certifico Srl

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