Slide background
Slide background




Direttiva 2012/19/UE

ID 2403 | | Visite: 21215 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/2403

Direttiva 2012 19 UE Rifiuti RAEE

Direttiva 2012/19/UE / RAEE / Testo consolidato Aprile 2024

ID 2403 | Update 09.05.2024

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 197/38 del 24.7.2012

Decreto attuazione:

Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU n.73 del 28.03.2014 - SO n. 30)

_______

Modificata da:
- M1 Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 150 93 14.6.2018)
- M2 Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 (GU L 2024/884 del 19.3.2024) (Testo consolidato 08.04.2024)

Rettificata da:
- C1 Rettifica, GU L 103 del 19.4.2016, pag. 55 (2012/19/UE)
_______

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel modo seguente:

a) dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo 3, alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I. L'allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I;
b) dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, a tutte le AEE. Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell'allegato III.
L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III (ambito di applicazione aperto).

2. La presente direttiva si applica ferme restando le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di salute, di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, e di quella specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti o sulla progettazione dei prodotti.

3. La presente direttiva non si applica alle AEE seguenti:

a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
c) lampade a incandescenza.

4. In aggiunta alle apparecchiature di cui al paragrafo 3, dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE:

a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
c) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

5. Entro il 14 agosto 2015, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione della presente direttiva, quale stabilito al paragrafo 1, lettera b), compresi i parametri per distinguere tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni nell'allegato III, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
______

ALLEGATO III CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura.
2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2.
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Collegati


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva 2012 19 UE Testo consolidato 08.04.2024.pdf)Direttiva 2012 19 UE Testo consolidato 08.04.2024
RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
IT506 kB58
Scarica questo file (Direttiva 2012 19 UE Consolidato 2018.pdf)Direttiva 2012/19/UE Consolidato 2018
RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
IT433 kB204
Scarica questo file (Direttiva 2012 19 UE Consolidato 2012.pdf)Direttiva 2012/19/UE Consolidato 2012
RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
IT441 kB1200
Scarica questo file (Direttiva 2012 19 UE.pdf)Direttiva 2012/19/UE
RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
IT985 kB1411

Tags: Ambiente Rifiuti

Ultimi archiviati Marcatura CE

Regolamento di esecuzione  UE  2024 1975
Lug 26, 2024 47

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 ID 22236 | 26.07.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione,… Leggi tutto
Lug 12, 2024 100

Decreto Ministeriale 19 marzo 1980

Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 Discipline dei recipienti destinati a contenere birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica (GU n. 16 del 17.01.1981) Leggi tutto
Draft standardisation Regulation  EU  2023 1230   Regulation on machinery
Lug 08, 2024 327

Draft standardisation Regulation (EU) 2023/1230 - Regulation on machinery

Draft standardisation Regulation (EU) 2023/1230 - Regulation on machinery ID 22202 | 08.07.2024 Draft standardisation request to the European Committee for Standardization and to the European Committee for Electrotechnical Standardization as regards machinery and related products in support… Leggi tutto
Regolamento  UE  2024 1834
Lug 04, 2024 215

Regolamento (UE) 2024/1834

Regolamento (UE) 2024/1834 / Specifiche tecniche ecodesign ventilatori a motore ID 22174 | 04.07.2024 Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la… Leggi tutto
Mag 29, 2024 776

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 ID 21950 | 29.05.2024 Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 - Programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2,… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 112168

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto