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Direttiva (UE) 2018/849

ID 6337 | | Visite: 9453 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/6337

Direttiva 2018 849

Direttiva (UE) 2018/849 | Economia circolare: Modifiche direttive veicoli fuori uso, pile e accumulatori e RAEE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

GUUE L 150/93 del 14.6.2018

Entrata in vigore: 04.07.2018

Decreti Attuazione (2 Decreti)

1. Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 119

Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

(GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2020

2. Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 118 

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2020

Articolo 1 Modifica della direttiva 2000/53/CE

La direttiva 2000/53/CE è così modificata:

1) all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, modificando periodicamente l’allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di:
i) fissare, se necessario, valori di concentrazione massimi sino ai quali deve essere tollerata la presenza delle sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo in materiali e componenti specifici di veicoli 
ii) non applicare, per determinati materiali e componenti di veicoli, la lettera a) del presente paragrafo, se l’impiego di tali sostanze è inevitabile;
iii) eliminare materiali e componenti di veicoli dall’allegato II, se l’impiego di sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo è inevitabile;
iv) in relazione ai punti i) e ii), specificare i materiali e componenti di veicoli che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento e prevedere che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ogni sostanza, materiale o componente interessati ai fini dei punti da i) a iv).»;

2) all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri in conformità del paragrafo 3 del presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di integrare la presente direttiva fissando requisiti minimi per il certificato di rottamazione.»;
3) l’articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire il deposito, anche temporaneo, e il trattamento di tutti i veicoli fuori uso in conformità della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti generali di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all’allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull’ambiente. [...]

Articolo 2 Modifica della direttiva 2006/66/CE

La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

1) all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta in conformità del piano di cui all’allegato I della presente direttiva. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. I rapporti indicano in che modo sono stati ottenuti i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta

3) l’articolo 22 è soppresso;
4) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 22 bis Incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.»;
5) l’articolo 23 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione sull’attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull’ambiente e sul funzionamento del mercato interno.»;
b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. La relazione della Commissione contiene una valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva:». [...]

Articolo 3 Modifica della direttiva 2012/19/UE

La direttiva 2012/19/UE è così modificata:

1) l’articolo 16 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è soppresso;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione del paragrafo
4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti e sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 9. Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.
7. I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.
8. La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del paragrafo 6 e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui
all’articolo 21, paragrafo 2.»; [...]

Articolo 4 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 5 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
______

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