Slide background
Slide background




Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione

ID 19981 | | Visite: 5229 | News Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/19981

Nuovo regolamento prodotti da costruzione   iter

Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (abroga il regolamento (UE) 305/2011 CPR) / Adozione Consiglio PE del 05.11.2024 - Atteso in GU

ID 19981 | Update 05.11.2024

05.11.2024

Il Consiglio ha adottato oggi, 5 Novembre 2024, il regolamento sui prodotti da costruzione (CPR), che armonizza le norme dell'UE per la commercializzazione di tali prodotti, ne facilita la libera circolazione nel mercato unico, riduce gli oneri amministrativi e promuove l'economia circolare e lo sviluppo tecnologico in tale settore. Si tratta dell'ultima tappa del processo decisionale. A seguito dell'approvazione odierna del Consiglio, l'atto legislativo è stato adottato.

10.04.2024

Il Parlamento europeo nella seduta del 10 aprile 2024 ha approvato la proposta di regolamento  - Atteso in Consiglio.

Il Parlamento europeo nella seduta del 10 aprile 2024 ha approvato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD)) 

14.12.2023

Prodotti da costruzione circolari: Consiglio e Parlamento raggiungono un accordo provvisorio il 13 Dicembre 2023

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento sui prodotti da costruzione (CPR), che accelererà la transizione verde e digitale nel settore dell'edilizia. Il regolamento stabilisce norme armonizzate a livello dell'UE per i prodotti da costruzione e rimuoverà gli ostacoli alla loro libera circolazione nel mercato, ridurrà gli oneri amministrativi (attraverso soluzioni digitali) e garantirà che tali prodotti siano in linea con i principi dell'economia circolare e con le nuove tecnologie di costruzione.

L'accordo provvisorio tiene conto dello sviluppo delle tecnologie, prevede la creazione di un passaporto digitale per i prodotti da costruzione e conferisce poteri in relazione a future procedure riguardanti gli appalti pubblici verdi per i prodotti da costruzione.

Risoluzione dei problemi relativi al sistema di normazione

Per quanto riguarda la procedura di normazione, i colegislatori hanno convenuto di mantenere gli atti di esecuzione. Le nuove norme saranno giuridicamente obbligatorie. Al fine di affrontare i lunghi ritardi nel processo di normazione e aumentare le possibilità di intervento della Commissione in caso di problemi, il Consiglio e il Parlamento hanno concordato una soluzione di riserva in base alla quale, a determinate condizioni, la Commissione può adottare autonomamente specifiche tecniche armonizzate mediante atti di esecuzione.

Passaporto digitale per i prodotti da costruzione

L'accordo provvisorio prevede la creazione di un sistema di passaporti digitali per i prodotti da costruzione, analogo a quelli proposti nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Alla Commissione sarà conferito il potere di definire le funzionalità e i requisiti di questo sistema di passaporti per i prodotti mediante atti delegati.

Appalti pubblici verdi

In base al testo di compromesso, alla Commissione sarà conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati, requisiti minimi obbligatori in materia di sostenibilità ambientale riguardanti gli appalti pubblici per i prodotti da costruzione, al fine di incentivare l'offerta e la domanda di prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale. Tali norme possono applicarsi a tutti gli appalti che interessano prodotti da costruzione, compresi gli appalti relativi a opere di costruzione, nel caso in cui gli Stati membri intendano introdurre requisiti ambientali per tali prodotti.

L'accordo provvisorio offre inoltre agli Stati membri la possibilità di discostarsi dai requisiti ambientali qualora la loro applicazione limitasse l'offerta sul mercato del prodotto da costruzione richiesto, in assenza di offerte adeguate e qualora ne derivassero costi sproporzionati che porterebbero lo Stato membro a spendere più del 10% in più rispetto a uno scenario di non applicazione dei requisiti.

Abrogazione del regolamento esistente

L'accordo provvisorio propone un periodo di transizione dal vecchio quadro giuridico al nuovo, che durerà 15 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (fino al 2039). Ciò garantirà che vi sia tempo sufficiente per assicurare una transizione ordinata e un'adeguata migrazione delle specifiche tecniche armonizzate dal vecchio quadro giuridico al nuovo nonché per ridurre al minimo il rischio di una disarmonizzazione di gruppi o famiglie di prodotti.

Entrata in vigore

Gli articoli del regolamento relativi all'elaborazione delle norme saranno applicabili alla data di entrata in vigore. Tutti gli altri articoli, ad eccezione dell'articolo 90 relativo alle sanzioni, si applicheranno 12 mesi dopo la data di entrata in vigore. L'applicazione dell'articolo 90 è fissata a 24 mesi dalla data di entrata in vigore.

Prossime tappe

L'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni.

Contesto

L'ecosistema delle costruzioni rappresenta quasi il 5,5% del PIL dell'UE e dà lavoro a circa 25 milioni di persone in oltre 5 milioni di imprese. L'industria dei prodotti da costruzione conta 430 000 imprese nell'UE, con un fatturato totale pari a 800 miliardi di EUR. Si tratta principalmente di piccole e medie imprese, che costituiscono una risorsa economica e sociale fondamentale per le comunità locali nelle regioni e nelle città europee.

Gli edifici sono responsabili di circa il 50% dell'estrazione e del consumo di risorse e di oltre il 30% dei rifiuti totali prodotti ogni anno nell'UE. Inoltre, sono responsabili del 40% del consumo energetico dell'UE e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra associate all'energia.

Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione aggiorna la legislazione vigente in questo settore, che risale al 2011. La revisione del regolamento sui prodotti da costruzione fa parte del pacchetto di misure che la Commissione ha presentato il 30 marzo 2022, insieme al regolamento sulla progettazione ecocompatibile e alla strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari. Tali misure fanno parte del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare.

_________

12.09.2023

- Proposta approvata dal Parlamento europeo in data 11 Luglio 2023 / aperti negoziati Consiglio UE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011

ST 12572 2023 INIT
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011 - 4-column document . - Discussions of the Council 

Update 11.07.2023

P9_TA(2023)0253
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l’11 luglio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD))

Update 30.03.2022

COM(2022) 144
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.
________

Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento sui prodotti da costruzione" o "CPR") fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione1. Tale regolamento garantisce il buon funzionamento del mercato unico e la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell'UE. Ciò avviene attraverso specifiche tecniche armonizzate, che mettono a disposizione un linguaggio tecnico comune su come sottoporre a prova e comunicare la prestazione dei prodotti da costruzione (ad esempio reazione al fuoco, conducibilità termica o isolamento acustico). L'applicazione di norme è obbligatoria quando sono citate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE). I prodotti da costruzione contemplati da tali norme devono recare la marcatura CE attestante che sono conformi alla prestazione dichiarata per gli stessi. Tali prodotti possono quindi circolare liberamente all'interno del mercato unico. Gli Stati membri dell'UE non sono autorizzati a richiedere marchi, certificati o prove supplementari. Il CPR non stabilisce requisiti dei prodotti. Gli Stati membri dell'UE sono responsabili dei requisiti in materia di sicurezza, ambiente ed energia applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile. 

La proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia ha evidenziato l'importanza delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita degli edifici e dei materiali da costruzione per calcolare il potenziale di riscaldamento globale dei nuovi edifici a partire dal 2030. La strategia forestale dell'UE e la comunicazione sui cicli del carbonio sostenibili hanno annunciato, nel contesto della revisione del regolamento sui prodotti da costruzione, lo sviluppo di una metodologia standard, solida e trasparente per quantificare i vantaggi per il clima dei prodotti da costruzione e della cattura e dell'utilizzo del carbonio. Inoltre, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno chiesto azioni destinate a promuovere la circolarità dei prodotti da costruzione, ad affrontare gli ostacoli al mercato unico dei prodotti da costruzione e a contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare.
Di conseguenza i due obiettivi generali della revisione del CPR sono:

1) realizzare un mercato unico dei prodotti da costruzione ben funzionante; e
2) contribuire agli obiettivi della transizione verde e di quella digitale, in particolare il conseguimento di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

La proposta, quindi, mira ad affrontare, in par4ticoklare i problemi seguenti:

- il mercato unico dei prodotti da costruzione non è stato realizzato.
Il processo di normazione posto al centro del CPR è stato poco efficiente. Negli ultimi anni, i progetti di norme armonizzate elaborati dalle organizzazioni europee di normazione hanno raramente potuto essere citati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, principalmente in ragione di carenze giuridiche. La mancanza di citazione di norme armonizzate aggiornate per i prodotti da costruzione è un fattore chiave che compromette il buon funzionamento del mercato unico, creando ostacoli agli scambi nonché costi e oneri amministrativi aggiuntivi per gli operatori economici. Norme armonizzate obsolete risultano altresì non sempre rilevanti per il mercato, in quanto il processo non può tenere il passo con gli sviluppi nel settore. Inoltre la situazione attuale non consente di soddisfare le esigenze di regolamentazione degli Stati membri.

- il CPR non è in grado di realizzare priorità politiche più ampie, quali la transizione verde e digitale e la sicurezza dei prodotti.
I metodi di valutazione armonizzati disponibili per la prestazione dei prodotti da costruzione riguardano soltanto alcuni elementi legati agli impatti ambientali, quali l'inquinamento, ma non sono stati stabiliti per quanto riguarda l'uso sostenibile delle risorse naturali. Inoltre il CPR non consente di stabilire requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione, una circostanza questa che ostacola la possibilità di affrontare le questioni non legate alla prestazione. Tuttavia, al fine di stimolare gli incentivi e la domanda di prodotti da costruzione a basse emissioni di carbonio e capaci di stoccare carbonio, sono necessarie informazioni coerenti e trasparenti sulla prestazione dei prodotti da costruzione in materia di clima, ambiente e sostenibilità, nonché sulla possibilità di disciplinare le caratteristiche intrinseche del prodotto, quali la durabilità o la riparabilità. Il miglioramento della circolarità dei prodotti da costruzione rafforzerà inoltre la resilienza dell'UE per quanto concerne l'accesso ai materiali da costruzione. Inoltre le informazioni digitali sui prodotti da costruzione non sono sufficientemente disponibili per conseguire gli obiettivi di circolarità e sostenibilità e per fornire le informazioni richieste da altre normative correlate (ad esempio la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia o il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili).
Il CPR limita notevolmente le possibilità per il settore di dichiarare, in modo coerente e armonizzato, le prestazioni dei suoi prodotti e di differenziare i prodotti in termini di prestazioni climatiche, ambientali e di sostenibilità. Limita altresì in modo significativo le possibilità per gli Stati membri di definire requisiti nazionali per gli edifici o di includere negli appalti pubblici criteri relativi agli obiettivi di sostenibilità senza mettere a rischio il funzionamento del mercato unico.
Il CPR limita notevolmente le possibilità per il settore di dichiarare, in modo coerente e armonizzato, le prestazioni dei suoi prodotti e di differenziare i prodotti in termini di prestazioni climatiche, ambientali e di sostenibilità. Limita altresì in modo significativo le possibilità per gli Stati membri di definire requisiti nazionali per gli edifici o di includere negli appalti pubblici criteri relativi agli obiettivi di sostenibilità senza mettere a rischio il funzionamento del mercato unico.
...

seguono testi allegati

Collegati

Tags: Marcatura CE Regolamento CPR Abbonati Marcatura CE

Ultimi archiviati Marcatura CE

Dic 13, 2024 59

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 137

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto
Ott 29, 2024 164

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 118291

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto