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Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39

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Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39

ID 2392 | 16.06.2022 / In allegato

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2016

(GU n.61 del 14-03-2016)
_________

Il Decreto apporta modifiche al Testo Unico Sicurezza che riguardano il Titolo IX "Sostanze Pericolose", in particolare:

- Nuove definizioni miscele pericolose, agenti cancerogeni e mutageni, ecc;
- Schede di Sicurezza;
- Cartelli e stoccaggio.

Il Decreto recepisce le Direttiva sociali che si adeguano al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Decreto apporta modifiche significative a tre decreti:

- Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
- La Legge 17 ottobre 1967, n. 977 disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Entra in vigore il 29 marzo 2016.
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Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli allegati XV, XXIV, XXVI le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all’articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f) , e all’allegato XLII la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele» e all’articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene»;

b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» è sostituita dalla seguente: «miscela» e all’allegato XXVI le parole: «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;

c) all’articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente: “1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;”;

2) il numero 2) è soppresso;

3) il numero 3) è sostituito dal seguente: “3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII;”;

d) all’articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”;

e) all’articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.”;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.”;

f) all’articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole “come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.”;

g) all’articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classifi cazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classifi cazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.”;

h) all’allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è soppresso;

2) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;

i) all’allegato XXVI:

1) la sezione 1 è sostituita dalla seguente:
“1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classifi cate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L’etichettatura di cui al primo comma può essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.”;

2) la sezione 5 è sostituita dalla seguente:
“5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.”.
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Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
(GU n.61 del 14-3-2016) 

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