Slide background




Circolare VVF n. 11197 del 14/08/2018 | Impiego estintori portatili

ID 6685 | | Visite: 11226 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/6685

Circolare VVF n  11197 del 2018

Raccomandazioni circa l'impiego degli estintori portatili nell'attività formativa

Circolare Prot. n. 11197 del 14/08/2018 

Oggetto: Attività di accertamento dell'idoneità tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro - Raccomandazioni circa l'impiego di estintori portatili

Con riferimento ad un recente infortunio occorso ad un operatore VF durante una prova di spegnimento tenutasi all'interno di una sede VF per la necessità di cui all'oggetto, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni circa l'impiego degli estintori portatili, notoriamente messi a disposizione dai soggetti del corso o degli esami erogati dal Comando.

Premesso quanto sopra, si specifica che i soggetti fornitori di estintori portatili sono in dovere di assicurare presidi idonei, pienamente funzionanti e dotati di tutte le certificazioni e documentazioni previste per legge. Non va trascurato inoltre che detti dispositivi sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate ed un'usura sicuramente riferibile più ad un'attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio. Per tale ragione si evidenzia la possibilità di richiedere estintori caratterizzati da minori pressioni di esercizio, ad esempio gli estintori a base d'acqua, al fine di minimizzare le conseguenze di un eventuale malfunzionamento per una eccessiva usura del dispositivo.

Al momento del ricevimento degli estintori la Commissione d'esame o gli incaricati della lezione, dovranno eseguire le seguenti operazioni preliminari:

1. Verificare che le iscrizioni sull'etichetta dell'estintore siano presenti e ben leggibili;

2. Verificare che l'estintore non abbia superato la vita utile ammissibile (18 anni dalla data di produzione rinvenibile sui dati punzonati sul serbatoio).

3. Per gli estintori immessi sul mercato a partire dal 29 maggio 2002, verificare la presenza e la leggibilità della marcatura CE relativa agli aspetti di sicurezza delle apparecchiature a pressione (requisiti PED)

4. Verificare a vista che gli estintori siano integri e non presentino e non presentino segni di deterioramento in alcuna parte del dispositivo (assenza di segni di ruggine o tracce di corrosione, integrità della manichetta e dell'eventuale cono di espansione, assenza di sconnessioni o incrinature delle tubazioni flessibili...)

5. Verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con il cono erogatore (se presente)

6. Verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con la valvola di comando

7. Verificare che l'indicatore di pressione, se presente, indichi di un valore compreso all'interno del campo verde

8. Verificare la presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento dell'estintore.

Inoltre, all'atto della richiesta del corso o dell'accertamento finale, il fornitore degli estintori dovrà presentare al Comando una dichiarazione in cui esprime che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato (art. 8 comma 1 lett. c) del D.M. 7 gennaio 2005) e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione (art. 4 comma 2 del D.M. 7 gennaio 2005).

[...] segue in allegato

Fonte: VVF

_________

D.M. 7 gennaio 2005

Art. 4. co.2 - Utilizzazione

2. L’estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all’art. 3, lettera g).

Art. 8 Obblighi e responsabilita' per il produttore

1. Il produttore e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:
a) garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformita' della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
b) impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva 97/23/ CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000;
c) emettere per ogni estintore portatile d’incendio la dichiarazione di conformita' di cui all’art. 3, lettera f);
d) fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all’art. 3, lettera g);
e) punzonare sull’estintore portatile d’incendio l’anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice costruttore.

...

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Circolare Prot. n. 11197 del 14082018.pdf
 
269 kB 195

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Ultimi archiviati Sicurezza

Giu 30, 2024 15

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 70

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 103

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto
Giu 26, 2024 96

Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024

Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024 ID 22124 | 26.06.2024 Decreto ministeriale n. 105 del 24 giugno 2024 - Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sostituzione rappresentanti del… Leggi tutto
Giu 20, 2024 283

Ordinanza Regione Lazio 19.06.2024 / Tutela rischio calore lavoro

Ordinanza Regione Lazio del 19.06.2024 / Tutela rischio calore lavoro ID 22103 | 20.06.2024 / In allegato Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica — Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza