Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 49771 | 09 Dicembre 2019
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Cassazione Penale Sez. 4 del 09 dicembre 2019 n. 49771
Guanto trascinato dai rulli in lavorazione. Mancata predisposizione di idonei requisiti di sicurezza della calandra
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49771 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 14/11/2019
1. La Corte di Appello di L'Aquila, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti C.E. e DG.A., con sentenza del 18/7/2018, in parziale riforma della sentenza emessa in data 10/12/2016 dal Tribunale di Teramo, appellata dagli imputati, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena in 300 euro di multa per ciascuno degli imputati, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.
Il G.M. del Tribunale di Teramo, in primo grado, aveva condannato gli odierni ricorrenti alla pena di mesi 4 di reclusione ciascuno, con sospensione della pena, avendoli ritenuti colpevoli:
• C.E. del reato p. e p. dall'art. 590 commi 2 e 3 c.p. in qualità di legale rappresentante della ditta C.E. srl corrente in Morro D'Oro e di datore di lavoro di S.G. e in qualità di redattore del documento di valutazione dei rischi per la citata ditta, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e violazione di norme di legge (artt. 70 co. 1, 71 co. 1 e 11, 87 co. 1 lett. b, e punto 5.9 dell'allegato V del D.L.vo 81/08, artt. 17-18- 28-29 e 55 del citato D.L.vo 81/08 e punti 1.3.7. e 1.4 all. I del D.P.R. 459/96), cagionava al S.G. lesioni personali gravi (trauma da schiacciamento da rulli arto superiore sx con ampio scuoiamento e modificazione dei tessuti molli interessante l'avambraccio, mano e dita con amputazioni falangi ungueali 2-3-4-5 dito, frattura base 50 metacarpo con prognosi riservata e iniziale poi di gg. 72), poiché il S.G., inserendo un foglio di lamiera nell'imbocco della calandra MH 308 B, dopo aver avviato i rulli, allungava una mano per togliere un sassolino dal foglio e il suo guanto veniva afferrato dai rulli in lavorazione che trascinavano e schiacciavano la mano e l'avambraccio.
Per colpa del C.E. avendo lo stesso:
a) in qualità di datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore la calandra MH 308 B matr. 07083 del 2007 non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza del DPR 459/1996 e del punto 5.9 dell'allegato V dei D.L.vo 81/08, perché non efficacemente protetta per tutta la sua estensione con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani e di altre parti dei corpo del lavoratore, non provvista di un idoneo dispositivo di protezione che permette agevolmente la manovra di arresto dei cilindri, e che permetta l'arresto con semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto, e che consenta oltre all'arresto la contemporanea inversione del moto dei cilindri per liberare l'arto;
b) in qualità di datore di lavoro per non aver fornito ai lavoratore appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona pericolosa;
c) in qualità di datore di lavoro per non aver sottoposto la macchina a verifiche periodiche ai sensi dell'art. 71 comma 11;
d) in qualità di redattore dei documento di valutazione dei rischi avendo redatto il documento del sito n 2 sede dell'evento infortunistico alle pagg. 1010 e 1011 con indicazione generica e non adeguata dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare, essendo stato individuato il rischio di impigliamento e trascinamento come possibile, con danno significato e con entità notevole ma non essendo stati individuati i dispositivi di protezione richiesti dal citato allegato V punto 5.9.
In Morro D'Oro il 28/6/2012.
• DG.A. del reato p. e p. dall'art. 590 commi 2 e 3 c.p. perché in qualità di Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta C.E. srl corrente in Morro D'Oro, e in qualità di co-redattore del documento di valutazione dei rischi per la citata ditta, per colpa consistita in colpa generica (imprudenza, negligenza e imperizia), e colpa specifica per violazione di norme di legge (art. 33 D.L.vo 81/08, artt. 17-18-28-29 e 55 del citato D.L.vo 81/08, punto 5.9 dell'allegato V del D.L.vo 81/08 e punti 1.3.7. e 1.4 all. I dei D.P.R. 459/96), cagionava ai S.G. lesioni personali gravi (trauma da schiacciamento da rulli arto superiore sx con ampio scuoiamento e modificazione dei tessuti molli interessante l'avambraccio, mano e dita con amputazioni falangi ungueali 2-3-4-5 dito, frattura base 50 metacarpo con prognosi riservata), poiché il S.G., inserendo un foglio di lamiera nell'imbocco della calandra MH 308 B, dopo aver avviato i rulli, allungava una mano per togliere un sassolino dai foglio e il suo guanto veniva afferrato dai rulli in lavorazione che trascinavano e schiacciavano la mano e l'avambraccio.
Per colpa del DG.A. il quale, in qualità di co-redattore del documento di valutazione dei rischi,
a) ha redatto il documento del sito n. 2 sede dell'evento infortunistico alle pagg. 1010 e 1011 con indicazione generica e non adeguata dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare, essendo stato individuato il rischio di impigliamento e trascinamento come possibile, con danno significativo e con entità notevole ma non essendo stati individuati i dispositivi di protezione richiesti dal DPR 459/1996 e dal citato allegato V punto 5.9 per la calandra MI-1 308 B matr. 07083 del 2007 (che non efficacemente protetta per tutta la sua estensione con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani e di altre parti del corpo del lavoratore, non provvista di un idoneo dispositivo di protezione che permette agevolmente la manovra di arresto dei cilindri, e che permette l'arresto con semplice
e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto, e che consenta oltre all'arresto la contemporanea inversione del moto dei cilindri per liberare l'arto);
b) non ha evidenziato la necessità di fornire al lavoratore appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona pericolosa;
c) non ha evidenziato la necessità di sottoporre la macchina a verifiche periodiche ai sensi dell'art. 71 comma 11;
In Morro D'Oro il 28/6/2012.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio comune difensore di fiducia, C.E. e DG.A., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
Con un primo motivo si deduce vizio di motivazione per la mancata assunzione di prova decisiva.
I ricorrenti riportano testualmente la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta con i motivi di appello evidenziando la necessità di disporre esperimento giudiziale o perizia antroprometrica al fine di stabilire la manovra compiuta dal lavoratore, che durante la lavorazione compietamente automatica della lamiera, sarebbe intervenuto non sporgendosi sul laminatoio, ma entrando nella zona protetta con la fune perimetrale, al fine di rimuovere, con il macchinario in movimento, delle impurità presenti sulla lamiera, adagiandovi sopra con parte del corpo e finendo risucchiato con la mano nei cilindri in movimento.
Viene evidenziato che tale ricostruzione, come rilevato dal consulente di parte, era plausibile, tenuto conto delle caratteristiche del laminatoio e della corporatura della persona offesa.
L'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti sarebbe stata necessaria -si sostiene in ricorso- ai fini dell'accertamento del nesso di causalità e la corte di appello avrebbe dovuto motivare perché non riteneva pertinente l'esigenza di stabilire se la ricostruzione fosse compatibile con la corporatura della vittima se lo stesso avesse solo allungato la mano per rimuovere le impurità o, invece, avesse usato il laminatoio come piano di appoggio del proprio corpo, dimenticando che la lamiera in movimento l'avrebbe trascinato.
Sul punto la Corte distrettuale non avrebbe fornito alcuna risposta, limitandosi ad un apparente motivazione sulla logica spiegazione della posizione assunta dal S.G. a seguito dell'infortunio e della deposizione dei testi C. e DF., secondo i quali il S.G. poteva arrivare con la mano all'imboccatura dei rulli.
Ma, aggiungono i ricorrenti, la questione da valutare era se fosse raggiungibile la zona dei rulli sporgendosi dall'esterno del perimetro di protezione o con un piede dall'interno dello stesso perimetro.
Su questo aspetto, ritengono i ricorrenti, sarebbero stato necessario acquisire certezza processuale in relazione alla causalità dell'evento, al fine di accertare o escludere la causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Con un secondo motivo si deduce vizio motivazione per travisamento della prova in punto di causalità e violazione di legge in relazione agli artt. 533 e 530 cpv. cod. proc. pen.
I ricorrenti lamentano che la Corte distrettuale pur riconoscendo la fondatezza dell'ipotesi che il danno alla mano fosse derivato da una manovra non corretta del primo soccorritore o da un vizio occulto della calandra che, nella fase di moto inverso dei cilindri, non ha consentito il rilascio della mano, non ne ha riconosciuto la rilevanza sul piano inferenziale.
Pertanto, ritengono i ricorrenti i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere il difetto di prova che il danno fosse derivato dall'assenza dei presidi antinfortunistici.
Vengono, quindi, riportati precedenti di questa Corte di legittimità sull'esclusione di responsabilità in relazione alla sicurezza delle macchine in presenza di vizi occulti e sul travisamento di prova.
Viene invocata, infine, l'applicazione del principio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, non potendosi escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità.
Con un terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 43 cod. pen. sull'individuazione delle regole prudenziali asseritamente violate e costituenti integrazione della colpa specifica.
I ricorrenti premettono di riproporre le questioni in diritto in senso antitetico rispetto all'interpretazione data dai giudici di appello, essendo privo di plausibilità e coerenza il percorso logico seguito dagli stessi nella sentenza impugnata.
Viene lamentata la pronuncia di un giudizio di responsabilità a prescindere dall'avvenuto accertamento, ai fini della configurabilità della colpa specifica, dell'effettiva violazione di regole di condotta tali da assicurare l'effettiva evitabilità dell'evento.
La valutazione svolta dai giudici di appello sulla violazione degli standard di sicurezza viene definita incongrua.
In relazione a quanto previsto dall'All. V punto 5.9.1 e dall'art. 132 DPR 547/55, si precisa che la responsabilità datoriale è esclusa quando per le modalità di funzionamento del macchinario e per il tipo di lavorazione non sia possibile una segregazione della zona di imbocco dei rulli della calandra, ma la macchina sia dotata di un sistema di arresto rapido dei cilindri.
Ora nel caso che ci occupa, la lavorazione secondo il difensore ricorrente doveva avvenire con l'inserimento della lamina con un'apposita pinza, mentre la lavorazione successiva era in automatico, con il posizionamento del lavoratore su pulpito distante dalla zona di imbocco.
La velocità della lavorazione era modesta e il posizionamento del lavoratore distante dalla zona di avvolgimento con apposizione di una fune perimetrale assicuravano un elevato livello di sicurezza escludendo possibilità di attingimento.
I ricorrenti contestano che la fune dovesse essere posta ad altezza del petto del lavoratore, rilevando che il posizionamento della stessa fune a 40 cm di altezza e a 40-50 cm dalla macchina erano corrette come riportato nella consulenza di parte.
Inoltre, rilevano ancora i ricorrenti, la circostanza che la calandra venisse fermata dallo stesso S.G. dimostrerebbe la funzionalità del sistema di arresto.
Mentre, si ribadisce, la sentenza impugnata non avrebbe chiarito la posizione del lavoratore sul laminatoio. La spiegazione della posizione come effetto del trascinamento non spiegherebbe il motivo per cui la fune perimetrale non sia stata intercettata con gli arti inferiori ma solo con il piede.
In relazione alla violazione dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008, i ricorrenti deducono che la corte di appello non avrebbe considerato che il controllo sul sistema di sicurezza della calandra avveniva sia al momento dell'acquisto che in sede di verifica del rischio residuo. Nuovamente si evidenzia che il sistema di lavorazione sopra citato garantiva il miglior livello di sicurezza operativa.
Inoltre, la sentenza impugnata, imputerebbe al datore di lavoro l'assenza di ulteriori presidi, di fatto impraticabili, come documentato con la CTP, o non in commercio. Ed anche i presidi adottati dopo l'incidente sarebbero atti a prevenire incidenti solo dall'imbocco frontale della macchina, ma non dal lato perimetrale, come nel caso di specie.
Ancora, le responsabilità per carenza del DVR avrebbero dovuto essere vagliate unitamente all'eventuale violazione dell'art. 20 D.Lgs. 81/2008 da parte del lavoratore.
Si lamenta, infine, il mancato compimento di una prova di resistenza volta a stabilire se la prevenzione del rischio specifico e di quello residuo fossero neutra- lizzabili solo seguendo le modalità lavorative prescritte, in quanto, si insiste, nessuna esposizione al pericolo si sarebbe realizzata ove il lavoratore si fosse attenuto allo standard di diligenza richiesto.
Con un quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 41 cpv e 43 cod. pen. per difetto di causalità-esigibilità per abnormità/esorbitanza del comportamento dell'infortunato.
I ricorrenti configurando un comportamento anomalo del lavoratore, esorbitante rispetto alle modalità lavorative, ricordano i principali due orientamenti di questa Corte in tema di responsabilità evidenziando che il secondo, ad oggi minoritario, confortato dalle S.U. nel caso Thissen Group, riconosce anche un obbligo di sicurezza gravante sul lavoratore.
In particolare, si è riconosciuto anche il concetto di comportamento esorbitante del lavoratore diverso da quello abnorme.
Si ricorda, infine, che nel caso specifico il lavoratore ha praticamente disarmato il presidio di sicurezza, pertanto, la Corte di appello, alla luce anche del riconosciuto concorso di colpa, avrebbe dovuto assolvere gli imputati per inesigibilità di una condotta neutralizzatrice del comportamento del S.G..
Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.
2. I ricorsi, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, la gran parte delle tesi oggi riproposte, in particolare quella sulla richiesta di rinnovazione istruttoria.
La sentenza impugnata dà conto, infatti, che la dinamica dell'infortunio è stata accertata in maniera chiara, sulla base delle dichiarazioni del S.G., che ha spiegato logicamente la posizione in occasione dell'infortunio, confermata anche dal teste R. e dai testi C. e DF., del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro della ASL di Teramo, che hanno ricostruito la dinamica in maniera conforme alle dichiarazioni della persona offesa e hanno confutato la ricostruzione resa dagli imputati.
Il lavoratore infortunato ha indicato, quale motivo della propria condotta, la volontà di rimuovere un sassolino, della cui presenza si era avveduto sulla lamiera. Ciò, peraltro, è quanto lo stesso ebbe a riferire nell'immediatezza del fatto al teste R.L. che ebbe a soccorrerlo, come anche da quest’ultimo testimoniato. E con motivazione logica la Corte distrettuale ha ritenuto che non possa certo dubitarsi della versione del S.G. sul punto per il solo fatto che all'esito dell'infortunio detto sassolino non fu rinvenuto dal R..
La sentenza impugnata precisa che dalle emergenze processuali è risultato accertato che era possibile accedere con la mano nella calandra, benché l'operazione fosse vietata. E che i testi C. e DF. hanno riferito che la persona offesa non sarebbe potuta arrivare con la propria mano all'imbocco dei rulli se la fune di protezione fosse stata posizionata ad una congrua distanza dalla macchina e a una congrua altezza. Ciò in ragione del fatto che la parte offesa, per compiere la manovra della rimozione del sassolino dalla lamiera, doveva necessariamente essersi trovata all'esterno della fune, la quale, peraltro, non era neppure sufficientemente tesa, tanto che per azionarla in sede di ispezione era stato necessario portarla fino al suo livello massimo, quasi a toccare la calandra stessa.
Viene illustrato, in altri termini, un compendio probatorio, idoneo a convalidare, senza necessità di ulteriori approfondimenti, la conclusione cui era già pervenuto il giudice di primo grado, secondo cui le rubricate lesioni fossero eziologicamente connesse alla mancata predisposizione di idonei requisiti di sicurezza della calandra che, sebbene munita di dichiarazione di conformità CE, era dotata, oltre che del dispositivo di accensione e spegnimento, di un dispositivo di protezione costituito da una fune metallica, che, però, era posizionata a distanza insufficiente a livello orizzontale dalla zona di contatto, non era sufficientemente alta e non era attivabile mediante una leggera pressione; detto sistema, inoltre, non comportava l'inversione di moto dei cilindri.
Il primo giudice aveva, peraltro, già evidenziato: 1. che in ragione di dette carenze furono impartite prescrizioni inerenti: a. il posizionamento della fune ad un'altezza superiore; b. la installazione di sistemi di fotocellule finalizzato al blocco della calandra al passaggio della zona di rischio; c. un sistema di impedimento di riattivazione della calandra una volta bloccata attraverso quello di fotocellule; 2. che il libretto di manutenzione della calandra, benché riportante il medesimo numero di matricola di quella in questione, ineriva ad una diversa macchina; c) che erano state carenti la formazione e la informazione della parte offesa (aspetto in relazione al quale, tuttavia, il giudice di secondo grado ha escluso il nesso di causalità con l'evento; 3. che il documento inerente la valutazione dei rischi era carente in quanto non aveva individuato dispositivi di sicurezza e che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione neppure aveva sollecitato la prescritta verifica periodica.
I giudici del gravame del merito, pertanto, nel negare la rinnovazione dibattimentale, operano un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha costantemente chiarito come la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello sia evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968). E che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. il 2014, Rv. 258236).
3. In relazione al secondo motivo di ricorso, se ne palesa l'infondatezza, in quanto la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, ha, in maniera del tutto logica, già ampiamente motivato che le lesioni possono eventualmente solo essersi aggravate nella rimozione della mano dai rulli, ma certamente ciò non può ritenersi un'esimente o un'interruzione del nesso di causalità, tanto più che tra i presidi di sicurezza mancanti può riconoscersi proprio il comando di inversione della marcia dei rulli. Né tale mancanza può definirsi un vizio occulto della macchina.
4. La motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto -e pertanto si sottrae ai denunciati vizi di legittimità- anche nella parte in cui evidenzia gli elementi che l'hanno portata a convalidare l'affermazione di responsabilità già operata dal primo giudice nei confronti di entrambi gli odierni ricorrenti.
Infondato appare, perciò, anche il terzo motivo di ricorso, non corrispondendo al vero che non siano stati analizzati i singoli profili di colpa specifica che l'impugnato provvedimento distingue per ognuno dei due imputati.
I giudici del gravame del merito, come peraltro aveva già fatto il giudice di primo grado, si soffermano analiticamente sulle carenze prevenzionali riscontrate e sull'inidoneità dei sistemi di sicurezza adottati.
Quanto, nello specifico, alle caratteristiche del sistema di sicurezza della calandra, evidenziano come dalla documentazione in atti (non essendo stati i testi, a distanza di anni, stati precisi sulle misure relative alla distanza della fune dalla macchina e alla sua altezza), si evincevano: a. l'insufficiente distanza orizzontale della fune metallica rispetto alla zona di contatto, misurata in 20 cm rispetto alla calandra; b. l'insufficiente altezza della fune metallica rispetto al livello in cui sosta l'operatore, misurata a cm. 50; c. l'azionamento del dispositivo di sicurezza solo per ampi spostamenti della fune metallica (maggiori di mm. 10); d. l'omesso azionamento del dispositivo di sicurezza a seguito di una leggera pressione da parte di qualsiasi parte del corpo del lavoratore; e. il fatto che il dispositivo di sicurezza non comprendesse un sistema di inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo (il richiamo è alla relazione di accertamento a firma dei predetti testi in data 8/5/2013)
Viene inoltre ricordato che M.M., già indagato per il medesimo fatto in quanto legale rappresentante della ditta fornitrice della calandra, in sede di interrogatorio, al fine di sottolineare "il divieto di inserire gli arti nella calandra mentre questa e in funzione", ha dato atto del fatto che nel caso di specie il S.G. non si era attenuto al divieto, segnalato nel libretto d'uso e manutenzione della calandra e dagli adesivi apposti sulla medesima, in quanto, "dopo aver avviato i rulli allungava una mano nella calandra", dal che deve logicamente ritenersi, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che l'operazione posta in essere dal S.G., benché vietata con gli organi della macchina in movimento, era sicuramente possibile senza alcuna necessità di scavalcare la fune di protezione e distendersi sulla calandra.
La sentenza si sofferma poi sulle prescrizioni di sicurezza imposte dopo l'infortunio al C.E., adempiute, all'esito delle quali si evince che la fune di protezione non è stata riposizionata nella medesima maniera riportata in precedenza.
5. La Corte territoriale ha dato conto argomentatamente e logicamente, con motivazione corretta anche in punto di diritto, del perché dell'ascrivibilità della penale responsabilità agli odierni ricorrenti.
Quanto al C.E., datore di lavoro, si tratta del garante primario della sicurezza del lavoratore, in quanto titolare di un rapporto di lavoro o comunque dominus di fatto dell'organizzazione dell'attività lavorativa.
Fonte primaria degli obblighi di sicurezza che fanno capo al datore di lavoro - com'è noto- è il Decreto legislativo 81 del 2008, il cui articolo 17 individua tassativamente gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, individuandoli: "a) nella valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) nella designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi."
Il terzo obbligo non delegabile, cioè quello di vigilanza, viene ricavato, poi, dall'articolo immediatamente precedente che al comma terzo espressamente prevede che: "La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite."; mutando, in questo caso, il contenuto della situazione d'obbligo del datore di lavoro: da obbligo di adempiere personalmente a obbligo di vigilanza sull'attività del delegato.
Accanto a questi obblighi che devono essere adempiuti inderogabilmente dal datore di lavoro in persona, l'articolo 18 ne contiene un elenco meticoloso e li distribuisce tra il datore di lavoro e il dirigente, sia pur, con riferimento a quest'ultimo, nei limiti segnati dalle attribuzioni e dalle competenze ad esso conferite.
Ebbene, in proposito, va ricordato, innanzi tutto, il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261105 e ss. sul caso Thyssenkrupp, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria, esperienze e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell’azienda e, all’esito, redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi (D.S.S.) previsto dall'art. 28 del D.L.vo n.81 del 2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro): all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Va dunque qui riaffermato il principio che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza, è gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod civ., egli è costituito garante dell'Incolumità fisica dei prestatori di lavoro" (cfr. questa Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 dep. il 2015, Ottino, Rv. 263200). E che, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile Sez. 4, n. 4325 del 27/10/2015 dep. il 2016, Zappalà ed altro, Rv. 265942).
Va ricordato, altresì, che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (così Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253850 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l'esistenza di un preposto di fatto).
Come si diceva, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 2/12/2016 dep. il 2017, Furlan, Rv. 270355).
6. Fatta questa debita premessa, per evidenziare il ruolo pregnante e le responsabilità che nel sistema antinfortunistico gravano sul datore di lavoro, va rilevato che i giudici di merito, con riferimento alla posizione di C.E., quale legale rappresentante della "C.E. Srl" e, quindi, datore di lavoro dell'Infortunato, ha individuato i seguenti profili di colpa specifica, ritenuti "in palese nesso causale con l'evento":
1. la violazione dell'art. 70, co. 1 D. L.vo n. 81/2008, inerente i dispositivi di sicurezza (norma che prevede che "salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto"), non essendo risultata la calandra, considerando l'inidoneità della predetta fune metallica con riferimento al suo posizionamento, funzionalità e modalità di utilizzo, conforme ai seguenti requisiti: a) ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.P.R. 459/96 ("Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine inerente la prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili"), già in vigore all'atto di acquisto della calandra, con riferimento al sistema di protezione dei rischi dovuti agli elementi mobili della calandra (il richiamo è all'all. 1, punto 1.3.7. D.P.R. n. 459/1996 - "Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili" "Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi, essere muniti di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni", all. li punto 1.4.1 D.P.R. n 459/1996 - "caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi di protezione, requisiti generali" "Le protezioni e dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci e devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa"; b. ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lvo n. 81/2008 (cui la calandra avrebbe dovuto essere adeguata) all. V, parte 11, punto 5-9 "Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri" e, in particolare, a quanto disposto sia dal punto 5.9. 1 "Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore. Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri omiszs", sia dal punto 5.9.2 "I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto immediato dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto. Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo".
2. La violazione dell'art. 71 co. 1 D. L.vo n. 81/ 2008, inerente agli obblighi del datore di lavoro (norma che prevede che "il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie");
3. La violazione dei già ricordati artt. 17 ("obblighi del datore di lavoro non delegabili", tra cui -co 1 lett. a - la valutazione dei rischi), 28 ("oggetto della valutazione dei rischi") e 29 ("modalità di effettuazione della valutazione dei rischi") D. L.vo n. 81/ 2008, per avere indicato in maniera generica e non adeguata i rischi e le conseguenti misure di prevenzione da adottare nella redazione del documento di valutazione dei rischi.
Diversamente, come pure già si anticipava, quanto alla violazione dell'obbligo di formazione del lavoratore di cui all'art. 18 D. L.vo n. 81/2008, osserva la Corte territoriale che, pur dovendosi ritenere sussistente detta violazione con riferimento alla specifica mansione cui il S.G. era addetto all'atto dell'infortunio, la stessa non possa tuttavia valutarsi in nesso causale con l'evento, non potendo ritenersi certo che, qualora fosse stato specificamente formato, il S.G. si sarebbe astenuto dalla sua condotta imprudente, in ragione dell'istintività della stessa e della macroscopicità dell’imprudenza.
Del pari, per i giudici del gravame del merito, deve ritenersi non in certo nesso causale con l'evento la contestata violazione dell'art. 71, comma 11, D. L.vo n. 81/2008, non potendosi ritenere che a seguito dell'esecuzione della prescritta verifica periodica la calandra sarebbe sicuramente stata adeguata ai suindicati requisiti di sicurezza.
7. Nell'attribuire tali profili di colpa specifica al datore di lavoro la sentenza impugnata si colloca nel solco della richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, laddove si è da tempo chiarito che, qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (così Sez. Un. n. 1003 del 23/11/1990 dep. il 1991, Tescaro, Rv. 186372; conf. Sez. 4, n. 2494 del 3/12/2009 dep. il 2010, Castelletti, Rv. 246162).
E, per converso, del principio, che pure costituisce ius receptum secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (così Sez. 4 , n. 1184 del 3/10/2018 dep. il 2019, Motta Pelli srl, Rv. 275114 in una fattispecie relativa a macchinario privo di "carter" di protezione, in cui la Corte ha ritenuto che il pericolo era evidentemente riconoscibile con l'ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore; conf. Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948 che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen., per avere messo a disposizione del lavoratore un macchinario, specificamente una pressa, privo dei necessari presidi di sicurezza, in conseguenza della non attenta verifica dei requisiti di legge e della mancata valutazione in progress delle carenze del predetto macchinario, anche attraverso una adeguata azione di manutenzione, nella specie effettuata senza carattere di sistematicità; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne ed altro, Rv. 259229).
La responsabilità del costruttore, nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, in altri termini, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacché questi è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina. A tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, si fa eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza, per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina (Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005 dep. il 2006, Mollo, Rv. 233174-5).
Per contro, il costruttore non risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza (obbligo su di lui incombente per il disposto dell'articolo 7 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547), se l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina).
Coerentemente con i principi sopra ricordati, i giudici del gravame del merito evidenziano che certo non può valere ad escludere i suindicati profili di colpa a carico degli Imputati il fatto che la calandra fosse marchiata CE.
Al riguardo della marchiatura CE, va infatti ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ossia che il datore di lavoro, quale Responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro (e pertanto anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), e tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde pertanto dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza ditali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarli dalla loro responsabilità.
In merito, questa Corte ha anche precisato - va ribadito- che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro - sul quale grava l'obbligo di eliminare ogni fonte di percolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori - (e pertanto anche del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui si dirà di qui a breve) e che a detta regola può farsi eccezione nel solo caso in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza, il che non era nel caso di specie (v., in termini, Sez. 4, sentenze n 54480/2016, n. 26247/2013 e n. 37060/2008).
8. Venendo alla posizione di DG.A., Responsabile del Servizio di Prevenzione ella "C.E. S.r.l.", per la Corte aquilana va individuata, quale profilo di colpa specifica, in palese nesso causale con l'evento, la violazione degli artt. 28 ("oggetto della valutazione dei rischi") e 29 ("modalità di effettuazione della valutazione dei rischi") D. L.vo n. 81/ 2008, per avere indicato in maniera generica e non adeguata i rischi e le conseguenti misure di prevenzione da adottare nella redazione del documento di valutazione dei rischi.
Per i giudici del gravame del merito -che ne danno conto con una motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, e che pertanto si sottrae ai denunciati vizi di legittimità- risulta dunque confermata la prospettazione accusatoria che imputava al DG.A., essendo stato individuato il rischio di impigliamento e trascinamento come possibile, con danno significativo e con entità notevole, di non avere individuato e prescritto i dispositivi di protezione richiesti dal DPR 459/1996 e dal citato allegato V punto 5.9 per la calandra MI-1 308 B matr. 07083 del 2007 (che non efficacemente protetta per tutta la sua estensione con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani e di altre parti del corpo del lavoratore, non provvista di un idoneo dispositivo di protezione che permette agevolmente la manovra di arresto dei cilindri, e che permette l'arresto con semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto, e che consenta oltre all'arresto la contemporanea inversione del moto dei cilindri per liberare l'arto).
Diversamente, come già sopra evidenziato, è stato ritenuto non in certo nesso causale con l'evento la contestata violazione dell'art. 71, comma 11, D. L.vo n. 81/2008, non potendosi ritenere che, a seguito dell'esecuzione della prescritta verifica periodica la calandra sarebbe sicuramente stata adeguata ai suindicati requisiti di sicurezza.
9. Va ricordato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, secondo quanto prevede l'articolo 2 comma 1, lett. f) Dlgs 81/08 è un "consulente del datore di lavoro, da questi designato, ai fini della valutazione dei rischi aziendali e della previsione di un idoneo piano di intervento per eliminarli o ridurli al minimo."
Con la sua nomina, si potrebbe dire che, il datore di lavoro costituisca il suo alter ego sul piano delle competenze e conoscenze scientifiche attinenti all'attività d'impresa.
Riguardo a tale figura si pone un dubbio teorico concernente la possibilità di individuare o meno in capo ad essa una posizione di garanzia.
Autorevole dottrina lo ha escluso per due ordini di motivi: 1. in primo luogo perché il garante deve avere poteri impeditivi, invece, molto spesso il RSPP è un soggetto estraneo all'azienda, un mero consulente; 2. in secondo luogo perché non risulta essere prevista per lo stesso nessuna sanzione penale contravvenzionale.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, dal suo canto, concorda sul fatto che a tale figura non possa essere assegnata una specifica posizione di garanzia; tuttavia, poiché sostiene che la procedura di governo del rischio si inserisca in un contesto cooperativo, quando, come nel caso che ci occupa, il comportamento del RSPP sin inserisce causalmente nella determinazione dell'evento ne fa discendere la responsabilità in concorso con il garante).
Questa Corte (Sez. 4, n. 24958 del 26/4/2017, Rv. 270286) ha affermato il principio che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (in motivazione si è precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).
Va dunque sgombrato ancora una volta il campo da ogni equivoco in ordine alla natura ed ai compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Si tratta, infatti, di un soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, essendo e rimanendo quest'ultimo direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio (cfr. ex multis questa Sez. 4, n. 6277 del 6/12/2007 dep. il 2008, Oberrauch ed altro Rv. 238750).
Tuttavia il soggetto designato responsabile del servizio, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta, come nel caso che ci occupa, questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr. Sez. 4, n. 32195 del 15/7/2010, Scagliarini, Rv. 248555).
In altra pronuncia, di qualche mese successiva, si è condivisibilmente, parimenti, affermato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzio- nali doverose (Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010 dep. il 2011, Di Mascio, Rv. 249626).
C'è stata, poi, la già ricordata pronuncia con cui le Sezioni Unite n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261105 e ss. sul caso Thyssenkrupp hanno puntualizzato che, in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (e perciò le Sezioni Unite nel caso sottoposto al loro esame hanno ritenuto penalmente rilevante la condotta del responsabile del servizio che aveva redatto il documento di valutazione dei rischi con indicazione di misure organizzative inappropriate, sottovalutando il pericolo di incendio e omettendo di indicare ai lavoratori le opportune istruzioni per salvaguardare la propria incolumità).
La riconosciuta possibilità che il RSPP concorra nel reato con il datore di lavoro non ne ha tuttavia mutato la natura di mero consulente di quest'ultimo, la cui designazione non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (così questa Sez. 4, n. 6277/2008 cit; conf. Sez. 4, n. 27420 del 20/5/2008, Verderosa e altro, Rv. 240886).
Correttamente, perciò, nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha ritenuto che c'era l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, sia da parte del datore di lavoro che del RSSP tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, all'interno del quale andavano indicate le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
L'infortunio occorso al lavoratore, in un caso come quello che ci occupa, era oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro, il che non era avvenuto, per cui la mancata segnalazione di situazioni di rischio ha indotto il datore di lavoro ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro.
A tale ultimo proposito deve essere ribadita anche in questa sede la giuri-sprudenza di questa Corte di legittimità, da tempo consolidata, oltre che nel ribadire che il RSPP ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, nel senso di ritenere il datore di lavoro responsabile anche delle eventuali negligenze del RSPP (cfr. Sez. 4, n. 50605 del 5/4/2013, Porcu, Rv. 258125; Sez. F, n. 32357 del 12/8/2010, Mazzei ed altro, Rv. 247996).
10. In relazione al quarto motivo di ricorso, lo stesso è parimenti infondato, essendo del tutto logico e congruo il ragionamento compiuto dalla Corte aquilana che, pur riconoscendo una condotta imprudente del lavoratore, fa buon uso dei principi stabiliti da questa Corte in tema di imprevedibilità del comportamento del lavoratore e ritiene la condotta imprudente dello stesso inidonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta colposa degli imputati e l'evento lesivo realizzatosi.
Costituisce, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte di legittimità che il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da re-sponsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle
mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontolo-gicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (vedasi sul punto Sez. 4, n. 7188 del 10/1/2018, Bozzi, Rv. 272222).
il dictum in questione di collega all'affermazione, che pure costituisce ius receptum, secondo cui il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionaiità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (così, ex multis, Sez. 4 n. 37986 del 27/6/2012, Battafarano, Rv. 254365, che, in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. - dell'imputato, legale rappresentante di una s.a.s., per non avere adeguatamente informato il lavoratore, il quale aveva ingerito del detersivo contenuto in una bottiglia non contrassegnata, ritenendo trattarsi di acqua minerale; conf. Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014 dep. il 2015, Bonelli Rv. 261946 in un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).
Inoltre, è altrettanto pacifico che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (così questa Sez. 4, n. 7364 del 14/1/2014, Scarselli, Rv. 259321 relativamente ad una fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).
Non è configurabile, in altri termini, la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro, come nel caso in esame, presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza dì prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497). Ciò perché il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro" (vedasi anche questa Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 dep. il 2015, Ottino, Rv. 263200). E, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile Sez. 4, n. 4325 del 27/10/2015 dep. il 2016, Zappalà ed altro, Rv. 265942).
Di rilievo, in argomento, appare anche il recente dictum di Sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018 dep. il 2019, Musso, Rv. 275017 che ribadisce che la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (in quel caso la Corte di legittimità ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzio-namento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito palanchino di cui era stato dotato).
Ribadendo il concetto di "rischio eccentrico" altra recente pronuncia (Sez. 4 n. 27871 del 20/3/2019, Simeone, Rv. 276242) ha puntualizzato che, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (si trattava di un caso di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel POS e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infor-tunato).
E' del tutto palese che il lavoratore infortunato, nel caso che ci occupa, abbia compiuto un gesto assai imprudente, ma nell'ambito delle mansioni affidategli e senza attivare un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dai soggetti titolari della posizione di garanzia in ordine alla sua incolumità.
Decisivo è il rilievo, come ricorda la Corte territoriale, che il teste De Felice ha dichiarato che, in ragione della distanza della fune dalla calandra ("troppo vicina ai rulli") e della sua non congrua altezza, l'inidoneità di tale unico dispositivo di protezione della calandra era "palese" e di conseguenza l'evento era "facilmente prevedibile".
La conclusione cui perviene la Corte aquilana secondo cui se la calandra fosse stata adeguata ai requisiti di sicurezza previsti dalla suindicata normativa (quindi oggetto di prescrizioni da parte della Asl di Teramo), dei quali difettava per la sopra evidenziata condotta colposa omissiva tenuta da entrambi gli imputati, l'evento non sarebbe accaduto, appare sorretta da motivazione logica congrua e corretta in punto di diritto, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità.
E lo stesso vale per il rilievo dei giudici del gravame del merito secondo cui la condotta, sicuramente imprudente, del lavoratore non può valutarsi idonea ad interrompere il nesso causale tra quelle colpose tenute dagli imputati e l'evento.
11. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pa-gamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2019
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49771 Anno 2019.pdf |
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