Clausole di salvaguardia IVA
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Clausole di salvaguardia IVA: timeline info e decreti 2011/2019
Le clausole di salvaguardia sono entrate nell'ordinamento legislativo IT nel 2011 e che da allora rappresenta una delle eredità più pesanti del periodo di crisi economica del quale ancora oggi sentiamo gli effetti.
Governo Berlusconi IV
Il DL n. 98 del 6 Luglio 2011 (GU n.155 del 06-07-2011) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. n. 64 del 16/07/2011), con la manovra finanziaria dell’allora Governo Berlusconi.
Le cosiddette clausole di salvaguardia sono norme che prevedono la variazione automatica di specifiche voci di tasse e imposte con efficacia differita nel tempo rispetto al momento dell’entrata in vigore della legge che le contiene.
Il loro obiettivo è quello di garantire e salvaguardare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo incrementi di gettito. Si tratta quindi di clausole volte a garantire maggiori entrate per lo Stato, necessarie per far “quadrare i conti” e per rispettare i parametri UE in materia di deficit.
Il Governo Berlusconi IV, alle prese con una vera e propria crisi dei conti pubblici e al fine di poter approvare le misure previste dalla manovra, strinse una sorta di patto con l’Unione Europea.
Con le clausole di salvaguardia il Governo si impegnava a reperire entro il 30 settembre 2012 ben 20 miliardi di euro, pena l’obbligo di tagli alla spesa pubblica, aumento delle aliquote Iva e delle accise e un taglio lineare alle agevolazioni fiscali. Le clausole di salvaguardia in prima battuta prevedevano una profonda razionalizzazione delle tax expenditures, l’insieme delle spese fiscali a carico dello Stato.
Con il decreto legge 138/2011 (la cosiddetta manovra di Ferragosto) dispone l’aumento dell’aliquota Iva dal 20 al 21% (che comporta un maggior gettito di 700 milioni nel 2011 e 4,2 miliardi annui dal 2012) e nella manovra è inserita anche, appunto, una “clausola di salvaguardia”: se il governo non riesce a trovare, entro il 30 settembre 2012, 20 miliardi attraverso razionalizzazioni della spesa sociale, quelle risorse saranno reperite con un taglio delle agevolazioni fiscali o un aumento delle imposte indirette (tra cui rientrano l’Iva e le accise sui carburanti).
Di li a poco il Governo Berlusconi, a causa dell’impennata dello spread e della sempre più malmessa condizione del debito sovrano italiano, verrà sostituito da Mario Monti.
Governo Monti
Sotto la guida del Premier Monti, con il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (GU n.284 del 06-12-2011 - S.O. n. 251) (decreto Salva Italia) convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27/12/2011 S.O n. 276), le clausole di salvaguardia introdotte dal Governo Berlusconi sono state trasformate in aumenti delle aliquote IVA.
La prima “sterilizzazione” è nel 2012, per evitare gli effetti recessivi delle clausole, con il decreto sulla Spending Review dell’estate 2012 il governo Monti decide però di posticipare l’aumento di due punti delle due aliquote al 1° luglio 2013. La misura è ulteriormente rafforzata con la legge di stabilità 2013 che dispone la sterilizzazione dell’incremento di un punto dell’Iva ordinaria per il 2013 e la completa sterilizzazione dell’aliquota ridotta a partire dallo stesso anno (con una diminuzione del gettito di 4,4 miliardi nel 2013 e 2,3 miliardi in ciascun anno del biennio successivo).
Governo Letta (2a "sterilizzazione")
Inizia la nuova legislatura nel 2013 e l’avvio travagliato si risolve con la nascita del Governo Letta, con l’appoggio, all’inizio, anche di Silvio Berlusconi. In cima al programma dell’esecutivo c’è proprio lo stop ai rincari: il governo riesce a recuperare il miliardo necessario per posticipare dal 1° luglio al 1° ottobre l’aumento dell’Iva dal 21 al 22%. Ma il venire meno dell’appoggio del Cavaliere al governo Letta porta con sé anche l’aumento dell’aliquota dal 1° gennaio 2014 (al 22%, il livello tuttora in vigore per quella ordinaria) con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Governo Renzi
A febbraio 2014 entra in carica Matteo Renzi premier. Il governo con la legge di stabilità per il 2015, legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (GU n.300 del 29-12-2014 - S.O n. 99) si prevedeva un aumento progressivo delle aliquote IVA, accanto alle accise sui carburanti. riesce a sterilizzare le clausole previste dalla ultima legge di stabilità (2014) del governo Letta (che prevedeva rispettivamente 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi per il 2017). È lo stesso Renzi, però, a introdurre nuove clausole aggiuntive sempre con la legge di stabilità 2015 (12,8 miliardi sul 2016 19,2 sul 2017 e 22 miliardi dal 2018).
Il Governo riesce a sterilizzare le clausole per il 2016. La legge di bilancio 2017, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (GU 21 dicembre 2016, n. 297), infatti, evita l’aumento Iva e accise che vale 15,3 miliardi quell’anno
Trattandosi di norme volte ad aumentare le entrate fiscali, e quindi a portare ad un incremento della pressione fiscale, fino ad oggi si è sempre cercato di disinnescarle, con sterilizzazioni volte a rinviarne gli effetti. Mai un annullamento totale, ma soltanto una sospensione temporanea.
Governo Gentiloni
Il governo Gentiloni, in carica dal 12 dicembre 2016, ha ereditato dalla ultima manovra del governo Renzi i seguenti aumenti dell’Iva previsti per il 2018: un incremento dal 10% all’11,5% dell’aliquota ridotta e un passaggio dal 22% al 25% per l’aliquota ordinaria. Misure che garantiscono incassi per 19,5 miliardi. Per scongiurare questi rincari, Gentiloni, un po’ a sorpresa, ha iniziato una parziale sterilizzazione con la “manovrina” varata il 24 aprile 2017 con Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (GU n. 144 del 23/06/2017, n. 144 S.O. n. 31); si sono recuperate risorse pari a 3,8 miliardi che hanno fatto scendere a quota 15,7 i miliardi da trovare per evitare i rincari nel 2018.
Il secondo passo di Gentiloni è stato compiuto a fine 2017 con il decreto fiscale che accompagna la manovra 2018, Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 (G.U n. 242 del 16 ottobre 2017), convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (G.U. n. 284 del 05 dicembre 2017, n. 284), sono stati recuperati 840 milioni per ridurre dall'11,5% all'11,14% il rincaro per l'aliquota ridotta dell'Iva, e 340 milioni per scongiurare l'aumento delle accise nel 2019.
Governo Conte
La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha a sua volta rafforzato la clausola IVA che, senza misure alternative, si attiverà nel 2020 e che dispiegherà i suoi effetti fino al 2021.
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Art. 18 Clausola di salvaguardia
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1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.".
b) al comma 1-quater, dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma la parola: " adottati" e' sostituita dalle seguenti: "entrati in vigore"; nel medesimo comma le parole: "4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono ((sostituite)) dalle seguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".
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Art. 40 Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.
1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento.
1-quater. (COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99).
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 20, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011, a 4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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