Procedure per l’approvazione delle cisterne (escluse classe 2)
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Procedure per l’approvazione delle cisterne (escluse classe 2)
UMC D.G.T. Nord-Ovest
Procedure per l’approvazione delle cisterne e relative ispezioni tecniche, dei veicoli cisterna per il trasporto di merci pericolose, escluso classe 2, e dei documenti obbligatori per la circolazione.
A seguito dell’emanazione da parte dello scrivente del Decreto D.G.T. Nord-Ovest n. 131 del 11/09/2008, che demanda anche agli UMC territoriali l’effettuazione delle ispezioni iniziali per la prima immissione in circolazione delle cisterne, esclusa la classe 2, con la presente direttiva vengono fornite le modalità di attuazione delle visite iniziali, periodiche e straordinarie delle cisterne sopraccitate e dei veicoli su cui sono installate le stesse.
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1) UNITA’ TECNICHE INDIPENDENTI: CISTERNE
a) Campo di applicazione
La presente disposizione è applicata a tutte le cisterne per il trasporto di merci pericolose ad eccezione di quelle appartenenti alla classe 2.
Tali cisterne sono assimilate ad entità tecniche indipendenti e pertanto soggette ad omologazione o ad approvazione in un unico esemplare [D.M. n° 277 del 02/05/2001].
b) Competenza
Per poter approvare dette cisterne si deve presentare istanza presso il:
- CPA (Milano, Torino e Brescia) per :
- - L’approvazione del tipo;
- - L’approvazione in unico esemplare;
Per la richiesta di approvazione dovrà essere presentata:
a) Domanda
b) Documentazione [conforme al D.M. 277 e UNI EN 12972]
Le approvazioni delle cisterne, così come le modifiche devono essere fatte nel rispetto dell’ADR nonché delle norme UNI EN.
Non è quindi più possibile procedere alle approvazioni di cisterne costruite secondo norme tecniche nazioni [D.M. 08/08/1980 e 11/08/1980]
Il C.P.A., a seguito dell’idoneità tecnico/amministrativa rilascerà:
1. scheda tecnica [ D.D. 24/11/2006 allegato 1]
2. certificato approvazione di conformità [D.D. 24/11/2006 allegato 2]
c) Visite ispettive iniziali, periodiche e straordinarie
Le visite iniziali possono essere svolte dal C.P.A. o dagli UMC territorialmente competenti mentre le visite periodiche sono di pertinenza del UMC [Decreto D.G.T. Nord-Ovest n. 131 del 11/09/2008]
Le visite straordinarie sono invece di esclusiva competenza dei C.P.A.
2. VEICOLO CISTERNA
a) Immatricolazione
Per poter immatricolare un veicolo cisterna, oltre alla documentazione di rito, devono essere presentati obbligatoriamente:
- certificato di conformità rilasciato dal costruttore riportante il numero di identificazione del veicolo e gli estremi di approvazione contenente la classificazione del tipo (FL- AT-OX-EXII- EXIII-MEMU);
- certificato di ispezione iniziale e/o periodica (nel caso di cisterna usata) rilasciato dall’UMC che ha eseguito la visita e prova iniziale [conforme allegato 3 D.D. 24/11/2006]
L’Ufficio rilascerà:
- carta di circolazione con le seguenti annotazioni:
a) costruttore cisterna
b) n° di serie della cisterna
c) anno di costruzione della cisterna
d) codice cisterna
e) eventuali disposizioni speciali
f) “la circolazione è subordinata al possesso del certificato di approvazione del modello DTT306 e del certificato di ispezione”
- DTT 306 utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dal Ministero
b) Visite periodiche e intermedie del veicolo cisterna
Le visite periodiche (esennali o sestennali) e intermedie (triennali) sono di competenza degli UMC. Esse devono essere svolte in conformità alle normative ministeriali vigenti e alle norme UNI EN 12972. In particolare dovranno essere verificati:
(*) le prove in ottemperanza della circolare n° 126/91 del 05/09/1991 possono essere eseguite da esperti qualificati ricompresi negli elenchi depositati pressi i CPA
Pertanto i funzionari UMC rilasceranno il certificato allegato 3 debitamente compilato. Tale rilascio è obbligatorio anche per le cisterne già in circolazione prima del 01/01/2007.
3) DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LA CIRCOLAZIONE DA RILASCIARE DA PARTE DEGLI UMC
In fase di allestimento:
a) Veicolo già classificato ADR + cisterna ADR (con codice cisterna)
- DTT 306
- Certificato ispezione
- Carta di circolazione (obbligo duplicato) riportante:
a) costruttore cisterna
b) n° di serie della cisterna
c) anno di costruzione della cisterna
d) codice cisterna
e) eventuali disposizioni speciali
f) ispezione”
- MC 813 (qualora la cisterna ne sia dotata sarà conservato dalla ditta proprietaria del veicolo) e non è più obbligatorio per la circolazione
b) Veicolo non ADR (non classificabile) + cisterna ADR (con codice cisterna)
- Certificato ispezione
- Carta di circolazione (obbligo duplicato)riportante:
1. costruttore cisterna
2. n° di serie della cisterna
3. anno di costruzione della cisterna
4. codice cisterna
5. eventuali disposizioni speciali
- MC 813 (qualora la cisterna ne sia dotata sarà conservato dalla ditta proprietaria del veicolo) e non è più obbligatorio per la circolazione
c) Veicolo classificato ADR e cisterna NON ADR anche se codificata
- Certificato ispezione
- MC 813
- Carta di circolazione (obbligo duplicato)riportante:
1. costruttore cisterna
2. n° di serie della cisterna
3. anno di costruzione della cisterna
4. codice cisterna
5. eventuali disposizioni speciali
d) Veicolo non classificato ADR e cisterna NON ADR anche se codificata
- Certificato ispezione
- MC 813
- Carta di circolazione (obbligo duplicato)riportante:
1. costruttore cisterna
2. n° di serie della cisterna
3. anno di costruzione della cisterna
4. codice cisterna
5. eventuali disposizioni speciali
N.B. i punti b) – c) – d) sono relativi ai veicoli circolanti solo in ambito nazionale ovvero in deroga ADR e quindi non in possesso del DTT 306.
Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile effettuare il duplicato in tempi ristretti e considerato che la tipologia di veicoli prevede anche il possesso di titoli autorizzativi, al fine di evitare disservizi all’utenza, si stabilisce che le annotazioni da riportare sul duplicato siano trascritte a mano sulla carta di circolazione e che la stessa dovrà essere duplicato entro un anno.
Tali annotazioni dovranno però essere tempestivamente inserite nel sistema SIMOT.
CONCLUSIONI
Questa D.G.T. al fine di rendere un servizio più efficace ed efficiente all’utenza nonchè per poter gestire informaticamente le procedure ed ottenere una uniformità di comportamento e di tariffe ha istituito in AGINET il sistema P.P.R..
Tale procedura consente infatti di gestire, registrare e prenotare le pratiche per il rilascio di alcuni dei documenti sopra citati sia da parte degli utenti professionali abilitati che dagli operatori dell’ufficio
Gli Uffici di questa D.G.T. dovranno quindi dal 01/03/2010 utilizzare tassativamente solo dette procedure per l’emissione dei documenti previsti.
Qualora da detta data non fosse possibile l’attivazione del PPR nei singoli UMC, si comunica che, per un breve periodo transitorio, l’emissione del certificato di ispezione debba avvenire con la procedura sopra esposta, ma con la registrazione manuale della pratica.
Nel caso specifico della compilazione del certificato di ispezione gli utenti dovranno fornire tutta la documentazione necessaria (MC 813, fascicolo tecnico cisterna, …..) al fine di poter rilevare tutti i dati necessari.
I manuali per l’uso di dette procedure saranno disponibili sul portale di questa D.G.T.
Milano, 19/02/2010
F.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Roberto GARRISI
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