Non può essere abnorme il comportamento del lavoratore che agisce seguendo una direttiva del datore di lavoro
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17207 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 06/02/2019
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 19 giugno 2017 la Corte di Appello Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo con cui R.B. stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 1A e 3A cod. pen. per avere colposamente cagionato lesioni personali gravi a A.O., perché con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare degli artt. 37 e 71, comma 7A d.lgs. 81/2008, non provvedeva a formare ed informare il lavoratore sui rischi delle mansioni che era chiamato a svolgere, in particolare in ordine alla conduzione di carrelli elevatori, sicché il medesimo prelevando con le mani un pneumatico dalla base di un cumulo di pneumatici, veniva travolto dalla caduta di uno di questi. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi. 3. Con il primo fa valere, ex art. 606, primo comma, lett.re b) ed e) la violazione di legge, con riferimento agli artt. 37 e 71 d.lgs. 81/2008 nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità fra la condotta addebitata e l'evento ed al mancato riconoscimento dell'abnormità del comportamento tenuto dalla persona offesa. Sottolinea che un diverso adempimento dell'obbligo di formazione ed informazione non avrebbe potuto ovviare alla manovra posta in essere dal lavoratore, che aveva agito senza ricorrere all'esperienza più comune ed all'ordinario buon senso, che inducono da sole ad astenersi a spostare con le mani un pneumatico posto alla base di un cumulo, al fine di evitare crolli di materiali. 4. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1A lett.re b) ed e) la violazione di legge penale in relazione agli artt. 41, cpv., 590 cod. pen. e 2087 cod. civ., per non avere la sentenza tenuto in considerazione che laddove il comportamento del lavoratore si riveli esorbitante, tanto da essere al di fuori dalla possibilità di controllo del garante, deve ritenersi escluso il nesso causale fra la condotta di questi e l'evento, costituendo l'azione posta in essere dal dipendente rischio eccentrico rispetto alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Osserva che, in ogni caso, in applicazione del principio di autoresponsabilità, che impone al lavoratore su attenersi alle direttive ricevute ed alle più generiche cautele derivanti dall'agire con prudenza, dovrebbe escludersi la responsabilità del datore di lavoro, essendo evidente la violazione del modello collaborativo che vede il lavoratore titolare di obblighi di prevenzione. 5. All'udienza si è costituita la parte civile che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile. 2. I due motivi proposti possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. 3. Va rilevato, preliminarmente, che l'imputato non contesta, quantomeno in questa sede, l'omessa formazione ed informazione del dipendente da parte sua, ma sostiene che l'assolvimento di un simile obbligo non avrebbe in alcun modo evitato il comportamento del lavoratore, posto che quest'ultimo aveva agito in spregio delle più elementari regole di esperienza comune e di comune buon senso. Ora, la sentenza impugnata, affondando la questione della violazione contestata rimarca che l'art. 37 del d.lgs. 81/2008 non impone esclusivamente la formazione di informazione sull'uso delle attrezzature di lavoro, ma, più in generale, sui rischi delle mansioni assegnate. Afferma, inoltre, come sia risultato in giudizio che fosse stata data al lavoratore la direttiva di prendere i pneumatici dal basso, al fine di 'smuovere' l'ammasso di pneumatici, così da poter successivamente usare il carrello elevatore. La causa del sinistro, dunque, viene rinvenuta dalla Corte territoriale, non solo in una condotta omissiva, ma altresì nella condotta attiva del datore di lavoro, consistita nell'impartire l'ordine al lavoratore di provvedere in modo da poter usare il mezzo assegnatogli, anche utilizzando i pneumatici che si trovavano nella parte inferiore del cumulo. L'avere il dipendente agito secondo le direttive del datore di lavoro esclude in radice l'insussistenza di un collegamento causale diretto fra la condotta di quest'ultimo e l'evento, essendo strumentale ed improprio il richiamo a comportamenti esorbitanti della persona offesa, in quanto espressamente richiesti, con le istruzioni impartite al lavoratore, certamente non conformi alle più elementari regole di prudenza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata è ineccepibile ed appaiono, alla luce della ricostruzione del fatto operata dal giudice di secondo grado, del tutto inconferenti le sollecitazioni introdotte dal ricorrente sull'esorbitanza dell'azione del lavoratore, posto che in giudizio è stato accertato come il suo comportamento sia stato oggetto di richiesta da parte del datore di lavoro. Il ricorso, invero, non si confronta con il nucleo centrale della decisione che individua nella condotta attiva del datore di lavoro, che ha impartito la direttiva, la causa dell'incidente, riportando, dunque, qualunque conseguenza di quell'ordine nella sfera di governo del rischio che gli è propria. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, le cui censure si rivelano generiche e comunque manifestamente infondate, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Va, inoltre, condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile, da liquidarsi in euro 2.500,00 oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile A.O. in questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 oltre ad accessori come per legge. Così deciso il 6/02/2019
Delibera n. 2 del 28 giugno 2024 / Variazioni della dotazione dei veicoli ID 22153 | 01.07.2024 / In allegato La delibera n. 2 del 28 giugno 2024 modifica i termini di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei…
Leggi tutto
UNI EN ISO 20346:2024 | Calzature di protezione (DPI) ID 22152 | 01.07.2024 / In allegato UNI EN ISO 20346:2024 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di protezione per usi generali. Essa…
Leggi tutto
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2023 ID 22151 | 01.07.2024 / In allegato Durante il 2023 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 1073 km2 (quasi un terzo della Val D’Aosta). Di questi, circa 157 km2 (una superficie confrontabile con…
Leggi tutto
UNI EN ISO 20345:2024 | Calzature di sicurezza (DPI) ID 22150 | 01.07.2024 / Preview in allegato UNI EN ISO 20345:2024 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali.…
Leggi tutto
UNI EN ISO 15189:2024 | Laboratori medici - Requisiti qualità e la competenza ID 22149 | 30.06.2024 / In allegato Preview UNI EN ISO 15189:2024 Laboratori medici - Requisiti riguardanti la qualità e la competenza La norma specifica i requisiti riguardanti la qualità e la competenza per i laboratori…
Leggi tutto
Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i…
Leggi tutto
Comitato per lo sviluppo della Cattura e lo Stoccaggio geologico di CO2 (Comitato CCS) ID 22147 | 30.06.2024 / Note in allegato Il Decreto-Legge 29 giugno 2024 n. 89 (GU n.151 del 29.06.2024) con l'Art 8, istituisce il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di…
Leggi tutto
Legge 17 dicembre 1971 n. 1158 ID 22146 | 29.06.2024 Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente. (GU n.8 del 11.01.1972)_______ Aggiornamenti all'atto 23/05/2003 DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2003, n. 114 (in G.U. 23/05/2003, n.118) 27/12/2003 LEGGE 24 dicembre 2003, n.…
Leggi tutto
Decreto-Legge 29 giugno 2024 n. 89 / Disposizioni urgenti ID 22145 | 29.06.2024 Decreto-Legge 29 giugno 2024 n. 89Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. (GU n.151 del 29.06.2024) Entrata in vigore del…
Leggi tutto
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 23 del 07/06/2024 N. 20 A12/01503/24 Svezia Approfondimento tecnico: Console Il prodotto, di marca Project X, mod. ps2-ps5, è stato respinto durante l’importazione perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e…
Leggi tutto
Delibera n. 2 del 28 giugno 2024 / Variazioni della dotazione dei veicoli ID 22153 | 01.07.2024 / In allegato La delibera n. 2 del 28 giugno 2024 modifica i termini di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei…
Leggi tutto
UNI EN ISO 20346:2024 | Calzature di protezione (DPI) ID 22152 | 01.07.2024 / In allegato UNI EN ISO 20346:2024 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di protezione per usi generali. Essa…
Leggi tutto
UNI EN ISO 20345:2024 | Calzature di sicurezza (DPI) ID 22150 | 01.07.2024 / Preview in allegato UNI EN ISO 20345:2024 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali.…
Leggi tutto
UNI EN ISO 15189:2024 | Laboratori medici - Requisiti qualità e la competenza ID 22149 | 30.06.2024 / In allegato Preview UNI EN ISO 15189:2024 Laboratori medici - Requisiti riguardanti la qualità e la competenza La norma specifica i requisiti riguardanti la qualità e la competenza per i laboratori…
Leggi tutto
Comitato per lo sviluppo della Cattura e lo Stoccaggio geologico di CO2 (Comitato CCS) ID 22147 | 30.06.2024 / Note in allegato Il Decreto-Legge 29 giugno 2024 n. 89 (GU n.151 del 29.06.2024) con l'Art 8, istituisce il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di…
Leggi tutto
Proroga utilizzo sistemi di riconoscimento facciale - al 31 Dicembre 2025 / specifica disciplina ID 22135 | 27.06.2024 / Scheda allegata Il Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 / Convertito Legge 3 luglio 2023, n. 87 con l’Art.8-ter riporta proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale di…
Leggi tutto
Documento di indirizzo: gestione posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati ID 22134 | 27.06.2024 / In allegato Provvedimento del 6 giugno 2024 - Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e…
Leggi tutto
Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU - June 2024 ID 22129 | 26.06.2024 This GUIDE TO APPLICATION OF THE LIFTS DIRECTIVE (hereafter Lifts Guide or Guide) is intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by Directive 2014/33/EU, commonly referred to as the…
Leggi tutto
Linee Guida vittime sfruttamento lavorativo in agricoltura ID 22127 | 26.06.2024 / In allegato Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di…
Leggi tutto
Prevenzione e protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente ID 22113 | 25.06.2024 / In allegato L'attuale sistema di radioprotezione, regolato dal decreto legislativo 101/2020 e smi, indica le disposizioni per proteggere dall'esposizione al radon nei luoghi…
Leggi tutto