Relazione tecnica messa in servizio PED
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Relazione tecnica messa in servizio PED
Documento in elaborazione
Il Decreto PED 1° dicembre n. 329 "Messa in Servizio attrezzature a pressione, prevede che l'utilizzatore all'atto della messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica ISPESL (INAIL) invii una dichiarazione di messa in servizio con anche una relazione tecnica con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate.
Immissione nel mercato
La fabbricazione e l'immissione nel mercato di un’attrezzatura a pressione soggetta alle Direttive:
- Direttiva 2014/68/UE (Pressure Equipment Directive - PED);
- Direttiva 2014/29/UE (Simple Pressure Vessels - SPV)
è regolato dalle corrispondenti norme tecniche armonizzate ed in estrema sinstesi devono essere forniti all'acquirente (all'atto dell'immissione nel mercato):
- marcatura CE;
- dichiarazione di conformità;
- manuale d’installazione, uso e manutenzione in lingua italiana.
Installazione
L’installazione delle attrezzature a pressione deve essere eseguita conformemente al manuale d’installazione, uso e manutenzione del Fabbricante e alle altre norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e Decreto 1° dicembre 2004 n. 329:
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93.
Al termine delle operazioni di installazione la ditta esecutrice deve rilasciare una dichiarazione attestante che l’installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d’uso. (Art. 6. c. 1c Decreto 1° dicembre 2004 n. 329)
All'installazione il committente predispone la relazione tecnica indicata all’art. 6 c. 1b Decreto 1° dicembre 2004 n. 329 e
Dichiarazione di messa in servizio
Prima della messa in serivizio l'utilizzatore deve inviare la dichiarazione di messa in servizio secondo quanto indicato Art. 6 all'INAIL/ASL (da compilare secondo i modelli previsti dal decreto 11/04/2011 e predisposti dall'INAIL)
Al momento del sopralluogo dell’INAIL (o altri soggetti) il committente metterà a disposizione la documentazione, prevista appunto dal D.M. 329/2004, tra cui la Relazione Tecnica.
Decreto 1° dicembre 2004 n. 329
...
Art. 6. Obblighi da osservare per la messa in servizio e l’utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
1. All’atto della messa in servizio l’utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all’ISPESL e all’Unita' Sanitaria Locale (USL) o all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:
a) l’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d’uso;
d) il verbale della verifica di cui all’articolo 4, ove prescritta;
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacita' non superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonche¤ i serbatoi di gas criogenici liquefatti di capacita' non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone la proprieta' e la responsabilita' tecnica provvedono al loro rifornimento, l’interessato puo' compilare un’unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione di messa in servizio e' trasmessa dall’azienda all’ASL o all’USL e all’ISPESL.
3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all’articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere.
4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell’articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l’attrezzatura o l’insieme a condizione che l’utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
La relazione tecnica
Lettera Circolare ISPESL n° A00-09-0001351 del 21 aprile 2005
La relazione tecnica da allegare alla dichiarazione di messa in servizio deve essere redatta dall'Utilizzatore o da un tecnico competente delegato dall'Utilizzatore stesso (che comunque la deve controfirmare in qualità di datore di lavoro).
Indicazioni:
Una descrizione della funzionalità tecnologica dell'impianto e delle singole attrezzature costituenti l'impianto
Le condizioni di installazione e di esercizio nonché l'integrazione nell'Impianto delle Attrezzature
Le misure adottate per il non superamento dei limiti di pressione e temperatura ammissibili e la descrizione dei dispositivi di regolazione, controllo e sicurezza installati nonché il relativo dimensionamento tenendo anche conto dell'eventuale incendio esterno
Le misure adottate per ottemperare alle prescrizioni riportate nelle Istruzioni d'uso del Fabbricante delle singole attrezzatture (Rischi Residui) connessi con la natura dell'impianto nell'assiemaggio delle Attrezzature.
Non sono necessarie abilitazioni o iscrizioni ad Ordini professionali.
In accordo alla Circolare N.03/05 diramata dall’ISPESL in data 7/2/05, si indicano i punti da tenere in considerazione, ove pertinente, nella stesura della Relazione Tecnica:
- Dati completi dell’attrezzatura installata: costruttore / modello / anno di costruzione / volume / fluido / pressione / temperatura massima e minima / numero di fabbrica; tutto quello che è riportato nella targa identificativa.
- Schema d’impianto, riportante gli accessori di sicurezza, dispositivi di apertura/chiusura (es. valvole di intercettazione), e controllo (pressostati, trasduttori).
- Compatibilità tra le sollecitazioni localizzate indotte sull’attrezzatura a pressione con quelle dichiarate dal fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione;
- Dispositivi di apertura e chiusura;
- Scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza;
- Temperatura superficiale, in considerazione dell’uso previsto;
- Eventuale decomposizione dei fluidi instabili e/o reazioni fuggitive;
- Dispositivi di scarico e sfiato;
- Compatibilità dell’eventuale usura, corrosione e/o altre aggressioni chimiche con le condizioni dichiarate dal Fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione;
- Idoneità del progetto dell’installazione: in particolare le attrezzature a pressione che la compongono debbono essere adatte ed affidabili per l’applicazione prevista ed i relativi componenti debbono risultare correttamente integrati ed adeguatamente collegati;
- Operazioni di carico e scarico dell’attrezzatura a pressione che devono avvenire in condizioni di sicurezza e devono tener conto dell’eccessivo riempimento e/o eccessiva pressurizzazione (fase di carico), nonché della eventuale fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato (fase di scarico);
- Eventuali ipotesi di incendio esterno e relative protezioni;
- Dichiarazione dell’utilizzatore che l’esercizio di ogni attrezzatura a pressione è rispondente a quanto indicato nella relazione tecnica.
Per le attrezzature CE non integrate in insiemi, la relazione tecnica deve tenere conto anche di:
- La protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell’attrezzatura a pressione;
- Gli accessori di sicurezza ed il relativo dimensionamento tenendo conto anche di eventuale incendio esterno.
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Collegati
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
Direttiva PED schematizzata
PED e materiali: Norme / RES
Direttiva PED 2014/68/UE: novità e correlazioni CE/ISO 9001
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INAIL 19 febbraio 2019 Milano.pdf INAIL 2019 |
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Relazione tecnica tubazioni.pdf INAIL - BS 2012 |
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