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Provvedimento AdE Prot. n. 38133 del 07 Febbraio 2025

ID 23426 | | Visite: 1804 | News CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/23426

Provvedimento AdE Prot. n. 38133 del 07 Febbraio 2025 / Superbonus: Mancato invio della dichiarazione catastale

ID 23426 | 08.02.2025 / In allegato

Provvedimento AdE Prot. n. 38133 del 07 Febbraio 2025 - Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall’art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

__________

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 Al fine di agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi all’aggiornamento degli archivi catastali, l’Agenzia delle entrate invia apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della llegge 30 dicembre 2023, n. 213 agli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall’art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

L’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni, il cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente all’intestatario catastale di regolarizzare la sua posizione secondo le modalità di cui al punto 4 ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie.

1.2 Informazioni rese disponibili ai contribuenti di cui al punto 1.1:

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;
c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale di cui all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INIPEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2.2 La medesima comunicazione è altresì resa disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 Il contribuente, anche mediante soggetti delegati, può segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate al punto 1.2 lettera c).

4. Modalità con cui l’intestatario catastale può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

4.1 Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 31 del regio decreto legge 16 aprile 1939, n. 652, come richiamato dall’articolo 60 del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre1949, n. 1142, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Trattamento dei dati personali

5.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale stabilisce che l’Agenzia delle entrate possa inviare apposita comunicazione agli intestatari catastali di immobili - oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio volti all’efficientamento energetico, rischio sismico, all’installazione di sistemi fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, - qualora questi, ove previsto, non abbiano inviato la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
5.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
5.3 I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla comunicazione inviata al contribuente, sono indicati nel precedente punto 1.2. dell’articolo del presente provvedimento. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli eventuali soggetti delegati, rappresentanti di persone fisiche o persone di fiducia che effettuano l’accesso al Cassetto fiscale, presente nell’area riservata, verranno trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della comunicazione e degli obblighi legali correlati.
5.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.
5.5 Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
5.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento), il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
5.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
5.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
5.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento.

Motivazioni

L’art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 stabilisce che «L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati».
Il successivo comma 87 precisa che «Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi».
Il presente provvedimento detta, dunque, le modalità con le quali l’Agenzia invia al contribuente apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale.
Sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in relazione all’assenza di obbligo di regolarizzazione catastale per gli immobili indicati, nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

 [...] Segue in allegato

Fonte: AdE

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