Slide background




Decreto semplificazioni (D.L.77/2021): Superbonus 110%

ID 13693 | | Visite: 11868 | News CostruzioniPermalink: https://www.certifico.com/id/13693

Decreto semplificazioni  D L 77 2021    Superbonus 110   Novita

Decreto semplificazioni (D.L.77/2021): Superbonus 110% / Novità

ID 13693 | 01.06.2021 / Documento completo allegato

Il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (in GU n.129 del 31.05.2021), modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Art. 119:  aggiornato comma 4, aggiunto comma 10 bis,  sostituzione comma 10 ter). L'Art. 119 del Decreto Rilancio aggiornato in allegato.
______

Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77

Capo VII - Efficientamento energetico

ART. 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo, e inserito il seguente:

"Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.";

b) dopo il comma 10, e inserito il seguente:

"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unita immobiliari, e moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

-  b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e attestato che la costruzione e stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

-  a) mancata presentazione della CILA;
-  b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
-  c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
-  d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.".

2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Decreto semplificazioni  D L 77 2021  Superbonus 110

...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decreto semplificazioni (D.L.77 2021) Superbonus 110 - Novita' Rev. 00 2021.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2021
162 kB 68

Tags: Costruzioni Abbonati Costruzioni Efficienza energetica edifici

Articoli correlati

Ultimi archiviati Costruzioni

Legge 20 giugno 1909 n  364
Giu 05, 2024 168

Legge 20 giugno 1909 n. 364

Legge 20 giugno 1909 n. 364 Le antichità e le belle arti. (GU n.150 del 28.06.1909)
Abrogata da: Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 112 (G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 S.O. n. 152/L)
________ Aggiornamenti all'atto 08/07/1912 LEGGE 23 giugno 1912, n. 688 (in G.U. 08/07/1912,… Leggi tutto
Mag 23, 2024 185

Decreto 22 aprile 2004

Decreto 22 aprile 2004 Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade». (GU n.147 del 25.06.2004) Collegati
Decreto 5 novembre 2001
Leggi tutto
Mag 20, 2024 208

Ordinanza 9 aprile 2024

Ordinanza 9 aprile 2024 ID 21891 | 20.05.2024 Ordinanza 9 aprile 2024 Nuove disposizioni in materia di termini di esecuzione lavori, proroghe, sospensioni e SAL nell'ambito della ricostruzione privata. Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130… Leggi tutto

Più letti Costruzioni