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Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2024/3199

ID 23220 | | Visite: 720 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/23220

Regolamento delegato  UE  2024 3199

Regolamento delegato (UE) 2024/3199 / Reg. PIC iscrizione pesticidi e sostanze chimiche industriali 

ID 23220 | 31.12.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/3199 della Commissione, del 15 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali

GU L 2024/3199 31.12.2024

Entrata in vigore: 20.01.2025

Applicazione a partire dal 1° marzo 2025.
_____________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, lettere a), b), e d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam» o «convenzione»).

(2) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/149, (UE) 2023/2657, (UE) 2023/2456, (UE) 2024/1207, (UE) 2023/1436, (UE) 2024/1217, (UE) 2023/2455, (UE) 2023/741, (UE) 2024/20 e (UE) 2023/2513 , la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione delle sostanze benfluralin, benthiavalicarb, clofentezina, dimetomorf, dimossistrobina, mepanipyrim, metiram, oxamil, S-metolachlor e triflusulfuron-metile, rispettivamente, come sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze benfluralin, benthiavalicarb, clofentezina, dimetomorf, dimossistrobina, mepanipyrim, metiram, oxamil, S-metolachlor e triflusulfuron-metile negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/939 la Commissione ha deciso di revocare l’approvazione della sostanza attiva ipconazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’ipconazolo nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l’ipconazolo negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/425 la Commissione ha deciso di non approvare la sostanza attiva asulam-sodio in seguito al ritiro, disposto dall’industria, dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’asulam-sodio nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. Inoltre, la classificazione armonizzata della sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana e per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l’asulam-sodio negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5) L’industria ha disposto il ritiro delle sostanze attive fosfuro di calcio, cloridazon, chlorsulfuron, flusilazolo, fuberidazolo, ioxynil, molinato, ossadiazone, profenofos, chinoclamina, spirotetrammato, tralcoxidim e triadimenol dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata di queste sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che esse destano preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6) L’industria ha disposto il ritiro della sostanza attiva difenacum dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto dell’uso del difenacum nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Inoltre la classificazione armonizzata del difenacum a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il difenacum nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(7) L’industria ha disposto il ritiro della sostanza attiva penflufen dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza una rigorosa restrizione dell’impiego di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, il penflufen è approvato soltanto ai fini dell’uso in biocidi del tipo di prodotto 8 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata del penflufen a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il penflufen negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(8) L’industria ha disposto il ritiro del fenpropimorf dalle procedure di approvazione come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e come principio attivo a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detti ritiri hanno come conseguenza il divieto di impiego del fenpropimorf nella categoria «pesticidi». Inoltre la classificazione armonizzata del fenpropimorf a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il fenpropimorf negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(9) Con le decisioni di esecuzione (UE) 2023/470 e (UE) 2022/2005, la Commissione ha deciso di non approvare le sostanze d-Alletrina e ditiocianato di metilene come principi attivi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego della d-Alletrina e del ditiocianato di metilene nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere la d-Alletrina e il ditiocianato di metilene negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(10) L’industria ha disposto il ritiro del principio attivo bendiocarb dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del bendiocarb nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata della sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il bendiocarb negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(11) Con le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2377, (UE) 2023/2052 e (UE) 2023/2648, la Commissione ha deciso di non approvare le sostanze zeolite di argento e rame, fosfato di argento sodio idrogeno zirconio e zeolite di argento come principi attivi per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detta decisione ha come conseguenza una rigorosa restrizione di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere la zeolite di argento e rame, il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio e la zeolite di argento negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(12) Con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1424 la Commissione ha deciso di non approvare la sostanza acroleina in seguito al ritiro, disposto dall’industria, dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’acroleina nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro impiego della sostanza in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata della sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l’acroleina negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(13) L’industria ha disposto il ritiro del principio attivo abamectin dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto dell’impiego dell’abamectin nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata dell’abamectin a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l’abamectin nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(14) L’industria ha disposto il ritiro del principio attivo warfarin dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del warfarin nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata di questa sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che il warfarin desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. Poiché il warfarin figura già nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, è opportuno inserirlo nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 del medesimo allegato.

(15) Con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1097 la Commissione ha deciso di non approvare la sostanza cianammide come principio attivo a norma del regolamento (CE) n. 528/2012 e la cianammide non è approvata come sostanza attiva a norma del regolamento (UE) n. 1107/2009. Ne consegue il divieto di qualsiasi impiego della cianammide nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno inserire questa sostanza negli elenchi di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché la cianammide figura già nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, è opportuno inserirla nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 del medesimo allegato.

(16) Le sostanze acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare; ftalato di diesile; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10 o diesteri misti decilici ed esilici e ottilici; perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio; perossometaborato di sodio sono elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto precedentemente identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Di conseguenza dette sostanze sono soggette ad autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, il loro uso a fini industriali è soggetto a rigorose restrizioni. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(17) I bifenili policlorurati sono elencati nell’allegato III della convenzione di Rotterdam, in una voce contenente un certo numero di omologhi, congeneri e miscele. La voce dell’allegato I, parte 3, dovrebbe essere allineata con quella dell’elenco della convenzione modificandone la portata per includere tali omologhi, congeneri e miscele con l’aggiunta della dicitura «e altri» al numero CAS di cui all’allegato I, parte 3.

(18) In occasione della sua undicesima riunione, svoltasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il terbufos nell’allegato III della convenzione, assoggettandolo così alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno iscrivere il terbufos nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il terbufos figura già nell’elenco di cui all’allegato I, parte 2, di detto regolamento, è opportuno stralciarlo da tale elenco di sostanze chimiche.

(19) Nella sua decima riunione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma») ha deciso di includere la sostanza acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione. Di conseguenza tale sostanza è stata inserita nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio e dovrebbe pertanto essere aggiunta all’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(20) La voce relativa all’endosulfan inclusa nell’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato V, parte A, dovrebbe essere modificata aggiungendo ulteriori identificatori numerici per chiarirne la portata e così allinearla al regolamento (UE) 2019/1021.

(21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.

(22) Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1° marzo 2025.

[...]

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