Slide background
Slide background




Convenzione di Rotterdam

ID 14792 | | Visite: 5066 | Documenti Riservati ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/14792

Convenzione di Rotterdam

Convenzione di Rotterdam / Convenzione PIC - Prior Informed Consent

ID 14792 | 08.09.2023 / Download Scheda

La Convenzione di Rotterdam (Convenzione PIC - Prior Informed Consent), adottata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2004, disciplina le esportazioni e le importazioni di alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi ed è basata sul principio fondamentale del consenso informato preliminare.

E’ finalizzata a promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le Parti interessate agli scambi internazionali di prodotti chimici pericolosi, con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente contro i possibili danni associati all’uso di questi prodotti. Il principio di base sul quale si fonda la Convenzione è che l’esportazione di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni possa avvenire solo con il consenso preliminare informato da parte del Paese importatore. Pertanto l’importatore deve essere in possesso di tutte le informazioni per adottare ogni precauzione necessaria.

Le Parti notificano al Segretariato della Convenzione tutti gli atti normativi definitivi che vietano o impongono rigorose limitazioni a un prodotto che rientra nell’ambito della Convenzione.

Le informazioni trasmesse sono valutate dal Comitato di esame per i prodotti chimici (Chemical Review Committee) che elabora un documento di orientamento da sottoporre alla Conferenza delle Parti (COP). Se la COP decide di inserire il prodotto all’interno della procedura PIC, le Parti esportatrici e importatrici sono tenute a garantire il rispetto delle decisioni assunte.

La Convenzione è stata ratificata da 161 Paesi (Parti), tra cui l’Italia (con Legge 11 luglio 2002 n. 176), ed attualmente include nell’allegato III: 53 sostanze soggette alla procedura PIC (Vedi Annex III), tra le quali 35 pesticidi e 17 sostanze chimiche industriali e 1 sostanza di categoria pesticida e chimica industriale.

All’interno dell’Unione Europea la Convenzione di Rotterdam è stata attuata dal Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (“Regolamento PIC”). Tale Regolamento conferma l’impegno dell’Unione Europea a garantire un controllo adeguato degli scambi dei prodotti chimici su scala mondiale per proteggere la salute umana e l’ambiente oltre i confini dell’Unione europea.

Per l’Italia, le funzioni di Autorità Nazionale Competente per l’attuazione del regolamento PIC sono svolte dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

Notifica di esportazione

L’impresa che desidera esportare sostanze indicate nell’allegato I del Regolamento PIC, sia in quanto tali sia contenute in una miscela nella misura tale da determinare l’etichettatura, deve effettuare la notifica di esportazione accedendo alla piattaforma ePIC della Commissione europea, gestita da ECHA.

La notifica deve essere fatta ogni anno civile almeno 35 giorni prima della data di esportazione. A ogni notifica di esportazione viene assegnato un identificatore univoco quale numero di riferimento identificativo (RIN). A volte la gestione della notifica di esportazione necessita della richiesta di consenso esplicito all’importazione da parte dell’Autorità del paese importatore (ciò accade per le sostanze che si desiderano esportare e che sono elencate della parte 2 o 3 dell’allegato I del regolamento PIC).

La dichiarazione doganale (DAU) nella casella 44 dovrà essere compilata opportunamente per permettere all’operatore in dogana di verificare lo status della notifica di esportazione (solo se lo status della notifica è “attivo” il prodotto può essere esportato nell’arco del periodo temporale indicato).

Il Regolamento PIC elenca nell’allegato V le sostanze chimiche di cui è vietata l'esportazione.

Inoltre, il Regolamento PIC stabilisce che tutte le sostanze (non solo quelle elencate nell’allegato I), in quanto tali o contenute in miscele destinate all’esportazione, sono disciplinate dalle disposizioni sull’imballaggio e l’etichettatura previste:

- dal regolamento (CE) n. 1107/2009, (c.d. regolamento fitosanitari)
- dal regolamento 528/2012 (c.d. regolamento biocidi) e
- dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (c.d. regolamento CLP)
- oppure da qualsiasi altra pertinente legislazione dell’Unione.

Il prodotto esportato deve essere, altresì corredato, della scheda dati di sicurezza (SDS) conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. regolamento REACH). Le etichette e le SDS sono, nei limiti del possibile, redatte nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione.

Relativamente alle importazioni in Europa di sostanze e miscele si applicano i regolamenti di prodotto quali ad esempio il regolamento REACH, il regolamento CLP, il regolamento per i prodotti fitosanitari, il regolamento per i prodotti biocidi (in altre parole il regolamento PIC non dispone regole aggiuntive per l’importazione in Europa).

...
Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Convenzione di Rotterdam - Convenzione PIC - Prior Informed Consent Rev. 00 2023.pdf)Convenzione di Rotterdam - Convenzione PIC - Prior Informed Consent
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
IT155 kB292

Tags: Chemicals Regolamento PIC Convenzione Rotterdam

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Linea Guida Assogastecnici GMP   Gas alimentari 2024
Gen 06, 2025 69

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari

Linea Guida Assogastecnici sulle GMP | Gas alimentari 2024 ID 23253 | 06.01.2024 / Assogatecnici Giugno 2024 Il Comitato Gas Alimentari di Assogastecnici ha predisposto la presente Linea Guida per fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE sulle Buone Pratiche di… Leggi tutto
Gen 04, 2025 90

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23247 | 04.01.2025 Decreto 11 giugno 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 11.5 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.144 del 21.06.2024) Collegati[box-note]Decreto… Leggi tutto
Gen 04, 2025 105

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23246 | 04.01.2025 Decreto 10 dicembre 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.6 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.3 del 04.01.2025)… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Dic 23, 2024 130

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 20.12.2024 ID 23183 | Last update: 20.12.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 3121
Dic 17, 2024 145

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 ID 23137 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 88976

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto