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Europe, Rome

Delibera 3 agosto 2023 387/2023/R/rif

ID 20299 | | Visite: 2735 | News ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/20299

Obblighi di monitoraggio e di trasparenza efficienza raccolta differenxziata e impianti trattamento rifiuti

Delibera ARERA 3 agosto 2023 387/2023/R/rif / Obblighi di monitoraggio efficienza raccolta differenziata e impianti trattamento rifiuti

ID 20299 | 31.08.2023 / In allegato

Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani
_______

Articolo 1 Disposizioni generali

1.1 Gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani si applicano dall’1 gennaio 2024 e si fondano su indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

a) efficienza e qualità della raccolta differenziata, con riferimento alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e alla frazione organica, che identifica l’efficacia dell’attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale;
b) efficienza nella gestione degli scarti, che identifica l’incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e le relative modalità di gestione, anche al fine di verificare come la disponibilità impiantistica a livello locale possa influire sul rispetto della gerarchia dei rifiuti;
c) continuità del servizio, finalizzata a verificare l’affidabilità del sistema infrastrutturale, attraverso il monitoraggio del numero e della durata delle interruzioni;
d) qualità commerciale della filiera, che identifica le modalità di gestione del rapporto con l’utente conferitore, con particolare riferimento ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione;

1.2 Le modalità di monitoraggio degli indicatori di cui al precedente comma, sono stabiliti nell’Allegato A della presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 Definizione degli indicatori

2.1 Gli indicatori di efficienza della raccolta e qualità delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e della frazione organica, sono i seguenti:

a) “Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, determinata dal rapporto tra la quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la quantità raccolta;
b) “Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, definita dal rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i corrispettivi massimi riconoscibili da parte dei Consorzi medesimi;
c) “Avvio a riciclaggio della frazione organica”, intesa come il rapporto tra la quantità di frazione organica avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la quantità raccolta;
d) “Qualità della raccolta differenziata della frazione organica”, determinata sulla base delle frazioni non ammesse al riciclo, come rilevate dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito presso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti.

2.2 Il macro-indicatore “Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore” (R1), espresso dal prodotto tra gli indicatori di cui al precedente comma, lettere a) e b).

2.3 Gli indicatori di efficienza nella gestione degli scarti sono i seguenti:

a) “Incidenza degli scarti”, definito dal rapporto tra la quantità di scarti generata dal trattamento dei rifiuti urbani e la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata nell’impianto;
b) “Efficienza di gestione degli scarti”, inteso come il rapporto tra la quantità di scarti avviata a recupero di materia e/o di energia e la quantità di scarti complessivamente generata dall’impianto di trattamento.

2.4 Gli indicatori sulla continuità del servizio sono i seguenti:

a) “tempo di preavviso”, inteso come il tempo, espresso in ore, che intercorre tra il preavviso, comunicato agli utenti conferitori, e l’inizio dell’interruzione;
b) “Numero delle interruzioni”, definito dalla somma delle interruzioni con e senza preavviso;
c) “Durata delle interruzioni con e senza preavviso”, determinata dalla somma delle durate, espresse in ore, delle singole interruzioni con e senza preavviso.

2.5 Gli indicatori sulla qualità commerciale della filiera sono i seguenti:

a) “Tempo medio di risposta motivata ai reclami scritti”, definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell’impianto del reclamo scritto dell’utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta;
b) “Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione”, definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell’impianto della richiesta scritta di informazione dell’utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta;
c) “Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione”, determinato dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell’impianto della richiesta scritta di rettifica di fatturazione dell’utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta.

Articolo 3 Approccio graduale

3.1 Al fine di definire una regolazione della qualità tecnica dell’efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani che tenga conto delle diverse condizioni di partenza, nonché del differente livello di sviluppo tecnologico nell’ambito della stessa filiera, viene implementata un’infrastruttura immateriale di dati anche sulle performance effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento, con riferimento agli indicatori di cui all’Articolo 2, sulla cui base individuare i relativi standard.

3.2 A tale scopo, i gestori della raccolta e trasporto, l’Ente territorialmente competente e i gestori degli impianti di trattamento, ciascuno per le parti di propria competenza, sono tenuti al monitoraggio di tali indicatori, comunicandone i risultati all’Autorità, secondo quanto disciplinato in materia al Titolo VII dell’Allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 4 Disposizioni finali

4.1 Con successivo provvedimento, anche in esito all’attività di monitoraggio, l’Autorità definisce gli obiettivi di mantenimento e di miglioramento dell’efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.

4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
_______

ALLEGATO A

Indice

Titolo I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 Definizioni
Articolo 2 Ambito di applicazione

Titolo II EFFICIENZA E QUALITÁ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Articolo 3 Indicatore – Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore
Articolo 4 Indicatore – Avvio a riciclaggio della frazione organica
Articolo 5 Indicatore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore
Articolo 6 Macro-indicatore R1– Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore
Articolo 7 Indicatore – Qualità della raccolta differenziata della frazione organica 

Titolo III EFFICIENZA DI GESTIONE DEGLI SCARTI
Articolo 8 Indicatore – Incidenza degli scarti
Articolo 9 Indicatore - Efficienza di gestione degli scarti

Titolo IV CONTINUITÁ DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO
Articolo 10 Inizio e fine dell’interruzione
Articolo 11 Indicatore - Tempo di preavviso
Articolo 12 Indicatore - Numero delle interruzioni
Articolo 13 Indicatore - Durata delle interruzioni con e senza preavviso
Articolo 14 Cause e origini delle interruzioni

Titolo V QUALITÁ COMMERCIALE DELLA FILIERA
Articolo 15 Classificazione delle richieste scritte dell’utente conferitore
Articolo 16 Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica di fatturazione 
Articolo 17 Indicatore – Tempo medio di risposta motivata ai reclami scritti
Articolo 18 Indicatore – Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione
Articolo 19 Indicatore – Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione
Articolo 20 Calcolo degli indicatori in materia di reclami, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione

Titolo VI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Articolo 21 Obblighi in materia di siti internet

Titolo VII OBBLIGHI DI MONITORAGGIO, TENUTA DEI REGISTRI E COMUNICAZIONE
Articolo 22 Obblighi di monitoraggio e comunicazione all’Autorità e all’Ente territorialmente competente
Articolo 23 Obblighi registrazione 

APPENDICE I

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