Regolamento delegato (UE) 2020/784
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Regolamento delegato (UE) 2020/784 | Vietato PFOA nel Regolamento POPs
Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA.
GU LI 188/1 del 15.06.2020
Entrata in vigore: 05.07.2020
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Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 4 luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato
Nella parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce seguente:
Sostanza | Numero CAS | Numero CE | Esenzione specifica per uso intermedio o altre specifiche |
Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA "Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA" indica quanto segue: (io) acido perfluoroottanoico, incluso uno qualsiasi dei suoi isomeri ramificati; (Ii) i suoi sali; (Iii) Composti correlati al PFOA che, ai fini della Convenzione, sono tutte le sostanze che degradano al PFOA, comprese tutte le sostanze (compresi sali e polimeri) aventi un gruppo perfluoroepitilico lineare o ramificato con la frazione (C 7 F 15) C come una delle gli elementi strutturali. I seguenti composti non sono inclusi come composti correlati al PFOA: (io) C 8 F 17 -X, dove X = F, Cl, Br; (Ii) fluoropolimeri coperti da CF 3 [CF 2 ] n -R ', dove R' = qualsiasi gruppo, n> 16; (Iii) acidi carbossilici perfluoroalchilici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con ≥ 8 carboni perfluorurati; (Iv) acidi perfluoroalcano solfonici e acidi perfluoro fosfonici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con ≥ 9 carboni perfluorurati; (V) acido perfluoroottano solfonico e suoi derivati (PFOS), elencati nel presente allegato. |
335-67-1 e altri | 206-397-9 e altri | 1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA o di uno qualsiasi dei suoi sali pari o inferiore a 0,025 mg / kg (0,0000025% in peso) se presenti nelle sostanze , miscele o articoli. 2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di ogni singolo composto collegato al PFOA o ad una combinazione di composti correlati al PFOA pari o inferiore a 1 mg / kg (0,0001% di peso) dove sono presenti in sostanze, miscele o articoli. 3. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg / kg (0,002% in peso) quando sono presenti in una sostanza da utilizzare come intermedio isolato trasportato ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che soddisfa le condizioni rigorosamente controllate di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) af), di detto regolamento per la produzione di fluorochimici con una catena di carbonio uguale o inferiore a 6 atomi. Tale esenzione sarà riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022. 4. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg / kg (0,0001% in peso) se presenti in politetrafluoroetilene (PTFE ) micropolveri prodotti mediante irradiazione ionizzante fino a 400 chilografi o mediante degradazione termica, nonché in miscele e articoli per usi industriali e professionali contenenti micropolveri di PTFE. Tutte le emissioni di PFOA durante la produzione e l'uso di micropoliere in PTFE devono essere evitate e, se non possibile, ridotte il più possibile. Tale esenzione sarà riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022. 5. A titolo di deroga, la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA sono consentiti per i seguenti scopi: (un) fotolitografia o processi di incisione nella produzione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025; (B) rivestimenti fotografici applicati ai film, fino al 4 luglio 2025; (C) tessuti per idrorepellenza e idrorepellenza per la protezione dei lavoratori da liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e sicurezza, fino al 4 luglio 2023; (D) dispositivi medici invasivi e impiantabili, fino al 4 luglio 2025; (E) fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di: (io) membrane filtranti per gas ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione, membrane filtranti per acqua e membrane per tessuti medici; (Ii) attrezzatura dello scambiatore di calore dei rifiuti industriali, (Iii) sigillanti industriali in grado di prevenire perdite di composti organici volatili e particolati PM2,5; fino al 4 luglio 2023. 6. A titolo di deroga, l'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti correlati al PFOA è consentito nella schiuma antincendio per la soppressione del vapore di combustibile liquido e il fuoco di combustibile liquido (incendi di classe B) già installati in sistemi, compresi i sistemi mobili e fissi , fino al 4 luglio 2025, fatte salve le seguenti condizioni: (un) la schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA non devono essere utilizzati per l'addestramento; (B) la schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA non deve essere utilizzata per le prove a meno che non siano contenute tutte le emissioni; (C) a partire dal 1o gennaio 2023, gli usi di schiuma antincendio che contiene o può contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA sono consentiti solo in siti in cui possono essere contenuti tutti i rilasci; (D) Le scorte di schiuma antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e / o composti correlati al PFOA sono gestite conformemente all'articolo 5. 7. A titolo di deroga, è consentito l'uso del bromuro di perfluooroctyl contenente ioduro di perfluoroctyl allo scopo di produrre prodotti farmaceutici, soggetto a revisione e valutazione da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2026, successivamente ogni quattro anni e entro il 31 dicembre 2036. 8 È consentito l'uso di articoli già in uso nell'Unione prima del 4 luglio 2020 contenenti PFOA, suoi sali e / o composti correlati al PFOA. L'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma si applicano in relazione a tali articoli. 9. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati fino al 3 dicembre 2020 ai seguenti fini: (un) dispositivi medici diversi da quelli impiantabili, nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 ( * 1 ) ; (B) inchiostri da stampa in lattice; (C) nano-rivestimenti al plasma. |
(*1) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.»
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Articolo 1 Obiettivo e oggetto
Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, l'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.
Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.
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Articolo 3 Controllo della fabbricazione, dell'immissione in commercio e dell'uso, e inserimento di sostanze nell'elenco
1. Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4.
2. La fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, sono soggetti a limitazioni, fatto salvo l'articolo 4.
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Articolo 4 Deroghe alle misure di controllo
1. L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II.
2. Se una sostanza è aggiunta nell'allegato I o II dopo il 15 luglio 2019, l'articolo 3 non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.
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Modifiche/rettifiche:
Rettifica regolamento delegato (UE) 2020/784 | 09.07.2020
Collegati:
Regolamento CE 850/2004 (POPs)
La Convenzione di Stoccolma: Inquinanti organici persistenti
Direttiva 2010/75/UE
Direttiva 2012/18/UE - Seveso III
ebook Direttiva 2008/98/CE "Direttiva quadro rifiuti"
Tags: Chemicals Regolamento POPs