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Europe, Rome

FAQ Validazione in deroga DPI COVID-19

ID 10527 | | Visite: 9426 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/10527

FAQ Validazione in deroga DPI COVID 19

FAQ Validazione in deroga DPI COVID-19

Emergenza COVID–19. Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art.15, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Update 23.04.2020

Aggiornate le risposte alle domande più frequenti. Per chiarire tutti i dubbi legati all’iter di validazione dei dpi, sono state anche aggiornate le Faq che rispondono alle domande più frequenti sulla procedura e sulle caratteristiche dei dispositivi che possono essere validati dall’Inail. Nella sezione Supporto del portale dell’Istituto, inoltre, è disponibile il servizio “Inail risponde”, che consente l’invio di richieste attraverso un form strutturato. Per il corretto invio delle richieste, è necessario selezionare nel campo “Categoria” la voce “Ricerca e tecnologia”, nel campo “Sottocategoria” la voce “Informazioni e normativa” e nel campo “Oggetto” la voce “Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed ambientale”.

FAQ INAIL Marzo - Aprile 2020

Vedi i Report Validazione in deroga DPI Emergenza Covid-19 - INAIL

Potrei avere maggiori informazioni in merito alla “validazione straordinaria” delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale prevista dall'art. 15 del decreto legge 17 marzo 2020, n°18 (cosiddetto “Cura Italia”)?

Per la gestione dell’emergenza COVID-19, l’articolo 15 del Decreto “Cura Italia” prevede due distinte e separate procedure di validazione straordinaria, una per le mascherine chirurgiche e un’altra per i dispositivi di protezione individuale.

1) Le mascherine facciali/chirurgiche ad uso medico (DM) sono validate, in via straordinaria e in deroga alle normative vigenti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
2) I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono invece validati, in via straordinaria e in deroga alle normative vigenti, dall’Inail.

Sono pubblicate sui portali web dei due Istituti (www.inail.it e www.iss.it) specifiche istruzioni operative per chi intendesse avvalersi della suddetta deroga per produrre/importare/immettere in commercio tali prodotti, ossia DPI e DM, che per espressa previsione legislativa devono essere rispondenti alle norme vigenti.

Quali sono i dispositivi di protezione individuale (DPI) che possono essere validati dall’Inail ai sensi dell’art.15, comma 3, del Decreto “Cura Italia”?

Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (dlgs. 81/2008) definisce dispositivo di protezione individuale “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

L’art. 15, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020 attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI), funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso.

Il dispositivo che si propone deve essere chiaramente identificabile (fabbricante, modello, nome commerciale).

Nella tabella seguente sono riportati i DPI la cui “validazione straordinaria” è attribuita all’Inail e le norme tecniche che i DPI devono rispettare:

Protezione  Dispositivo Norma
 Protezione occhi   Occhiali (DPI II cat.) UNI EN 166:2004
 Protezione occhi   Occhiali a maschera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004
 Protezione occhi e mucose  Visiera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004
 Protezione vie respiratorie  Semimaschera filtrante UNI EN 149:2009
 Protezione vie respiratorie  Semimaschera e quarti di maschera UNI EN 140:2000
 Protezione corpo  Indumenti di protezione (DPI III cat) UNI EN 14126:2004
UNI EN13688:2013
 Protezione mani  Guanti monouso (DPI III cat)  NI EN 420:2010
UNI EN ISO 374-5:2017
UNI EN ISO 374-2:2020
UNI EN 455
Protezione arti inferiori Calzari (DPI I, II, III cat.) UNI EN ISO 20345:2012
UNI EN ISO 20347:2012
UNI EN ISO 20346:2014

In particolare, le maschere di protezione individuale quali DPI sono utilizzate per proteggere l’utilizzatore da goccioline e aerosol e devono essere realizzate sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura” o norme internazionali equipollenti).

Devo utilizzare la procedura di validazione straordinaria per immettere in commercio prodotti (ad es. mascherine protettive) privi del marchio CE che non sono né dispositivi medici (DM) come le mascherine chirurgiche, né dispositivi individuali di protezione (DPI)?

No. L’uso a scopo precauzionale di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti disposizioni sull’immissione in commercio non è soggetto ad alcuna valutazione dell’INAIL o dell’ISS.

Per tali prodotti, che per la loro destinazione non si configurano né come DPI né come DM e pertanto non possono essere utilizzati né dai lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici DPI, né dagli operatori sanitari durante il servizio, è esclusa l’applicazione delle procedure straordinarie di cui all’articolo 15, ma è previsto che il produttore garantisca che le mascherine non arrechino danni o determino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori stessi (circolare Ministero della Salute del 18/3/2020 n. 3572).

Cosa prevede la norma tecnica UNI EN 149:2009 per le maschere di protezione individuale?

La norma tecnica prescrive per le maschere di protezione individuale denominate FFP2 e FFP3 diversi requisiti tra cui, in particolare, di capacità filtrante, perdita di tenuta, resistenza respiratoria e di indossabilità (devono essere messe e tolte con facilità), con le relative prove, tali da proteggere gli operatori contro gli aerosol sia solidi che liquidi.

In cosa consiste la deroga?

La deroga riguarda la procedura di autorizzazione alla immissione sul mercato e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza tecnica di protezione e sicurezza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i DPI, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

Se i DPI che intendo immettere in commercio presentano la marcatura CE devo chiedere comunque la validazione straordinaria dell’Inail?

NO. Se i prodotti sono marcati CE non bisogna utilizzare la procedura in deroga. Una valida marcatura CE già garantisce che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dalle normative europee pertinenti.
I prodotti validati in deroga nell’attuale stato di emergenza non saranno marcati CE.

I termini previsti dall’articolo 15, comma 3, del Decreto “Cura Italia” sono perentori? Cosa succede se inoltro la documentazione integrativa dell’autocertificazione oltre il termine dei tre giorni oppure non ricevo riscontro dall’Inail nei termini previsti?

Nell’attuale stato di emergenza, per assicurare la disponibilità di nuovi DPI sul mercato, i soggetti interessati devono fornire senza alcun ritardo tutta la documentazione utile per la validazione dei prodotti proposti e l’Inail adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la più celere conclusione dei procedimenti.

I termini previsti dalla disposizione non sono da considerare perentori, ma sono diretti a favorire il più rapido compimento di una data attività.

Si consiglia di verificare prima dell’invio della domanda la completezza degli elementi così come richiesti dal fac simile di autocertificazione pubblicato sul sito, in assenza dei quali l’Inail non potrà definire positivamente la richiesta.

Le domande da inviare all’Inail devono essere autocertificate?

L’art. 15, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020 prevede espressamente che il richiedente invii all’Inail una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attesti le caratteristiche tecniche dei DPI che intende immettere in commercio, avvalendosi della deroga prevista, e dichiari che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Per facilitare la gestione delle pratiche, l’Inail ha predisposto il facsimile di autocertificazione da utilizzare, disponibile e scaricabile sul portale www.inail.it.

L’autocertificazione, per essere valida, dovrà ovviamente essere sottoscritta dall’interessato e accompagnata da fotocopia del suo documento d’identità in corso di validità.

Qual’ è la documentazione che devo presentare all’Inail per la validazione straordinaria dei DPI?

Insieme all’autocertificazione o comunque entro tre giorni dall’invio del la stessa devono essere inviati i seguenti documenti:

a) relazione descrittiva completa del DPI e dell'uso cui è destinato, corredata da fotografie, disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI, che comprenda:
1) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
2) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
3) i riferimenti delle norme che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI specificando le parti che sono state applicate;
b) relazioni e relativi rapporti di prova sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
b) una copia delle istruzioni e delle informazioni per il datore di lavoro. Per i prodotti importati, tali istruzioni devono essere in lingua italiana e/o inglese.

Si precisa che verrà valutata la validità e autenticità di report o certificati inoltrati.

Posso effettuare le prove richieste presso laboratori universitari?

I rapporti di prova, che come ogni altra documentazione necessaria ai fini della validazione straordinaria è autocertificata e trasmessa all’Inail sotto la esclusiva responsabilità del richiedente, produttore/importatore, possono essere effettuati anche presso laboratori diversi da quelli qualificati (ad es. laboratori universitari), purché l’esecuzione delle prove e i risultati delle prove tecniche effettuate siano conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

Posso sostituire le prove tecniche?

Sono accettabili in luogo dei report delle prove tecniche i certificati di conformità rilasciati da enti di certificazione accreditati da un Ente di accreditamento nazionale ufficiale italiano o straniero (come ad esempio: CNAS (Cina), ANAB (USA). Tali certificazioni accreditate devono riguardare espressamente l’ambito dello specifico DPI di cui si chiede la validazione in deroga. Altre certificazioni emesse in ambito volontario, ossia al di fuori dell’accreditamento, sono accettabili solo se corredate dai risultati di prova (test report).

Per la validazione dei dispositivi di protezione individuale posso inviare all’Inail dei campioni?

No. Inail non svolge prove di laboratorio e quindi non bisogna inviare campioni per tali scopi, perché in ogni caso non saranno presi in considerazione.

La verifica di rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle normative tecniche vigenti è effettuata, in via straordinaria, soltanto sulla base dell’autocertificazione presentata e della documentazione prodotta a corredo della stessa.

Posso inviare la documentazione in lingua cinese?

No. Non è valutabile la documentazione scritta in lingua diversa da quella italiana o inglese.

Tre giorni fa ho inviato una pec per richiedere all’Inail la validazione straordinaria ed in deroga dei DPI prevista dal decreto-legge c.d. “Cura Italia”.

Posso ritenere automaticamente accolta la mia domanda per silenzio-assenso?

No. Il decreto-legge non attribuisce alcun valore di accoglimento dell’istanza alla mancata pronuncia dell’Inail nel termine di tre giorni. Infatti il silenzio assenso, a norma dell’articolo 20, comma, 4, della legge 241/1990, non opera per gli atti e i procedimenti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla salute e alla pubblica incolumità, diritti costituzionalmente garantiti.

Nel caso di specie, l’attuale contesto di emergenza sanitaria ha indotto il Legislatore a consentire all’Inail l’attivazione di procedure autorizzative semplificate –limitatamente al periodo emergenziale- per assicurare la disponibilità di DPI sul mercato, che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori.

...

Fonte: INAIL

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