Slide background




Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023

ID 19517 | | Visite: 32476 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/19517

Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023

Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023

ID 19517 | 28.04.2023 / Ordinanza in allegato

Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

(GU n.100 del 29.04.2023)

La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 30.06.2024

L'Ordinanza del 27 dicembre 2023 ha prorogato al 30.06.2024 l'Ordinanza del 28 aprile 2023.
________

Dal prossimo 1° maggio fino al 31 dicembre 2023, l'obbligo di mascherina all'interno degli ospedali resterà in vigore nei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura.

L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

Art. 1. 

1. Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

5. La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali.

Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis “Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie” del D.L. 22/04/2021, n. 52, come modificato dall’articolo 4, comma 1 lett. b) del D.L. 23/07/2021, n. 105, D.L. 23/07/2021, n. 105, è stato abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

6. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023.pdf)Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023
 
IT350 kB4506

Tags: Sicurezza lavoro Coronavirus

Ultimi archiviati Costruzioni

Apr 23, 2025 147

Delibera n. 126 dell'11 marzo 2025

Delibera n. 126 dell'11 marzo 2025 ID 23867 | 23.04.2025 Regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63, comma 11, e dell’allegato II.4,… Leggi tutto
Legge 18 marzo 2025 n  40   Legge quadro in materia di ricostruzione post calamit
Apr 01, 2025 766

Legge 18 marzo 2025 n. 40

Legge 18 marzo 2025 n. 40 / Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità ID 23725 | 01.04.2025 / In allegato Legge 18 marzo 2025 n. 40 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (GU n.76 del 01.04.2025) Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2025________ Art. 1. Ambito di… Leggi tutto
Circolare DG ABAP 10 2025
Mar 17, 2025 1093

Circolare n. 10/2025 - Dlgs 209/2024 Modifiche verifica preventiva dell’interesse archeologico

Circolare n. 10/2025 - Dlgs 209/2024 Modifiche Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VPIA) ID 23642 | 17.03.2025 / In allegato Oggetto: Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto… Leggi tutto
Le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di acciaio protette   FPA Aprile 2024
Feb 24, 2025 490

Le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di acciaio protette

Le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di acciaio protette / FPA Aprile 2024 ID 23515 | 24.02.2025 / In allegato Le strutture di acciaio protette rappresentano una delle principali soluzioni a disposizione per la progettazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, quando il… Leggi tutto
Decreto 9 dicembre 2024
Feb 19, 2025 540

Decreto 9 dicembre 2024

Decreto 9 dicembre 2024 / Estensione del periodo di sperimentazione Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti ID | 19.02.2025 Decreto 9 dicembre 2024Estensione del periodo di sperimentazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 dicembre 2020, n. 578. (GU n.10 del… Leggi tutto
Vademecum Notariato   Immobili e bonus fiscali 2025
Feb 17, 2025 635

Vademecum Notariato: Immobili e bonus fiscali 2025

Vademecum Notariato: Immobili e bonus fiscali 2025 ID 23475 | 17.02.,2025 / In allegato Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare Nel corso di questi ultimi anni numerosi e ripetuti sono stati gli interventi legislativi volti a introdurre… Leggi tutto

Più letti Costruzioni