Operare con il Codice di Prevenzione Incendi DM 03 Agosto 2015
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Operare con il Codice di Prevenzione Incendi DM 03 Agosto 2015
Sintesi guidata del Decreto Ministeriale 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”
Nell’ambito del Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al D.Lgs. 08/03/2006, n.139, con quanto specificato all’Art.15, viene evidenziato per le Norme Tecniche di Prevenzione Incendi, il concetto di rischio.
E’ proprio su tale concetto che il D.M. 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” poggia le sue basi.
...
Art. 15. Norme tecniche di prevenzione incendi (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle attivita' interessate.
Da qui un documento che denota grande apertura, uscendo dai rigidi schemi prescrittivi dando al Professionista la possibilità di cucire un vestito il più possibile aderente all’attività che sta analizzando.
Anzitutto il D.M. 03/08/2015 è applicabile alle attività non normate, come atto volontario, quindi identifica l’ambito diapplicazione più o meno restrittivo in relazione al rischio calcolato con modalità data, ovvero fa scaturire da questo risultato i limiti che i vari parametri progettuali dovranno rispettare per essere considerati “conformi”.
Il nuovo Decreto fornisce inoltre la possibilità di non essere “conformi” adottando le misure definite “alternative” in cui il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione collegato al rischio calcolato. In quest’ultimo caso la modalità di calcolo di riferimento in materia è costituita dalla Fire Safety Engineering (FSE), strumento principe per la progettazione prestazionale, la cui possibilità di utilizzo evidenzia la volontà di permettere al professionista di non seguire necessariamente lo schema prescrittivo. Tale scenario imporrà sul mercato la necessità di investimento formativo da parte dei professionisti, indispensabile per utilizzare in modo corretto tali strumenti, estremamente efficaci ma non certo di immediata applicazione.
Inoltre nel Decreto rimane disponibile il percorso in deroga come previsto anche nella vigente normativa.
Le Norme Tecniche di Prevenzione Incendi (NTPI) presentano pertanto tre punti particolarmente qualificanti:
- analisi del rischio, necessarie per costruire un “vestito su misura” alla pratica da esaminare;
- strategie, legate alle singole problematiche (reazione al fuoco, resistenza e così via) e necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di sicurezza fissato, nonché legate alla modalità di raggiungimento dell’obiettivo stesso;
- soluzioni conformi che di fatto recuperano la vecchia modalità prescrittiva dando tuttavia la possibilità di scegliere altre soluzioni all’interno di un paniere pre-impostato, ovvero poter sostituire il meccanismo della deroga per talune mancanze alle soluzioni conformi attraverso le soluzioni alternative.
Nei capitoli successivi verranno analizzate le parti principali del Decreto, senza aver la pretesa di voler creare una guida all’utilizzo, ma cercando di metterne in luce la logica anche attraverso l’applicazione ad un esempio. Si raccomanda comunque agli operatori del settore di non trascurare un’attenta lettura del Decreto stesso.
Il riferimento al Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, nelle pagine successive, a volte è indicato come NTPI, a volte come Codice o come Decreto.
Capitolo 1
1.1 Introduzione
Il Codice assegna ai Professionisti la responsabilità della scelta delle misure di prevenzione incendi da adottare. E’ pertanto dato più spazio al Professionista che, meno rigidamente vincolato dai dettami normativi, avrà la possibilità di intraprendere azioni di progetto specifiche purché adeguatamente giustificate.
Con l’emanazione del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha avviato il processo di rinnovamento impostato anche sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi legati alle pratiche di Prevenzione Incendi per le attività soggette.
L’idea di semplificare senza tuttavia ridurne i livelli di sicurezza, ha comportato maggiori responsabilità per i professionisti antincendio scaricando, in parte, i Comandi.
L’impostazione generale del documento ha le seguenti caratteristiche:
- Generalità: esplicate nella prima parte del documento che mettono in luce le premesse su cui si basa tutto il resto del documento.
- Semplicità: a parità di sicurezza può essere adottata la soluzione più semplice.
- Modularità: l’intero documento è organizzato in moduli di agevole interpretazione.
- Flessibilità: diverse soluzioni progettuali applicabili, prescrittive o prestazionali.
- Standardizzazione: il linguaggio usato risulta conforme agli standard internazionali.
- Inclusione: punto chiave è sempre la sicurezza delle persone, anche in relazione alle eventuali diverse abilità.
- Contenuti: il documento è basato sull’esperienza maturata negli anni e sulla ricerca.
- Aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato e, volendo, adattato ad attività ad oggi non comprese nello stesso.
Il documento si compone di cinque articoli e un allegato tecnico composto da quattro sezioni che disciplinano complessivamente l’intera materia, ovvero:
- Sezione Generalità (G): contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili alle diverse attività soggette.
- Sezione Strategia antincendio (S): identifica le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività in funzione del livello di rischio.
- Sezione Regole Tecniche Verticali (RTV): fornisce indicazioni specifiche per alcune tipologie di attività.
- Sezione Metodi (M): introduce metodologie di progettazione antincendio innovative ed alternative rispetto a quelle tradizionali.
Le prime due sezioni del documento costituiscono la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) che, per come è strutturata, presenta le caratteristiche di adattabilità anche alle attività con propria Norma Verticale.
1.2 Struttura del Decreto
- Art. 1: Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi;
- Art. 2: Campo di applicazione;
- Art. 3: Impiego dei prodotti per uso antincendio;
- Art. 4: Monitoraggio;
- Art. 5: Disposizioni finali.
- Allegato tecnico:
Sezione G - Generalità:
-- Termini, definizioni e simboli grafici
-- Progettazione per la sicurezza antincendio
-- Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S - Strategia antincendio:
-- Reazione al fuoco
-- Resistenza al fuoco
-- Compartimentazione
-- Esodo
-- Gestione della sicurezza antincendio
-- Controllo dell’incendio
-- Rivelazione ed allarme
-- Controllo di fumi e calore
-- Operatività antincendio
-- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizi
Sezione V - Regole tecniche verticali:
-- Aree a rischio specifico
-- Aree a rischio per atmosfere esplosive
-- Vani ascensori
Sezione M - Metodi:
-- Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
-- Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
-- Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
Capitolo 2
Sezione G - Generalità
La sezione G, oltre a riportare le definizioni comuni di prevenzione incendi, definisce la metodologia generale del documento basata sul raggiungimento degli obiettivi primari di sicurezza antincendio, ovvero la sicurezza della vita umana, la tutela dei beni e dell’ambiente. Tale metodologia consiste:
A. nella valutazione del rischio di incendio dell’attività determinando i seguenti profili di rischio:
- Rvita: relativo alla salvaguardia della vita umana, attribuito per ciascun compartimento ed individuato mediante la combinazione del fattore δocc, caratteristiche prevalenti degli occupanti e del fattore δα, velocità prevalente di crescita dell’incendio relazionata al tempo necessario per raggiungere una potenza di 1000 kW. In relazione alla combinazione di δocc e δα attraverso una tabella riportata nel Decreto si identifica il profilo di rischio;
- Rbeni: relativo alla salvaguardia dei beni, attribuito per l’intera attività ed individuato mediante la combinazione tra le caratteristiche dell’opera da costruzione, ovvero se considerata strategica e/o vincolata. Anche in questo caso la determinazione avviene a mezzo di apposita tabella;
- Rambiente: relativo alla tutela dell’ambiente, attribuito per l’intera attività e considerato già nella determinazione dei due profili di rischio appena citati, escludendo le operazioni di soccorso dei VVF.
B. nell’applicazione delle strategie antincendio, composte dalle misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali, con l’obiettivo di mitigare il rischio di incendio valutato;
C. nella definizione dei livelli di prestazione, identificati con numero romano (es. I, II, III, …) ed individuati, mediante i criteri di attribuzione, in funzione della valutazione del rischio di incendio e delle caratteristiche dell’attività;
D. nel raggiungimento di ogni livello di prestazione attraverso l’applicazione di una delle soluzioni progettuali, ovvero soluzioni conformi ed alternative; per quest’ultime il raggiungimento del livello di prestazione avviene impiegando uno dei metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio evidenziati nella sezione G.2.6 del Codice. Sono previste anche le soluzioni in deroga nel caso non sia possibile applicare le altre due tipologie.
2.1 I profili di rischio
2.1.1 Il profilo di rischio Rvita
Il profilo di rischio Rvita è determinato per compartimento in relazione ai seguenti fattori:
- δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti (vedi tabella 1);
- δα: velocità di crescita dell’incendio riferita al tempo tα in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW. Circa la modalità di scelta della velocità caratteristica si rimanda alla seguente tabella 2.
Come riferimento per identificare il primo parametro considerare:
Caratteristiche prevalenti degli occupanti δocc
(in rosso l'esempio per un centro medico)
Tabella 1 - Parametro “occupanti” |
||
A |
Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l’edificio |
Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali |
B |
Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio |
Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo |
C1 |
Gli occupanti possono essere addormentati: |
|
Ci |
- in attività di breve durata |
Civile abitazione |
Cii |
- in attività individuale di lunga durata |
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti |
Ciii |
- in attività gestita di breve durata |
Albergo, rifugio alpino |
D |
Gli occupanti ricevono cure mediche |
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria |
E |
Occupanti in transito |
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana |
1 Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii
Come riferimento per identificare la velocità di crescita considerare:
δα Velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio tα [s]
Tabella 2 - Parametro “velocità di crescita” | ||
1 | 600 - Lenta | Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili. |
2 | 300 - Media | Scatole di cartone impilate: pallets di legno; libri ordinati su scaffale; mobilio in legno; automobili; materiali classificati per reazione al fuoco (Capitolo S.1). |
3 | 150 - Rapida | Materiali plastici impilati; prodotti tessili sintetici; apparecchiature elettroniche; materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco. |
4 | 75 - Ultra-rapida | Liquidi infiammabili; materiali plastici cellulari o espansi e schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco. |
Pertanto, nel caso di un centro medico (D) con tasso di crescita medio (2) risulta Rvita pari a D2.
Caratteristiche prevalenti degli occupanti δocc
Tabella 3 - Profilo rischio vita | |||||
Velocità caratteristica prevalente dell’incendio δα | |||||
1 lenta | 2 media | 3 Rapida | 4 Ultra-rapida | ||
A | Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l’edificio | A1 | A2 | A3 | A4 |
B | Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio | B1 | B2 | B3 | Non ammesso1 |
C | Gli occupanti possono essere addormentati | C1 | C2 | C3 | Non ammesso1 |
Ci | - in attività individuale di lunga durata | Ci1 | Ci2 | Ci3 | Non ammesso1 |
Cii | - in attività gestita di lunga durata | Cii1 | Cii2 | Cii3 | Non ammesso1 |
Ciii | - in attività gestita di breve durata | Ciii1 | Ciii2 | Ciii3 | Non ammesso1 |
D | Gli occupanti ricevono cure mediche | D1 | D2 | Non ammesso1 | Non ammesso1 |
E | Occupanti in transito | E1 | E2 | D4 | Non ammesso1 |
1 Per raggiungere un valore ammesso, δα, può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 4.
2 Quando nel testo si usa uno dei valori C1, C2, C3 la relativa indicazione è valida rispettivamente per Ci1, Ci2, Ci3 o Cii1, Cii2, Cii3 o Ciii1, Ciii2, Ciii3
Si fa notare che qualora la velocità di crescita fosse rapida (3) la soluzione non sarebbe ammessa e ciò evidenzia come le NTPI, già nella fase iniziale, introducano delle misure compensative, (quali misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V, come riportato più avanti nel documento, ovvero protezione manuale e automatica estesa a tutta l’attività, che consente di ricadere nel livello D2). Considerando invece un hotel, si rientra nella casistica “C” e, presumibilmente, nella Ciii2 o Ciii3.
Per talune attività il Codice viene in aiuto al progettista includendo delle valutazioni di Rvita di seguito riportate:
Tabella 4 - Esempi di “rischio vita” suggeriti nel Codice | |
Tipologie di destinazioni d’uso | Rvita |
Palestra scolastica | A1 |
Autorimessa privata | A2 |
Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, attività commerciale all’ingrosso | A2-A3 |
Laboratorio scolastico, sala server | A3 |
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica | A1-A4 |
Depositi sostanze o miscele pericolose | A4 |
Galleria d’arte, sala d’attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico | B1-B2 |
Autorimessa pubblica | B2 |
Ufficio non aperto al pubblico, centro sportivo, sala conferenza apertaal pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento,area lettura di biblioteca, attività commerciale al dettaglio, attività espositiva, autosalone |
B2-B3 |
Civile abitazione | Ci2-Ci3 |
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficenti | Cii2-Cii3 |
Rifugio alpino | Ciii1-Ciii2 |
Camera d’albergo | Ciii2-Ciii3 |
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria | D2 |
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana | E2 |
2.1.2 Il profilo di rischio Rbeni
Il profilo di rischio Rbeni è determinato per l’intera attività in funzione del carattere strategico dell’opera da costruzione e dell’eventuale valore storico, architettonico o artistico della stessa.
Per determinare questo profilo di rischio bisogna considerare se l’opera da costruzione è considerata vincolata oppure risulta essere strategica.
Ad esempio, l’ospedale posto in edificio non vincolato identifica comunque una costruzione d’importanza strategica ricadendo quindi in Rbeni = 3.
Tabella 5 - Profilo rischio beni
Opera da costruzione vincolata | |||
No | Si | ||
Opera da costruzione strategica | No | Rbeni = 1 | Rbeni = 2 |
Si | Rbeni = 3 | Rbeni = 4 |
2.1.3 Il profilo di rischio Rambiente
Il profilo di rischio Rambiente è determinato per l’intera attività a seguito di incendi ed eventi ad esso collegati. Generalmente il rischio di danno ambientale a seguito di incendio nelle attività civili, in cui non siano presenti sostanze pericolose in quantità significative, può essere considerato trascurabile, mentre in talune attività industriali la formazione ad esempio di nubi tossiche rilasciate a seguito dell’incendio può comportare un rischio ambientale significativo. Nella progettazione occorre quindi prevedere delle misure antincendio efficaci per prevenire il danno ambientale. Tuttavia le misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita e Rbeni, di fatto mitigano già tale rischio.
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segue in allegato
Fonte: Rockwool 2016
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ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO)
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139
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