Decisione di esecuzione (UE) 2024/368
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Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 / Procedure Materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano
ID 21741 | 23.04.2024
Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano
GU L 2024/368 del 23.4.2024
Entrata in vigore: 13.05.2024
Applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2026.
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) Per poter testare e accettare i materiali finali da utilizzare nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano è opportuno stabilire requisiti di igiene per ciascuna categoria di materiale finale, vale a dire materiali organici, cementizi, metallici, smalti e ceramiche o altri materiali inorganici. Le metodologie da utilizzare dovrebbero basarsi, tra l'altro, sull'allegato V della direttiva (UE) 2020/2184 e dovrebbero essere prese in considerazione nell'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dei prodotti.
(2) Per testare i materiali finali occorre identificare le sostanze e altri parametri pertinenti. Tali sostanze e parametri dovrebbero essere analizzati nell'acqua di migrazione. È necessario stabilire le specifiche per tale procedura di prova e analisi.
(3) È opportuno che la presente decisione stabilisca le specifiche necessarie per l'esecuzione delle prove. Per i materiali organici, cementizi, smalti e ceramiche, le specifiche per le prove dovrebbero seguire un approccio basato sul rischio che classifichi i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano. L'approccio basato sul rischio garantisce che le prove siano proporzionate rispetto al rischio rappresentato dal materiale finale per la salute umana.
(4) Ciascun materiale finale dovrebbe essere testato conformemente alle specifiche stabilite per garantire che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Al fine di determinare se il materiale finale debba essere accettato e approvato, è necessario stabilire criteri di accettazione/rigetto che i risultati delle prove devono soddisfare.
(5) Per garantire la proporzionalità, dovrebbe essere possibile ridurre le prove per i materiali utilizzati nei componenti minori e nei componenti minori dei prodotti assemblati.
(6) Le autorità o gli organismi nazionali competenti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguare il proprio sistema nazionale alle nuove specifiche per le prove e ai nuovi criteri di accettazione dei materiali finali. L'applicazione della presente decisione dovrebbe pertanto essere differita.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati in un prodotto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano sono definiti negli allegati da I a IV.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1) «sostanza di partenza»: sostanza che è stata aggiunta intenzionalmente nella produzione di materiali organici o di additivi delle miscele per materiali cementizi;
2) «costituente»: uno dei costituenti seguenti:
(a) sostanza usata intenzionalmente per fabbricare un materiale cementizio;
(b) elemento di lega presente nella composizione di materiali metallici;
(c) elemento o combinazione di elementi presente nella composizione di smalti, materiali ceramici o altri materiali inorganici;
(d) sostanza presente in una miscela di sostanze;
3) «prodotto»: oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano, è fatto di materiali finali ed è inteso ad essere immesso sul mercato;
4) «prodotto assemblato»: prodotto costituito di due o più componenti che sono uniti, funzionano come un tutto unico e possono essere separati senza distruggerli;
5) «componente»: parte identificabile di un prodotto assemblato costituita di uno o più materiali;
6) «prodotto multistrato»: prodotto che consiste di due o più strati di materiali finali coesi e che per essere sottoposto a prove non può essere smontato senza andare distrutto;
7) «materiale»: solido, semi-solido o liquido che è usato per fabbricare un prodotto e consiste in:
(a) una composizione organica, preparata con una o più sostanze di partenza; o
(b) una composizione cementizia, preparata con uno o più costituenti; o
(c) una composizione metallica, ceramica, di smalti o di altra materia inorganica;
8) «materiale organico»: materiale che consiste principalmente di sostanze a base di carbonio;
9) «materiale metallico»: metallo o lega metallica usato come materiale principale o placcatura metallica;
10) «materiale cementizio»: materiale che contiene cemento idraulico in proporzione sufficiente a fungere da legante principale formando una struttura idrata da cui dipendono le prestazioni del materiale;
11) «smalto»: materiale vetroso ottenuto per fusione, a temperature superiori a 1 200 °C, e frittaggio di una miscela di sostanze inorganiche.
12) «materiale ceramico»: materiale solido, inorganico, non metallico, poli o monocristallino, sottoposto ad alte temperature durante la fabbricazione;
13) «materiale finale»: materiale che deve essere sottoposto a prova e accettato in conformità delle specifiche per le prove e dei criteri di accettazione stabiliti nei rispettivi allegati I, II, III e IV della presente decisione;
14) «materiale applicato in loco»: materiale finale da produrre in cantiere;
15) «provino»: oggetto rappresentativo del materiale finale e usato per svolgere le prove in conformità delle procedure e dei metodi stabiliti nei rispettivi allegati I, II, III e IV della presente decisione;
16) «sostanza non attesa»: sostanza migrata dal prodotto, dal materiale organico finale o dal materiale cementizio finale nelle acque destinate al consumo umano, non aggiunta intenzionalmente durante il processo di produzione del materiale o del prodotto, e non inclusa nelle informazioni fornite nella domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/2184;
17) «formulazione»: elenco di tutte le sostanze o tutti i costituenti usati nella preparazione di un materiale organico o cementizio e relative quantità;
18) «barriera assoluta»: strato-barriera che impedisce la diffusione di qualsiasi sostanza verso il lato del materiale finale a contatto con le acque destinate al consumo umano;
19) «aumento della crescita microbica»: capacità del materiale organico o cementizio finale di stimolare la moltiplicazione dei microrganismi a determinate condizioni;
20) «acqua di migrazione»: acqua che è stata utilizzata per le prove ed è stata a contatto con il provino alle condizioni stabilite nei rispettivi allegati I, II, III e IV.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 31 dicembre 2026.
[...] Segue in allegato
Collegati
Codice delle Acque
Regolamento (CE) n. 1935/2004 (regolamento quadro)
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