Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN): Quadro normativo e Documenti
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Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) / Aggiornamento 01.04.2021
ID 11741 | Rev. 1.0 del 01.04.2022 / Documento completo allegato
Premessa
L’azoto viene considerato il più importante tra i macroelementi, in quanto entra a far parte degli acidi nucleici, delle proteine e di altre macromolecole necessarie alla vita. Una delle più importanti funzioni del suolo nel sostenere la crescita vegetale è di fornire i nutrienti essenziali (macro e micro), tra questi l’azoto riveste un ruolo di primo piano.
La principale riserva di azoto nel suolo è rappresentata dall’azoto organico (parte integrante della sostanza organica del suolo), che può arrivare a rappresentare negli orizzonti superficiali anche più del 90% del totale.
L’entità delle forme di azoto minerale presenti nel suolo, rappresentate da nitriti (NO2-), nitrati (NO3-) e ione ammonio (NH4+), dipende dalle attività biochimiche che in esso hanno luogo. Le piante assorbono azoto dal suolo prevalentemente in forma nitrica NO3- e alternativamente ammoniacale NH4+; l’azoto nitrico è libero nella soluzione circolante e la sua assimilabilità è molto maggiore di quella dell’azoto ammoniacale prevalentemente adsorbito sul complesso di scambio.
Tra le diverse forme minerali, lo ione nitrato risulta quello più mobile e suscettibile a dilavamento; le perdite per dilavamento possono raggiungere il 99% dei nitrati presenti, mentre per la forma ammoniacale le perdite risultano molto inferiori all’1%. La perdita di nitrati per dilavamento dipende dalla concentrazione di NO3- nel suolo, dal volume di acqua drenata, dalla tessitura e struttura del suolo e dai fattori climatici (Sequi, 1989).
Negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo aumento nelle acque superficiali e di falda della concentrazione di nitrati sia in aree agricole caratterizzate da attività di tipo intensivo, sia in zone industrializzate o altamente urbanizzate, con rischi crescenti per gli acquiferi destinati alla captazione a scopo idropotabile.
Il pericolo da parte dei nitrati non è tanto la loro tossicità, piuttosto bassa, quanto la loro trasformazione in nitriti. L’Organismo Mondiale della Sanità (WHO,1985), in relazione agli effetti osservati sui neonati, ha definito un valore di attenzione pari a 45 mg/l di nitrati e l’US EPA (1985) ha fissato un identico livello massimo raccomandabile. Inoltre, i nitrati possono trasformarsi in nitrosammine, sostanze ritenute a possibile rischio cancerogeno.
IARC Monographs Volume 94
Il nitrato o il nitrito assunto per via orale in condizioni che portano a nitrosazione endogena è probabilmente cancerogeno per l'uomo (gruppo 2A).
Vedi: IARC Monographs Volume 94 Ingested Nitrate and Nitrite, and Cyanobacterial Peptide Toxins - Ed. 2010
Per questo motivo, la legislazione europea ed italiana con la Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano attuata con il D.Lgs. 2 Febbraio 2001 n. 31 ha posto in 50 mg/l la concentrazione massima ammissibile dei nitrati nelle acque potabili.
Fig. 1 - Limite nitrati Acque potabili (D.Lgs. 31/2001)
Le sostanze azotate possono provocare inoltre impatti ambientali su fiumi, laghi e acque costiere in quanto favoriscono, insieme al fosforo, l’eutrofizzazione, cioè la proliferazione incontrollata di specie autotrofe, alghe in particolare, a causa dell’abbondanza di nutrimento presente e determinando la diminuzione della qualità di tali ambienti (ad esempio condizioni anossiche e moria dei pesci); questo porta alla considerazione che in molto casi gli inquinanti sono costituiti da risorse (in questo caso nutrienti delle piante) che diventano rifiuti. La presenza di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee è da attribuirsi a sorgenti diverse che includono gli scarichi civili e industriali, l’agricoltura e la zootecnia.
La Direttiva 91/676/CEE) mira a proteggere la qualità delle acque in Europa prevenendo l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e favorendo l’uso di corrette pratiche agricole.
La Direttiva 91/676/CEE definisce i criteri e i vincoli a cui attenersi nella gestione della fertilizzazione organica:
- la designazione di "Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola" (ZVN), nelle quali la qualità delle acque è compromessa (o è a rischio di diventarlo se non si interviene in modo tempestivo) a causa della presenza di pressioni di tipo agricolo. Il grado di compromissione della risorsa idrica viene valutato sulla base del tenore di nitrati (nelle acque sotterranee, superiore a 50 mg/L);
- in queste aree, la regolamentazione dell'utilizzazione agronomica delle matrici organiche a scopo fertilizzante tramite la definizione di "Programmi d'Azione" che stabiliscono gli opportuni criteri e vincoli. Il vincolo più rilevante per l'attività agricola è l'imposizione di un limite massimo annuo all'apporto di azoto di origine zootecnica, pari a 170 kg per ettaro.
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Quadro nornativo
Il 12 dicembre 1991 il Consiglio delle Comunità Europee adottava la Direttiva 91/676/CEE, nota come Direttiva Nitrati, che modificava e/o integrava le Direttive 75/440/CEE, 79/869/CEE2 e 80/778/CEE concernenti essenzialmente la tutela della qualità dell’acqua potabile.
Il Consiglio aveva constatato che in alcune Regioni degli Stati membri il contenuto di nitrati nell'acqua era in aumento e già elevato rispetto alle norme fissate nella Direttiva 75/440/CEE. Inoltre, era ormai emerso che la causa principale dell'inquinamento che colpisce le acque comunitarie, è rappresentata dai nitrati di origine agricola.
Ne consegue che per tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici, e per salvaguardare altri usi legittimi dell'acqua, è necessario ridurre l'inquinamento idrico causato o provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, e impedire un ulteriore inquinamento di questo tipo.
Considerando che l'inquinamento idrico dovuto ai nitrati in uno Stato membro si ripercuote sulle acque di altri Stati membri, ne consegue la necessità di un'azione a livello comunitario, cui anche l’Italia, idrogeologicamente “isolata”, deve attenersi.
Con la Direttiva 91/676/CEE la Comunità si proponeva di dare indicazioni sul controllo e sulla riduzione dell'inquinamento idrico risultante dallo spandimento e dallo scarico di deiezioni di animali allevati o dall'uso di quantità eccessive di fertilizzanti. Gli Stati membri dovevano, considerando la situazione idrogeologica, individuare le zone vulnerabili (quelle in cui le acque di falda contengono o possono contenere, ove non si intervenga, oltre 50 mg/l di nitrati), progettare e attuare i necessari programmi d'azione per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati nelle zone vulnerabili. I suddetti programmi d'azione devono comportare misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e a stabilire restrizioni specifiche nell'impiego di concimi organici animali.
Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (abrogato dal D.Lgs. 152/2006) di attuazione della Direttiva 91/676/CEE al Titolo III “Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi”, Capo I “Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento”, art. 19 (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - ZVN) disciplina l’individuazione di dette zone vulnerabili, rimandando il dettaglio all’allegato 7.
Art. 19. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato 7/A-I.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati disponibili, e per quanto possibile sulla base delle indicazioni stabilite nell'allegato 7/A-I, le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili ovvero, all'interno delle zone indicate nell'allegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, rivedono o completano le designazioni delle zone vulnerabili per tener conto dei cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione.
A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/A-I, nonche' riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 6, nonche' le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 aprile 1999, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 3, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono, se gia' posti in essere, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 4.
7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalita' di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.
8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono essere comunicati al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
Al Ministero per le politiche agricole e' data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 7, lettera a) nonche' degli interventi di formazione e informazione.
9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque il codice di buona pratica agricola e' di raccomandata applicazione al di fuori delle zone vulnerabili.
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Si considerano zone vulnerabili le zone di tenitorio che scaricano direttamente o indirellamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi.
Tali acque sono individuate, base tra l'altro dei seguenti criteri:
1. Presenza di nitrati o loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l (NO-3) nelle acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di acqua potabile, se non si interviene ai sensi dell’art. 19;
2. Presenza di nitrati o loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/l (NO-3) nelle acque dolci sotterranee, se non si interviene ai sensi dell’art. 19;
3. Presenza di eutrofizzazione oppure la possibilità del verificarsi di tale fenomeno nell’immediato futuro nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, se non si interviene ai sensi dell’art. 19.
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Tali aspetti sono stati nuovamente indicati alla parte terza del Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n. 152, all’articolo 92 e all’allegato 7 – parte A della parte terza.
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Art. 92 (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, puo' modificare i criteri di cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorita' di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorita' di bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili.
A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, nonche' riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonche' le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se gia' posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalita' di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.
8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni.
9. Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
Al Ministero per le politiche agricole e forestali e' data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonche' degli interventi di formazione e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque e' raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.
PARTE A - ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
Parte AI Criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili
Si considerano zone vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque gia' inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali di scarichi.
Tali acque sono individuate, in base tra l'altro dei seguenti criteri:
1. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO-3) nelle acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di acqua potabile, se non si interviene;
2. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO-3) nelle acque dolci sotterranee, se non si interviene;
3. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilita' del verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, se non si interviene.
Nell'individuazione delle zone vulnerabili, le regioni tengono conto pertanto:
1. delle caratteristiche fisiche e ambientali delle acque e dei terreni che determinano il comportamento dei nitrati nel sistema acqua/terreno;
2. del risultato conseguibile attraverso i programmi d'azione adottati;
3. delle eventuali ripercussioni che si avrebbero nel caso di mancato intervento.
Controlli da eseguire ai fini della revisione delle zone vulnerabili
Ai fini di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 92, la concentrazione dei nitrati deve essere controllata per il periodo di durata pari almeno ad un anno:
- nelle stazioni di campionamento previste per la classificazione dei corpi idrici sotterranei e superficiali individuate secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto;
- nelle altre stazioni di campionamento previste al Titolo II Capo II relativo al controllo delle acque destinate alla produzione di acque potabili, almeno una volta al mese e piu' frequentemente nei periodi di piena;
- nei punti di prelievo, controllati ai sensi del D.P.R. n. 236/1988, delle acque destinate al consumo umano.
Il controllo va ripetuto almeno ogni quattro anni. Nelle stazioni dove si e' riscontrata una concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/L (espressi come NO-3) il programma di controllo puo' essere ripetuto ogni otto anni, purche' non si sia manifestato alcun fattore nuovo che possa aver incrementato il tenore dei nitrati. Ogni quattro anni e' sottoposto a riesame lo stato eutrofico delle acque dolci superficiali, di transizione e costiere, adottando di conseguenza i provvedimenti del caso. Nei programmi di controllo devono essere applicati i metodi di misura di riferimento previsti al successivo punto.
Metodi di riferimento
Concimi chimici
Il metodo di analisi dei composti dell'azoto e' stabilito in conformita' al D.M. 19 luglio 1989 - Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti. Acque dolci, acque costiere e acque marine Il metodo di analisi per la rilevazione della concentrazione di nitrati e' la spettrofotometria di assorbimento molecolare. I laboratori che utilizzano altri metodi di misura devono accertare la comparabilita' dei risultati ottenuti.
Fig. 2 - Criteri Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN)
Gestione degli effluenti zootecnici
La gestione degli effluenti zootecnici (liquame, letame e materiali ad essi assimilati) attraverso il loro impiego agronomico e l'uso dei concimi azotati di sintesi per la fertilizzazione azotata delle colture sono subordinati al rispetto di precise procedure tecniche e amministrative di competenza regionale.
Le Zone Vulnerabili ai Nitrati si distinguono da quelle non vulnerabili per il limite di kg per ettaro spandibili, il Decreto 7 aprile 2006 (emanato secondo le previsioni dell’Art. 38 Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n. 152) stabilisce che nelle Zone Vulnerabili si fa divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti oltre un limite massimo annuo di 170 Kg di azoto per ettaro, mentre per le zone non vulnerabili la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio.
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Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
(GU n.109 del 12-05-2006 - SO n. 120)
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Fig. 3 - Limiti Nitrati spargimento dei reflui degli allevamenti
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Regione Emilia-Romagna - Programma d'azione nitrati 2018-2021
Ogni Regione itsalisana ha adottato Piani di Azione di cui all'Art. 92 c. 7 (programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola), si allega, come esempio, il Programma d'azione nitrati 2018-2021 della Regione Emilia-Romagna.
Il 21 dicembre 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato e acque reflue.
Il Regolamento n. 3, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.249/2017, è pubblicato sul BUR n.366 del 15 dicembre 2017 e sostituisce il precedente (Reg. R. n. 1/2016)
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Delibera Giunta Regionale 8 marzo 2021 n. 309
DGR 2021 n. 309 "Nuova designazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole" in particolare:
- approva la designazione di ulteriori Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola (Allegato A);
- precisa la nuova cartografia delle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola regionali (Allegato B).
Come precisato in premessa, le aziende che ricadono nelle nuove Zone Vulnerabili da Nitrati dovranno adeguarsi alle misure strutturali e gestionali previste dal Programma d’Azione Nitrati, tra cui la dotazione di volumi minimi di stoccaggio per i reflui zootecnici, l’individuazione di superfici coltivate sufficienti a ricevere fertilizzazioni commisurate alla disponibilità di azoto da reflui zootecnici, il rispetto dei periodi di divieto di spandimento, la redazione di piani di utilizzazione agronomica, l’obbligo di presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica.
A tal riguardo, alle aziende agricole interessate dalla nuova zonizzazione, le disposizioni previste dal Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (Reg. Reg. n. 3 del 15/12/2017) si applicheranno dal 1° novembre 2021.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 01.04.2022 | Delibera Giunta Regionale 8 marzo 2021, n. 309 IARC Monographs Volume 94 |
Certifico Srl |
0.0 | 09.10.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Direttiva 91/271/CEE
D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152
Decreto 7 aprile 2006
Decreto Ministeriale 19 luglio 1989
TUA | Testo Unico Ambiente
IARC Monographs Volume 94
Acque potabili - Parametri Nitrato e nitrito
La contaminazione da nitrati nelle acque: applicazione
Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN): Quadro normativo e Documenti
Relazione Direttiva 91/676/CEE Nitrati
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