DL Milleproroghe 2023 | Novità in materia ambientale
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DL Milleproroghe 2023 | Novità in materia ambientale / Rev. 1.0 Febbraio 2023
ID 18513 | 27.02.2023 Rev. 1.0 2023 / Nota completa in allegato
Pubblicata la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative, in GU n. 49 del 27.02.2023 ed in vigore il 28.02.2023.
Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. "Decreto Milleproroghe 2023", pubblicato nella GU n. 303 del 29.12.2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha disposto la proroga di alcune disposizioni in materia ambientale.
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Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 / Legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2023
In particolare le proroghe disposte riguardano:
Articolo 11 comma 8-undecies
8-undecies. Il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma.
Decreto 27 settembre 2022 n. 152 in rosso le modifiche di cui al Decreto Milleproroghe 2023
Art. 7. Monitoraggio
1. Entro centottanta giorni (*) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.
(*) entro il 04/11/2023
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Art. 8. Comma 1 Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni (*) dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.
(*) entro il 04/11/2023
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- Titolari impianti fotovoltaici professionali
Articolo 11 comma 8-quater
8 -quater. All’articolo 24 -bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest’ultimo la relativa documentazione di adesione è fissato al 30 giugno 2023.
Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 in rosso le modifiche di cui al Decreto Milleproroghe 2023
Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico)
1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest’ultimo la relativa documentazione di adesione è fissato al 30 giugno 2023. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto. Il GSE definisce le modalita' operative entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed e' autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie istruzioni operative provvede alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate. Nei casi di ammodernamento tecnologico revamping ((...)) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.
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- Rumore ambientale:
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198
Art. 11 comma 6
Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 3, alinea, le parole: «entro il 18 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»;
2) al comma 3 -bis, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
3) al comma 4, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
b) all’articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data».
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Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 in rosso le modifiche di cui al Decreto Milleproroghe 2023
Art. 4 Piani di azione
[...]
3. Entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali.
3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 ottobre 2017 e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
...
Art. 7. Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:
[...]
d) entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a partire da tale data, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;
- Bonifiche
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198
Art. 11 comma 5
5. All’articolo 17 -bis , comma 1, del Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
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Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 in rosso le modifiche di cui al Decreto Milleproroghe 2023
Art. 17-bis (Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale).
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Politiche per il mare
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198
Articolo 20 Proroga di termini in materia di politiche per il mare
1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare dall’articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, è prorogato al 31 luglio 2023.
- Modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198
Art. 11 comma 8
8. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.»
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Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 in rosso le modifiche di cui al Decreto Milleproroghe 2023
Art. 3 Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale
1. Fino al 30 giugno 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorche' sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
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1.0 | 2023 | Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 | Certifico Srl |
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