Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 - 10.07.2025
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Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 - 10.07.2025
ID 24265 | 10.07.2025
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione
GU L 2025/90577 del 10.7.2025
...
Pagina 6, allegato, «Definizioni», tabella, seconda colonna, seconda riga,
anziché:
«Rapporto tra l’energia netta prodotta (energia elettrica, acqua calda, vapore, energia meccanica prodotta meno l’energia elettrica e/o termica importata - ad esempio, per il consumo dei sistemi ausiliari) e l’energia fornita dal combustibile (sotto forma del potere calorifico inferiore del combustibile) entro i confini dell’impianto di combustione in un determinato periodo di tempo»,
leggasi:
«Rapporto tra l’energia netta prodotta (energia elettrica, acqua calda, vapore, energia meccanica prodotta meno l’energia elettrica e/o termica importata - ad esempio, per il consumo dei sistemi ausiliari) e l’energia fornita dal combustibile (sotto forma del potere calorifico inferiore del combustibile) entro i confini dell’unità di combustione in un determinato periodo di tempo».
Pagina 12, allegato, BAT 1, punto v, lettera a),
anziché:
«a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell’acqua da impianti IED - ROM);»,
leggasi:
«a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali - ROM);».
Pagina 17, allegato, BAT 4, tabella, note a piè di pagina 9, 11 e 15,
anziché:
«(cfr. BAT 5)»,
leggasi:
«(cfr. BAT 9)».
Pagina 28, allegato, BAT 19, tabella, colonna «Applicabilità», riga a,
anziché:
«Vi possono essere limitazioni tecniche all’adozione di questa tecnica negli impianti di combustione esistenti»,
leggasi:
«Vi possono essere limitazioni tecniche all’adozione di questa tecnica nelle unità di combustione esistenti».
Pagina 45, allegato, BAT 31, tabella, colonna «Applicabilità», riga a, primo comma, e Pagina 48, allegato, BAT 36, tabella, colonna «Applicabilità», riga a, primo comma,
anziché:
«Generalmente applicabile agli impianti nuovi in funzione ≥ 1 500 ore/anno.»,
leggasi:
«Generalmente applicabile alle unità nuove in funzione ≥ 1 500 ore/anno.»
Pagina 57, allegato, BAT 46, tabella 28, nota 2, e Pagina 64, allegato, BAT 55, tabella 33, nota 2,
anziché:
«(2) Nel caso di unità CHP si applica solo uno dei due BAT-AEEL («Rendimento elettrico netto» o «Consumo totale netto di combustibile»), secondo l’uso cui per cui è progettata l’unità CHP (vale a dire produzione preponderante di energia elettrica o termica).»,
leggasi:
«(2) Nel caso di unità CHP si applica solo uno dei due BAT-AEEL («Rendimento elettrico netto» o «Consumo totale netto di combustibile»), secondo l’uso per cui è progettata l’unità CHP (vale a dire produzione preponderante di energia elettrica o termica).»
Pagina 65, allegato, BAT 56, tabella, colonna «Applicabilità», riga d, secondo comma,
anziché:
«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza degli stabilimenti chimici»,
leggasi:
«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza delle installazioni chimiche».
Pagina 65, allegato, BAT 56, tabella, colonna «Applicabilità», riga h, primo comma,
anziché:
«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza degli stabilimenti chimici.»,
leggasi:
«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla sicurezza delle installazioni chimiche.»
Pagina 65, allegato, BAT 56, tabella, colonna «Applicabilità», riga i, primo comma, e Pagina 66, allegato, BAT 57, tabella, colonna «Applicabilità», seconda riga, primo comma,
anziché:
«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei condotti, dalla disponibilità di spazio e dalla sicurezza degli stabilimenti chimici.»,
leggasi:
«Applicabile agli impianti di combustione esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei condotti, dalla disponibilità di spazio e dalla sicurezza delle installazioni chimiche.»
Pagina 67, allegato, BAT 57, tabella 36, titolo,
anziché:
«Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di HCl e HF in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei combustibili di processo dell’industria chimica nelle caldaie»,
leggasi:
«Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di HCl e HF in atmosfera risultanti dalla combustione dei combustibili di processo dell’industria chimica nelle caldaie».
Pagina 68, allegato, BAT 59, tabella 38, titolo,
anziché:
«Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di PCDD/F e TVOC in atmosfera risultanti esclusivamente dalla combustione di combustibili di processo dell’industria chimica nelle caldaie»,
leggasi:
«Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di PCDD/F e TVOC in atmosfera risultanti dalla combustione del 100 % dei combustibili di processo dell’industria chimica nelle caldaie».
Pagina 71, allegato, BAT 71, tabella, colonna «Tecnica», riga b, quale rettificata in GU L 199 del 28.7.2022,
anziché:
«Raffreddamento rapido mediante lavaggio a umido/condensatore dei fumi»,
leggasi:
«Raffreddamento rapido mediante lavaggio a umido/condensatore degli effluenti gassosi».
Pagina 71, allegato, BAT 71, tabella, colonna «Descrizione», riga b, quale rettificata in GU L 199 del 28.7.2022,
anziché:
«Cfr. la descrizione del lavaggio a umido/condensatore dei fumi nella sezione 8.4»,
leggasi:
«Cfr. la descrizione del lavaggio a umido/condensatore degli effluenti gassosi nella sezione 8.4».
Pagina 76, allegato, punto 8.2, tabella, colonna «Descrizione», riga «Condizioni del vapore supercritiche»,
anziché:
«Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 220,6 bar e > 540 °C.»,
leggasi:
«Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 220,6 bar e 540 °C.»
Pagina 76, allegato, punto 8.2, tabella, colonna «Descrizione», riga «Condizioni del vapore ultrasupercritiche»,
anziché:
«Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 250-300 bar e > 580-600 °C.»,
leggasi:
«Uso di un circuito di vapore, compresi i sistemi di riscaldo del vapore, nei quali il vapore può raggiungere pressioni e temperature superiori a, rispettivamente, 250-300 bar e 580-600 °C.»
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Collegati
Direttiva 2010/75/UE
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326