Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.501
/ Documenti scaricati: 32.385.989
/ Documenti scaricati: 32.385.989
Circolare in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio, introdotte dall'articolo 226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
27/04/2018 Ministero della Salute
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in ordine alla recente disciplina contenuta nell'articolo 226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 9-bis, del decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, per quanto concerne il profilo igienico-sanitario, di competenza di questo Dicastero.
Come noto, il citato articolo 9-bis, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720, ha inserito nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", l'articolo 226-ter, con il quale è stata avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, prevedendo, altresì, che le stesse non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.
[...]L'utilizzo e la circolazione delle borse in questione - in quanto beni autonomamente commerciabili - non possono essere sottratte alla logica del mercato e, dunque, è da ritenere coerente con lo strumento scelto dal legislatore, la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati a essere utilizzati. Deve, pertanto, ammettersi la possibilità di utilizzare - in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell'esercizio commerciale - contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore.
Secondo la medesima prospettiva, di conseguenza, non pare possibile che gli operatori del settore alimentare possano impedire o vietare tale facoltà di utilizzo (salve le precisazione che seguiranno circa il necessario controllo dei sacchetti per verificarne l'idoneità e la conformità normativa).
Ne consegue che ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto, secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell'idoneità e della conformità a legge dei predetti sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell'esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore. A tal fine, si suggerisce di predisporre un vademecum informativo per i consumatori, anche a cura delle associazioni di categoria, a! fine di garantire uniformità di comportamenti sull'intero territorio nazionale, da rendere visibile all'interno dell' esercizio commerciale con apposito avviso alla clientela.
Fonte: Ministero della Salute
Collegati:
ID 13956 | 27.07.2025
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3...
Fornire alle persone servizi di mobilità in forma collaborativa
Il primo quaderno della Rete dei mobility manager ha lo scopo di inquadrare tale figura dal punto di vista del...
Rapporto ISTISAN 22/13 - Il caso di Porto Torres: valutazioni ambiente-salute, epidemiologia e comunicazione.
Lo studio descri...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024