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Attribuzione caratteristica di pericolo HP14 - Ecotossico dal 5 Luglio 2018

ID 6005 | | Visite: 38511 | Documenti Ambiente EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/6005

Attribuzione HP 14 regolamento UE 2017 997 5 luglio

Attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 - ecotossico- ai rifiiuti

Documento completo allegato 03.07.2018

Dal 5 luglio 2018 occorre effettuare l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 per i rifiuti in accordo con il Regolamento (UE) 2017/997.

Attribuzione caratteristica di pericolo HP 14

Regolamento (UE) 2017/997

Regolamento (UE) 2017/997 di modifica l'all.III della Direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l'assegnazione della  caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico".
GU L150/1 14.06.2017

....

ALLEGATO D D.lgs 152/2006 (TUA)

Il Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'Allegato D.

ALLEGATO D Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.

Il Regolamento (UE) 2017/997 definisce i criteri comunitari per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, superando in tal modo le disposizioni, relative a tale caratteristica di pericolo, contenute al Regolamento (UE) 1357/2014

Il Regolamento, che è in vigore dal 5 luglio 2017 e si applica dal 5 luglio 2018.

Il Regolamento UE 1357/2014 definisce le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e si applica a partire dal 1° giugno 2015:

- al considerando 7 afferma che: 
«Per garantire l’adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio preliminare»; 
- alla voce HP 14, la nota a piè di pagina chiarisce che: 
«l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio». 

In Italia, il D.L. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015, all'art. 7, comma 9-ter ha stabilito che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

L’accordo ADR, che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada, si basa sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele definite dal Regolamento (UE) 1272/2008 – cosiddetto “Regolamento CLP” (classification, labeling and packaging) – che viene periodicamente aggiornato sulla base della continua valutazione e rivisitazione delle sostanze e delle miscele in ambito UE. 

Le modifiche delle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele (e rifiuti) possono quindi incidere anche sulle modalità di trasporto delle merci contenenti tali sostanze, secondo l’accordo ADR.

Una delle modifiche del Regolamento CLP, introdotta con il Regolamento (UE) 2017/997, ha interessato la modalità di classificazione di alcuni composti (Tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP), introducendo per la tossicità acuta per l’ambiente acquatico il fattore moltiplicativo M=100. 

Ciò ha comportato che a partire dal 1° marzo 2018, data dalla quale si applica la modifica al Regolamento CLP, anche i rifiuti contenenti i composti di cui al sopra citato Regolamento(UE) 2017/997, applicando le modalità dell’accordo ADR, possono diventare pericolosi per ecotossicità (1). 

2) Cosa succede dal 5 luglio 2018

Il Regolamento (UE) 2017/997 definisce i criteri comunitari per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, superando in tal modo le disposizioni, relative a tale caratteristica di pericolo, contenute al Regolamento (UE) 1357/2014
Il Regolamento, che è in vigore dal 5 luglio 2017 e si applica dal 5 luglio 2018, prevede l’applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR

In base al nuovo Regolamento, la caratteristica di pericolo HP14 si applica ai rifiuti che:

a) contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strato di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.); e/o

b) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1%; e/o

c) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di

- 0,1% per sostanze H410
- 1% per sostanze H411 e H412

ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411; e/o

d) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di

- 0,1% per sostanze H410
- 1% per sostanze H411, H412 e H413.



L’applicazione del Regolamento (UE) 2017/997 può comportare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi, anche a valle delle modifiche in vigore dal 1° marzo, non lo siano più e viceversa.

Si possono verificare le seguenti diverse condizioni:

1) Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che rimane ecotossico anche secondo il Regolamento (UE) 2017/997;
2) Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che non è (più) ecotossico secondo il Regolamento (UE) 2017/997;
3) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che rimane non ecotossico anche secondo il Regolamento (UE) 2017/997;
4) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che acquisisce la caratteristica di ecotossico secondo il Regolamento (UE) 2017/997.

Inoltre, in funzione dell’applicazione dal 1° marzo 2018 dell’aggiornamento del CLP, si possono verificare anche le seguenti ulteriori situazioni:

5) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018, diventato eco tossico per effetto delle modifiche al CLP dal 1 marzo 2018 che rimane ecotossico anche secondo il Regolamento (UE) 2017/997,
6) Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018, diventato eco tossico per effetto delle modifiche al CLP dal 1 marzo 2018 che non è più ecotossico secondo il Regolamento (UE) 2017/997.

Indicazioni di pericolo per l'ambiente (tutto l'elenco):

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413 - Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H420 - Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera.

3) Cosa fare per prepararsi al 5 luglio 2018?

I produttori e detentori di rifiuti dovranno rivalutare le classificazioni oggi attribuite ai propri rifiuti alla luce delle modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 definite con il Regolamento (UE) 2017/997.

Dovranno quindi:

- verificare se nei rifiuti vi sono composti pericolosi cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412 e H413;
- ricalcolare, sulla base delle metodiche indicate dal Regolamento UE 997/2017, le concentrazioni dei composti ecotossici nei rifiuti;
- riclassificare i rifiuti nei seguenti casi:

1) se il rifiuto era ecotossico secondo ADR e non lo è più secondo il Regolamento (UE) 2017/997:

a) in caso di codice CER “a specchio”: dal 5 luglio 2018 si attribuirà il codice non pericoloso (se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo secondo il Regolamento (UE) 1357/2014);

b) in caso di codice CER pericoloso “assoluto”: dal 5 luglio 2018 non si attribuirà più la caratteristica di pericolo HP14 e si individuerà un pertinente codice CER non pericoloso (solo se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo secondo il Regolamento (UE) 1357/2014);

2) se il rifiuto era non ecotossico secondo ADR e lo diventa secondo il Regolamento (UE) 2017/997:

a) in caso di codice CER “a specchio” non pericoloso: dal 5 di luglio 2018 si attribuirà il codice CER pericoloso e la caratteristica di pericolo HP14 ;

b) in caso di codice CER “a specchio” pericoloso per altre caratteristiche di pericolo: dal 5 luglio 2018 si attribuirà anche la caratteristica di pericolo HP14;

c) in caso di codice CER pericoloso “assoluto”: dal 5 luglio 2018 si attribuirà la caratteristica di pericolo HP14;

3) se il rifiuto era ecotossico secondo ADR e rimane ecotossico secondo il Regolamento(UE) 2017/997: nulla cambia e al rifiuto rimane attribuita la caratteristica di pericolo HP14.

NOTA BENE:
per la riclassificazione rimane ferma la possibilità di effettuare le prove (test di ecotossicità) il cui esito comunque prevale su qualunque sia il risultato delle analisi di laboratorio ed a prescindere dalla norma “pro tempo” applicabile (ADR o Regolamento (UE) 2017/997). 


4) Registri di carico e scarico (art. 190 D.Lgs. n. 152 del 2006)

Per effetto delle nuove regole di classificazione, i produttori e detentori di rifiuti si potranno trovare con rifiuti presi in carico prima del 5 luglio 2018, e ancora non scaricati (giacenze), con un certo codice e classificazione, da dover movimentare a partire dal 5 luglio 2018 con diverso codice o anche solo con la nuova caratteristica di pericolo HP14.

Allo scopo di dare evidenza della corretta gestione dei rifiuti prodotti o detenuti prima del 5 luglio 2018, si ritiene opportuno suggerire le seguenti modalità di tenuta delle scritture amministrative previste dalla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 per i rifiuti presi in carico nel registro di carico e scarico prima del 5 luglio 2018:

- per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “assoluto” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 anche la caratteristica HP14, oltre ai codici HP di pericolosità già attribuiti e inseriti nel campo “caratteristiche di pericolo”, è opportuno riportare in annotazione nei movimenti di carico (che costituiscono la giacenza) anche la caratteristica HP14 attribuita secondo il Regolamento(UE) 2017/997;

- per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “

a specchio” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 anche la caratteristica HP14, oltre ai codici HP di pericolosità già attribuiti e inseriti nel campo “caratteristiche di pericolo”, è opportuno riportare in annotazione nei movimenti di carico (che costituiscono la giacenza) anche la caratteristica HP14 attribuita secondo il Regolamento(UE) 2017/997;

 - per i rifiuti identificati con codice CER non pericoloso “a specchio” che acquisiscono dal 5 luglio 2018 la caratteristica di pericolo HP14, diventando quindi pericolosi, in annotazione (sempre nelle prese in carico che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) andrà indicato il codice CER pericoloso corrispondente e la caratteristica di pericolo HP. In questo caso, l’avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dal 5 luglio 2018 dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l’identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l’effettuazione del movimento di scarico;

 - per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “a specchio” che, con le nuove modalità di classificazione, diventano non pericolosi, in annotazione (sempre nelle prese in carico che costituiscono la giacenza al 5 luglio 2018) andrà indicato il codice CER non pericoloso corrispondente. In questo caso, l’avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dopo il 5 luglio 2018 dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l’identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l’effettuazione del movimento di scarico.

NOTE

1) In proposito, si segnala che la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 00003222 del 28 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento 2016/1179, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico (IX ATP), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, ovvero il c.d. CLP (link nota)

Fonte: Confindustria VE

Regolamento(UE) 2017/997
TUA | Testo Unico Ambiente

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