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Interpello ambientale 12.12.2024 - Esenzione VIA impianti eolici in aree idonee

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Interpello ambientale 12 12 2024   Esenzione VIA impianti eolici in aree idonee

Interpello ambientale 12.12.2024 - Esenzione VIA impianti eolici in aree idonee

ID 23116 | 15.12.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 12.12.2024

Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 - Chiarimenti in merito alla lettura in combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 47, comma 1 bis, del D.L n. 13/2023 e dell’art. 20, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 199/2021.

Con nota acquisita con prot. n. 394449 del 29/02/2024 codesto Ente ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, avente ad oggetto i quesiti dappresso riportati:

A. “L’art. 20, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 199/2021, nella parte in cui indentifica quali aree idonee “i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento”, letto in combinato disposto con l’art. art. 47, comma 1 bis, del D.L. n. 13/2023, è da intendersi che (sino al mese di giugno 2023) l’intervento di repowering senza modifica dell’area occupata eseguito su un impianto eolico che, al termine dello stesso, avrà una potenza inferiore a 50 MW/p, è esente da qualsivoglia valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152?”;

Inoltre in caso di riscontro affermativo al quesito sopra riportato l’interpellante chiede di chiarire, se:

B. “Per l’accertamento dell’assenza di variazione dell’area occupata per l’esonero dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come prescritto dall’art. 47, comma 1 bis del D.L. n. 13/2023, può prendersi come riferimento il fatto che l’impianto post intervento ricada nello stesso sito dell’impianto eolico originario ove, per la definizione di sito, è da intendersi quella dettata dall’art. 5, co. 3 bis, del D.Lgs. n. 28/2011?”.

L’Ente interpellante precisa che la proposizione dell’interpello si è resa necessaria al fine di valutare ed accertare correttamente la necessità o meno di valutazioni o verifiche ambientali preliminari alla autorizzazione dei predetti interventi in procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011.

Infatti, previa conferma del quesito di cui al punto 1, non è chiaro come dev’essere valutata l’assenza di “variazione dell’area occupata” prevista dall’art. 47, comma 1 bis, del D.L. n. 13/2023 ai fini dell’esenzione (sino al giugno 2023) dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Alla luce di quanto sopra esposto, chiede pertanto se, a livello generale, possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali i repowering di impianti eolici che comportano un aumento di potenza dell’impianto sino ad un massimo di 50 MW/p e che non prevedano variazione dell’area occupata ove, per la verifica di detta variazione, è da intendersi la verifica che l’impianto post intervento risulterà collocato nello stesso sito dell’impianto originario ai sensi dell’art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 28/2011.

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Con riferimento all’istanza formulata da codesto Ente si evidenzia che

L’articolo 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023, modificato dall’articolo 9, comma 9 quinquies del D.L. n. 181/2023, prevede in via transitoria, oggi fino al 30 giugno 2025, in attuazione della normativa europea quadro per l’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili (Reg. 2022/2577/UE, articolo 6 e 9), l’esenzione dalle valutazioni ambientali per:

a) ….(omissis)……;
b) i progetti di repowering che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell’intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee di cui all’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica….(omissis)…..[n.b. La potenza è calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ndr]
c) …..(omissis)

Tanto premesso con riferimento al primo quesito formulato, come indicato dall’art.47 comma 1 bis del DL 13/2023, l’intervento di repowering senza modifica dell’area occupata eseguito su un impianto eolico che, al termine dello stesso, avrà una potenza inferiore a 50 MW/p, potrà essere esentato da valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 laddove ricada nelle aree idonee di cui all’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS).

Codesto Ente chiede inoltre se “Per l’accertamento dell’assenza di variazione dell’area occupata per l’esonero dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come prescritto dall’art. 47, comma 1 bis del D.L. n. 13/2023, può prendersi come riferimento il fatto che l’impianto post intervento ricada nello stesso sito dell’impianto eolico originario ove, per la definizione di sito, è da intendersi quella dettata dall’art. 5, co. 3 bis, del D.Lgs. n. 28/2011?”.

In proposito si condivide la prospettazione fornita da codesto Comune.

Fonte: MASE

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