Risposta MASE 12.12.2024 - Interpretazione autentica lett. a) co.1 art. 6-bis D.lgs 28/2011
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Risposta MASE 12.12.2024 - Interpretazione autentica lett. a) co.1 art. 6-bis D.lgs 28/2011
ID 23117 | 15.12.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 12.12.2024
Con nota acquisita con prot. n. 0183079 del 09/10/2024 codesta Associazione ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto, la richiesta di interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell’art. 6-bis D.lgs 28/2011 smi.
L’associazione evidenzia che l’art. 6-bis del D.lgs 28/2011 smi introdotto con l’articolo 56, comma 1, della Legge n. 120 del 2020 statuisce che:
“1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;...”
In proposito l’associazione chiede se nella verifica della soglia prevista alla lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs 28-2011, in assenza di indicazioni normative puntuali diverse, in base ai principi di logica immanenti al sistema, tra i quali devono senz’altro includersi le regole dell’aritmetica, risulta corretta l’applicazione del criterio aritmetico di arrotondamento alla soglia del 20 per cento, espressa in numeri interi, indicata nella lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs 28-2011.
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Con riferimento all’istanza formulata da codesto Ente si premette che la richiesta di interpretazione autentica formulata non potrà trovare alcun seguito posto che si tratta di attività riservata al Legislatore, chiamato a dirimere gli eventuali dubbi in ordine ad una norma dal medesimo emanata.
L’istituto dell’interpello ambientale, disciplinato dall’art 3 septies del D.Lgs. n. 152/2006, consente ai soggetti ivi espressamente individuati di proporre istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.
Il medesimo articolo precisa altresì che “le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza”.
Tanto premesso, richiamata la funzione dell’istituto dell’interpello ambientale, la scrivente provvederà a fornire riscontro all’istanza formulata in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 3 septies del D.Lgs. n. 152/2006.
Con riferimento al quesito posto, in base al principio generale per cui ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit, occorre attenersi al dettato normativo, il quale non effettua alcun riferimento al criterio aritmetico di arrotondamento, anche in coerenza con l’applicazione delle soglie, già presenti quali limiti dimensionali e quantitativi, relative alle varie categorie di opere in materia di VIA di cui agli allegati alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
Stante quanto sopra rappresentato non si ritiene possa trovare applicazione l’operazione di arrotondamento alla soglia del 20 per cento di cui all’art 6 bis comma 1 lettera a) del D.lgs 28/2011 dovendosi fare riferimento unicamente al valore risultante da detto calcolo percentuale.
Fonte: MASE
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