Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto 29 gennaio 2021

ID 12896 | | Visite: 10974 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/12896

CAM per i servizi di pulizia e sanificazione nella PA

Decreto 29 gennaio 2021 | CAM servizi di pulizia e sanificazione nella PA / Consolidato 2022

ID 12896 | Update 26.01.2022

Decreto 29 gennaio 2021
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

(GU n.42 del 19.02.2021)

Entrata in vigore: 19.06.2021

In allegato testo consolidato 2022 con le modifiche apportate dal Decreto 24 settembre 2021 (in rosso).

02.10.2021 Decreto 26 gennaio 2021

Il Decreto 29 gennaio 2021 è stato modificato dal Decreto 24 settembre 2021 (GU n.236 del 02.10.2021)

______

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
d) detergenti per l’igiene personale;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 2, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile: attività di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l’uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l’ausilio di macchine. Tale attività è destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive);
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti
e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell’acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie più profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;
d) detergenti per l’igiene personale: saponi, sia in forma liquida che solida;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l’igiene personale;
f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attività di pulizia e successiva o contestuale attività di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l’uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualità microbiologica.

Art. 3. Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 novembre 2016, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

...

Collegati

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente CAM

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine
Mar 28, 2025 303

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine ID 23701 | 28.03.2025 / In allegato L'analisi degli isotopi stabili ha trasformato le scienze ambientali, fornendo uno strumento potente per lo studio delle reti trofiche marine e la gestione delle… Leggi tutto
Mar 24, 2025 745

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025 ID 23674 | 24.03.2025 Rettifica del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 GU L… Leggi tutto
Mar 20, 2025 642

Regolamento delegato (UE) 2025/530

Regolamento delegato (UE) 2025/530 ID 23659 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana… Leggi tutto

Più letti Ambiente