Decreto 29 gennaio 2021
ID 12896 | | Visite: 10287 | News ambiente | Permalink: https://www.certifico.com/id/12896 |
Decreto 29 gennaio 2021 | CAM servizi di pulizia e sanificazione nella PA / Consolidato 2022
ID 12896 | Update 26.01.2022
Decreto 29 gennaio 2021
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.
(GU n.42 del 19.02.2021)
Entrata in vigore: 19.06.2021
In allegato testo consolidato 2022 con le modifiche apportate dal Decreto 24 settembre 2021 (in rosso).
Il Decreto 29 gennaio 2021 è stato modificato dal Decreto 24 settembre 2021 (GU n.236 del 02.10.2021)
______
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
d) detergenti per l’igiene personale;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 2, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile: attività di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l’uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l’ausilio di macchine. Tale attività è destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive);
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti
e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell’acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie più profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;
d) detergenti per l’igiene personale: saponi, sia in forma liquida che solida;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l’igiene personale;
f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attività di pulizia e successiva o contestuale attività di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l’uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualità microbiologica.
Art. 3. Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 novembre 2016, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
...
Collegati
Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Elenco
COM(2008) 400 Appalti pubblici per un ambiente migliore (GPP)
Appalti pubblici per un’economia circolare
Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli acquisti verdi (GPP)
Linee guida Green Public Procurement (GPP) del Sistema Agenziale
Nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione nella PA
Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Elenco
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Decreto 29 gennaio 2021 Consolidato Decreto 24 settembre 2021.pdf |
3070 kB | 87 | ||
Decreto 29 gennaio 2021.pdf |
963 kB | 1064 |
Tags: Ambiente Abbonati Ambiente CAM