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Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

ID 22764 | | Visite: 171 | Legislazione amiantoPermalink: https://www.certifico.com/id/22764

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto.

(GU n.53 del 05.03.1993)
________

Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano

1. L'allegato schema A costituisce il modello unificato della relazione annuale che le imprese utilizzatrici o che esplicano attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto debbono inviare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' alle unita' sanitarie locali competenti a norma dell'art. 9, commi 1 e 3, della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Le imprese debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorche' a tale data abbiano cessato le attivita' soggette all'obbligo di relazione.

3. Nel trasmettere il facsimile dello schema di relazione agli enti ed alle associazioni imprenditoriali interessati, le regioni potranno prorogare il suddetto termine di quarantacinque giorni, relativamente alla prima attuazione di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge.

Il Ministro: GUARINO

Allegato A
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Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
...
Art. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1. Le imprese che utilizzano amianto direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unita sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unita sanitarie locali vigilano sui rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
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Tags: Sicurezza lavoro Ambiente Rischio amianto Amianto

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