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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2883

ID 21028 | | Visite: 1000 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/21028

Decisione di esecuzione  UE  2023 2883

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2883 

ID 21028 | 22.12.2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2883 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 [notificata con il numero C(2023) 8603]

GU L 2023/2883 del 22.12.2023

_________

Articolo 1 Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2024 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti:

Sostanze controllate

Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono)

Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)

500 550,00

Gruppo III (halon)

26 111 900,00

Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)

2 530 550,00

Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)

2 500 000,00

Gruppo VI (bromuro di metile)

606 835,20

Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)

9 834,06

Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)

5 165 560,80

Gruppo IX (bromoclorometano)

264 024,00

Articolo 2 Assegnazione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

2. Le quote di halon sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

4. Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2024.

5. Le quote di bromuro di metile sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

8. Le quote di bromoclorometano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

9. Le quote assegnate a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.

Articolo 3 Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi

Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2024 sono assegnate alle imprese di cui all’allegato X.

Nell’allegato XI sono indicate le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2024 e che sono assegnate alle suddette imprese.

Articolo 4 Periodo di validità

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

[...] Segue in allegato

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Tags: Ambiente Emissioni Ozono

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