Decreto 14 novembre 2016

Decreto 14 novembre 2016
Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo u...
ID 2507 | Update news 20.02.2024
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
GU L 286/1 del 31.10.2009
Il Regolamento (UE) 2024/590 abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 dall'11 marzo 2024.
L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025.
L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
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Testo consolidato 2017 con le modifiche:
- Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione del 18 agosto 2010 (GU L 218 2 19.8.2010)
- Regolamento (UE) n. 1087/2013 della Commissione del 4 novembre 2013 (GU L 293 28 5.11.2013)
- Regolamento (UE) n. 1088/2013 della Commissione del 4 novembre 2013 (GU L 293 29 5.11.2013)
- Regolamento (UE) n. 2017/605 della Commissione del 29 marzo 2017 (GU L 84 3 30.3.2017)
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DIVIETI
Articolo 4 Produzione di sostanze controllate
È vietata la produzione di sostanze controllate.
Articolo 5 Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate
1. Sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze controllate.
2. Le sostanze controllate non possono essere immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili, salvo se impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2.
3. Il presente articolo non si applica alle sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature.
Articolo 6 Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
1. È vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l’uso della rispettiva sostanza controllata è autorizzato ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 2, o dell’articolo 13 o è stato autorizzato in base all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.
2. Ad eccezione degli usi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, sono vietati ed eliminati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.
Articolo 31 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.
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Vedi Documento:

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