D.Lgs. 8 ottobre 2011 n. 176
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D.Lgs. 8 ottobre 2011 n. 176
Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
(GU n.258 del 05-11-2011)
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Art. 1 Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle acque minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.
Art. 2 Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale
1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprieta' favorevoli alla salute.
2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.
3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate sul piano:
a) geologico ed idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
c) microbiologico;
d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.
4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.
Art. 3 Criteri di valutazione
1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono determinati i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui all'articolo 2, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', si procedera' all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 1 al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunita' europea in materia.
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Art. 4 Domanda di riconoscimento
1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed eventualmente d).
2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la localita' ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
segue in allegato
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